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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 327 14/06/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 6996 DEL 12/05/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI Area: SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AI MINORI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004. (PUGLIESE FRANCESCO) (PIERDOMINICI CESARE) (A. MAZZAROTTO) (V. PANELLA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA (Visini Rita) L'ASSESSORE DI CONCERTO ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 07/06/2016 prot. 335 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 9 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA VISTI dell Assessore alle Politiche Sociali e Sport; lo Statuto della Regione Lazio; la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni; il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n.723, con la quale è stato conferito l incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella; la Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25: Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27; in particolare i commi da 8 a 13 dell art.35 del Decreto Legge n.1/2012, relativi alla sospensione del sistema della tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica; il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17: Legge di stabilità regionale 2016 ; la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.18: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 ; Pagina 2 / 9

la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2015, n.775: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese ; la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2015, n.776: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale ripartito in capitoli di entrate e di spesa, ripartito in capitoli di entrata e di spesa. ; il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n.190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ; il Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla legge dell 11 agosto 2014 n. 114: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. ; la Legge 8 novembre 2000, n.328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; la Legge Regionale 9 settembre 1996, n.38: Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio ; la Legge Regionale 16 Giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii.: Norme sugli asili nido ; in particolare l art. 24 della citata L.R. n.59/80, rubricato Ripartizione del fondo regionale di gestione, il quale stabilisce che: il fondo annuale per il concorso delle spese di gestione degli asili nido è ripartito tenendo conto dei posti-bambini utilizzati e degli effettivi mesi di funzionamento del servizio e che con lo stesso fondo la Regione concorre alle spese di gestione in favore dei Comuni che gestiscono gli asili nido mediante convenzione ; in particolare l art. 25 della citata L.R. n.59/80, rubricato Richiesta del contributo di gestione ; il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2003, n.703: Legge regionale 59/80. Contributo di gestione per gli asili nido comunali ; la Deliberazione di Giunta Regionale 21 maggio 2004, n.396: L.r. 59/80. Contributo di gestione per gli asili nido gestiti dai Comuni. Conferma applicazione dei criteri di cui alla DGR 25 luglio 2003, n.703. ; Pagina 3 / 9

CONSIDERATO che, nel corso degli anni intercorsi dalla pubblicazione della L.R. n.59/80 e delle DGR n.703/2003 e n.396/2004, le condizioni socio-economiche dell utenza sono profondamente mutate ed è, altresì, mutata la condizione dell offerta del servizio degli asili nido tale per cui si rende opportuna una rivisitazione dei criteri di ripartizione del fondo e della relativa modalità di richiesta del contributo; opportuno revocare le DGR n.703/2003 e n.396/2004 e stabilire nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido ai sensi della L.R. n.59/80, adeguandoli alle mutate condizioni dell offerta e precisamente: 1. Attribuire una quota, esclusivamente per gli asilo nido di proprietà comunale, a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l anno educativo precedente la richiesta di contributo. Tale quota di contributo, a condizione che venga presentata apposita rendicontazione dei lavori effettuati, sarà riconosciuta secondo le seguenti fasce di ricettività massima autorizzata per la singola struttura: o Euro 10.000,00 per strutture fino a 20 posti bimbo; o Euro 15.000,00 per strutture da 21 posti bimbo a 35 posti bimbo; o Euro 20.000,00 per strutture da 36 posti bimbo a 50 posti bimbo; o Euro 25.000,00 per strutture da 51 posti bimbo ed oltre. In ogni caso la quota massima distribuibile a questo titolo sarà pari al 30% del fondo destinato ai Comuni del Lazio diversi dal Comune di Roma Capitale. Qualora le richieste relative alla manutenzione ordinaria siano superiori al limite del 30% i singoli contributi saranno ridotti proporzionalmente. 2. Attribuire una quota del fondo di riparto in relazione alla frequenza media mensile registrata, presso ogni singola struttura, durante l anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di contributo verrà suddivisa tra tutti i bambini frequentanti, tanto gli asili nido comunali, quanto gli asili nido convenzionati con il Comune e, in quest ultimo caso, limitatamente ai soli posti convenzionati. 3. Con riferimento agli Asili Nido Aziendali, di cui all art.24bis della L.R. n.59/80, si precisa che verranno considerati alla stregua di un asilo privato convenzionato con il Comune. Pertanto il Comune, in via esclusiva, concorrerà al contributo per la gestione, nella misura in cui l asilo aziendale sia convenzionato con il Comune stesso e limitatamente ai bambini frequentanti secondo quanto disposto dal punto precedente. 4. Di riservare una quota pari al 2% dello stanziamento disponibile per ogni anno, quale contributo di Start Up per gli asili nido comunali di nuova apertura, che apriranno entro il 30 settembre di ogni anno. Tale contributo sarà commisurato ai nuovi posti nidi attivati sul territorio comunale in aggiunta a quelli già esistenti. Per posti bimbo esistenti sul territorio comunale si considereranno tanto i posti in nidi comunali quanto i posti in nidi privati convenzionati con il Comune. Il contributo massimo sarà pari ad 1.000,00 per ogni nuovo posto Pagina 4 / 9

bimbo nei limiti della disponibilità della quota riservata ed eventualmente ridotta proporzionalmente alle domande ammesse al contributo. La quota parte delle risorse non utilizzate per l avvio di nuove strutture confluirà nel fondo di riparto; VALUTATO VALUTATO opportuno riservare, in deroga ai criteri suesposti, una quota pari al 40% dello stanziamento disponibile in favore del Comune di Roma Capitale. Di riservare una quota pari al 10 % dello stanziamento disponibile in favore del Comune di Roma Capitale a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l anno educativo precedente la richiesta di contributo. Qualora il Comune di Roma Capitale non presenti la rendicontazione o, rendiconti spese inferiori a tale 10 % dello stanziamento, la quota rimanente confluirà nel fondo destinato ai Comuni del Lazio diversi da Roma Capitale. Di commisurare la quota parte del contributo di cui al n 4 del punto precedente ai posti nido presenti sul territorio del singolo Municipio.; altresì necessario stabilire che il fondo di riparto sarà distribuito secondo il seguente ordine: a) In primo luogo verrà calcolata la quota pari al 2% da destinarsi agli asili nido comunali di nuova apertura. La quota parte non utilizzata riconfluirà nel fondo generale; b) In secondo luogo il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio; c) In terzo luogo dalla quota destinata ai Comuni del Lazio, diversi da Roma Capitale, verrà prededotta la quota da destinarsi alla manutenzione ordinaria. Tutta la quota rimanente verrà suddivisa per la quota relativa alla frequenza media; altresì opportuno, stabilire che in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a quanto effettivamente rendicontato dal Comune per il relativo anno educativo e per la singola struttura comunale e/o in convenzione; opportuno precisare che per anno educativo si intente il periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 luglio di ogni anno e che il contributo sarà commisurato agli effettivi mesi di servizio della singola struttura; altresì opportuno stabilire, pena l esclusione della domanda, quale termine perentorio per la presentazione delle domande di accesso al contributo regionale, il 30 settembre di ogni anno a decorrere dall esercizio finanziario 2016; altresì opportuno, far decorrere i criteri sopra descritti a decorrere dalle domande pervenute entro il 30 settembre 2016; inoltre necessario, ai fini di una di una più efficiente gestione delle risorse, subordinare l ammissibilità della domanda di contributo alla trasmissione, da parte dei Comuni, dei dati di copertura del servizio di asilo nido sul proprio territorio; Pagina 5 / 9

pertanto opportuno, alla luce della nuove competenze regionali e comunali, precisare quanto segue ai fini della presentazione delle domande: 1. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modulo predisposto dall Area della competente Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e cui è demandata la predisposizione dello stesso nonché la definizione delle modalità di rendicontazione del contributo; 2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, il Comune per ogni singolo asilo presente sul territorio, ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo asilo distinto per ogni singolo Municipio, è tenuto a: a) presentare una rendicontazione della spesa sostenuta, comprensiva delle rette incassate ed ogni altro contributo ricevuto, secondo le indicazioni presenti nel modulo di domanda; b) indicare il numero di bambini iscritti e la frequenza media mensile degli stessi; c) indicare gli estremi identificativi della struttura ivi compresi i dati dimensionali della stessa; d) indicare gli estremi dell autorizzazione al funzionamento dell asilo; 3. Ai fini dell ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, inoltre, il Comune, ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto ad indicare: a) gli estremi del regolamento comunale con i dati relativi al sistema tariffario utilizzato ed ai relativi scaglioni ISEE o altro parametro utilizzato; b) il numero di bambini in lista d attesa; c) l elenco di tutti gli asili nido ed altri servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale o municipale, sia pubblici che privati, corredato dei dati di cui ai precedenti punti 2.c e 2.d. DELIBERA per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: I. di revocare le DGR n.703/2003 e n.396/2004 e stabilire nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido ai sensi della L.R. n.59/80, adeguandoli alle mutate condizioni dell offerta e precisamente: 1. Attribuire una quota fissa esclusivamente per gli asilo nido di proprietà comunale, a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l anno educativo precedente la richiesta di contributo. Tale quota di contributo, a condizione che venga presentata apposita e specifica rendicontazione dei Pagina 6 / 9

lavori effettuati, sarà riconosciuta secondo le seguenti fasce di ricettività massima autorizzata per la singola struttura: o Euro 10.000,00 per strutture fino a 20 posti bimbo; o Euro 15.000,00 per strutture da 21 posti bimbo a 35 posti bimbo; o Euro 20.000,00 per strutture da 36 posti bimbo a 50 posti bimbo; o Euro 25.000,00 per strutture da 51 posti bimbo ed oltre. In ogni caso la quota massima distribuibile a questo titolo, non potrà superare il 30% del fondo destinato ai Comuni del Lazio diversi dal Comune di Roma Capitale. Qualora le richieste relative alla manutenzione ordinaria siano superiori al limite del 30%, i contributi riconosciuti alle singole strutture saranno ridotti proporzionalmente. 2. Attribuire una quota in relazione alla frequenza media registrata durante l anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di contributo verrà suddivisa tra tutti bambini frequentanti, tanto gli asili nido comunali, quanto gli asili nido convenzionati con il Comune limitatamente ai soli posti convenzionati. 3. Con riferimento agli asili nido aziendali di cui all art. 24bis della L.R. n.59/80 si precisa che verranno considerati alla stregua di un asilo privato convenzionato con il Comune. Pertanto il Comune concorrerà al contributo per la gestione, nella misura in cui l asilo aziendale sarà convenzionato con il Comune stesso e limitatamente ai bambini frequentanti secondo quanto disposto dal punto precedente. 4. Di riservare una quota pari al 2% dello stanziamento disponibile per ogni anno, quale contributo di "Start-up" per gli asili nido comunali di nuova apertura, che apriranno entro il 30 settembre di ogni anno. Tale contributo sarà commisurato ai nuovi posti nidi attivati sul territorio comunale in aggiunta a quelli già esistenti. Per posti bimbo esistenti sul territorio comunale si considereranno tanto i posti in nidi comunali quanto i posti in nidi privati. Il contributo massimo sarà pari ad 1.000,00 a nuovo posto bimbo. La quota parte delle risorse non utilizzate per l avvio di nuove strutture confluirà nel fondo di riparto. II. Di attribuire al Comune di Roma capitale, in deroga ai criteri suesposti, le seguenti riserve: 1. Una quota pari al 40% dello stanziamento disponibile. 2. Una ulteriore quota pari al 10 % dello stanziamento disponibile a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante l anno educativo precedente la richiesta di contributo. Qualora il Comune di Roma Capitale non presenti la rendicontazione o, rendiconti spese inferiori a tale 10% dello stanziamento, la quota rimanente confluirà nel fondo destinato agli altri Comuni del Lazio. 3. Di commisurare la quota parte del contributo di cui al n 4 del punto precedente ai posti nido presenti sul territorio del singolo Municipio. III. di stabilire che il fondo di riparto sarà distribuito secondo il seguente ordine: Pagina 7 / 9

a) In primo luogo verrà calcolata la quota pari al 2% da destinarsi agli asili nido comunali di nuova apertura. La quota parte non utilizzata riconfluirà nel fondo generale; b) In secondo luogo il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio, salvo quanto previsto al punto II. 2 c) In terzo luogo dalla quota destinata ai Comuni del Lazio, diversi da Roma Capitale, verrà prededotta la quota da destinarsi alla manutenzione ordinaria. Tutta la quota rimanente verrà suddivisa per la quota relativa alla frequenza media; IV. di stabilire che in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a quanto effettivamente rendicontato dal Comune per il relativo anno educativo e per la singola struttura comunale e/o in convenzione; V. di stabilire, ai fini del presente contributo, che per anno educativo si intente il periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 luglio di ogni anno e che il contributo sarà commisurato agli effettivi mesi di servizio della singola struttura; VI. VII. VIII. IX. di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al contributo regionale al 30 settembre di ogni anno a decorrere dall esercizio finanziario 2016; di stabilire che le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il modulo predisposto dalla competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali a cui è demandata la predisposizione della stesso nonché, la definizione delle modalità di rendicontazione del contributo; di stabilire che, ai fini della ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, il Comune, per ogni singolo asilo presente sul territorio ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto a: a) presentare una rendicontazione della spesa sostenuta, comprensiva delle rette incassate ed ogni altro contributo ricevuto, secondo le indicazioni presenti nel modulo di domanda; b) indicare il numero di bambini iscritti e la frequenza media degli stessi; c) indicare gli estremi identificativi della struttura ivi compresi i dati dimensionali dello stesso; d) indicare gli estremi dell autorizzazione al funzionamento dell asilo; di stabilire inoltre che, ai fini della ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, inoltre, il Comune ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto ad indicare: 1. Gli estremi del regolamento comunale sui servizi per la prima infanzia con i dati relativi al sistema tariffario utilizzato ed i relativi scaglioni ISEE o altro parametro utilizzato; 2. il numero di bambini in lista d attesa; 3. l elenco di tutti gli asili nido e/o altri servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, sia pubblici che privati, corredato dei dati di cui ai precedenti punti VIII.c e VIII.d; Pagina 8 / 9

Il Direttore Regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali provvederà all attuazione degli interventi sopra indicati. La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.socialelazio.it. Pagina 9 / 9

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.