RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni Il giorno 4 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge 18 giugno 2009 n. 69 contenente anche alcune modifiche in materia di processo civile(pubblicata con Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 nr. 140, supplemento ordinario nr. 95). Si applicano ai processi instaurati dopo l'entrata in vigore della Riforma, vale a dire: a. dagli atti notificati a partire dal 04.07.2009???; b. o ai procedimenti quelli iscritti a ruolo dal giorno 4 luglio 2009???; Fanno eccezione soltanto poche norme(e precisamente quelle relative al contenuto della sentenza, alla produzione di nuovi documenti in appello, all'applicabilità del filtro in cassazione anche alle cause nelle quali il provvedimento contro il quale si ricorre sia stato pubblicato o depositato dopo l'entrata in vigore della Riforma, alla impugnabilità della sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione e al computo dei termini relativi alla giornata del sabato) che si applicano anche ai giudizi di primo grado che a tale data risultano già pendenti. Le principali novità della Riforma 2009 riguardano: a) la competenza: è stata ampliata quella del giudice di pace e modificata di 1
conseguenza quella del tribunale ed è previsto che l'incompetenza debba essere eccepita nella comparsa di risposta a pena di decadenza; b) l utilizzo di ordinanze(e non più sentenze), per le decisioni in materia di litispendenza, continenza e connessione; c) il dimezzamento dei termini di riassunzione della causa(l'estinzione del processo è rilevata d'ufficio); d) i costi processuali, con la previsione di: sanzioni per le parti, nuove regole in tema di compensazione e di rifiuto della conciliazione, apposite penali in caso di lite temeraria, di inammissibilità o di rigetto della ricusazione; e) l ammissibilità della prova testimoniale scritta, la nomina del consulente tecnico(contenuto dell ordinanza, pubblicità e osservazioni ad essa), e la mancata comparizione del testimone; f) l introduzione di un nuovo procedimento di primo grado, il procedimento sommario alternativo e più rapido del procedimento ordinario; g) il contenuto della sentenza; h) le impugnazioni: dimezzati i termini lunghi per impugnare, inammissibilità di nuovi documenti in appello, introduzione di un procedimento che filtra i ricorsi in cassazione ad opera di una sezione specializzata della corte, revisione della norma sulla formulazione dei motivi di cassazione. 2
SPECIFICAZIONI UTILI PER LE IMPUGNAZIONI PER I RICORSI DA PRODURSI IN CORTE DI APPELLO, a. la parte ha un termine breve di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della sentenza di I grado b. la parte ha un terminhe lungo, a tal proposito è necessario distinguere due ipotesi: detto termine è stato oggetto della riforma del processo di cui alla Legge nr. 69/2009, a tal proposito occorre distinguere: 1. per i procedimenti instaurati entro il 03.07.2009, il termine è di un anno più 45 giorni per la sospensione feriale(art. 327 comma 1 c.p.c.); 2. per i procedimenti instaurati a partire dal 04.07.2009 il termine è di 6 mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza(data di deposito in cancelleria- art. 327 comma 1 c.p.c.). Al termine lungo si applica, di regola, la sospensione feriale dei termini Se la notificazione della sentenza avviene durante il termine lungo, essa fa decorrere il termine breve di 60 giorni sopravvendosi al quello lungo. I TERMINI DI LEGGE SONO PERENTORI E NON ORDINATORI. SIGNIFICA CHE LA NOTIFICA DEL RICORSO OLTRE I TERMINI PRODUCE INAMMISSIBILITA E, L INAMMISSIBILITA E PRONUNCIATA D UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO. PER I RICORSI DA PRODURSI IN CASSAZIONE, a. se la sentenza che si intende impugnare è stata notificata, 3
il ricorso deve essere notificato a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica della sentenza(termine breve art. 325 comma 2 c.p.c.). Al termine breve si applica, di regola, la sospensione feriale dei termini b. Se invece la sentenza non viene notificata, il ricorso deve essere notificato entro il termine lungo. Detto termine è stato oggetto della riforma del processo di cui alla Legge nr. 69/2009, a tal proposito occorre distinguere: 1. per i procedimenti instaurati entro il 03.07.2009, il termine è di un anno più 45 giorni per la sospensione feriale; 2. per i procedimenti instaurati a partire dal 04.07.2009 il termine è di 6 mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza(data di deposito in cancelleria). Al termine lungo si applica, di regola, la sospensione feriale dei termini Se la notificazione della sentenza avviene durante il termine lungo, essa fa decorrere il termine breve di 60 giorni sopravvendosi al quello lungo. I TERMINI DI LEGGE SONO PERENTORI E NON ORDINATORI. SIGNIFICA CHE LA NOTIFICA DEL RICORSO OLTRE I TERMINI PRODUCE INAMMISSIBILITA E, L INAMMISSIBILITA E PRONUNCIATA D UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO. i) il processo esecutivo: sanzioni in caso di mancata attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, impugnabilità della sentenza 4
che decide sull'opposizione all'esecuzione, nuove regole in tema di estinzione per inattività delle parti e di monetizzazione dei beni pignorati; l) l abrogazione delle regole del procedimento societario; m) l abrogazione dell'applicabilità del rito del lavoro alle cause di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali con morte o lesioni. 5