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COMUNICATO 2012.03 (15 GIUGNO 2012) FABBRICATI RURALI, SCADENZE ANNO 2012 ATTRIBUZIONE RENDITE PRESUNTE, ACCATASTAMENTI E PROCEDURE VARIE Come previsto dall articolo 19, comma 10 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.ro 122, ha previsto l obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili mai dichiarati in catasto c.d. IMMOBILI FANTASMA, rilevati con foto aeree,di presentare le dichiarazioni utili per l aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano. Il successivo comma 10 della richiamata norma ha stabilito che, in caso di inadempimento, l Agenzia del Territorio, nelle more dell iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.ro 701, procede all attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, provvedendo alla notifica dei conseguenti avvisi di accertamento, in osservanza delle vigenti disposizioni sussistenti in materia. Di seguito le date delle scadenze e degli adempimenti. DAL 3 APRILE 2012 AL 2 LUGLIO 2012 Pubblicazione presso l Albo Pretorio comunale (come chiarito con la Circolare 7 del 18 novembre 2011) degli immobili ai quali è stata attribuita la rendita presunta. Con gli avvisi di accertamento vengono altresì irrogate sanzioni e liquidati tributi speciali ed oneri determinati secondo i criteri stabiliti dal Provvedimento dell Agenzia del Territorio del 19 aprile 2011. ENTRO IL 31 AGOSTO 2012 Per le unità immobiliari per le quale è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all articolo 11, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n.ro 16, i soggetti obbligati devono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del suddetto Comunicato (quindi entro il 31 agosto 2012). In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le nuove sanzioni amministrative di cui all articolo 2, comma 12, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.ro 23. ENTRO IL 17 OTTOBRE 2012 È ammessa la definizione agevolata delle sanzioni catastali irrogate con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. In caso di definizione agevolata delle sanzioni catastali, il versamento delle somme sopra indicate relative a tributi, sanzioni ed oneri, effettuato tramite il modello F24 allegato al all avviso di accertamento. COMUNICATO 2012.03 PAGINA 1 DI 4

LE NUOVE SANZIONI Con l articolo 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.ro 23 sono stati quadruplicati gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o destinazione dei medesimi. Pertanto in linea generale a decorrere dal 1 luglio 2011 i predetti importi sono passati: Minimo da 258 a 1.032 Massimo da 2.066 a 8.264 DECORRENZA RENDITA PRESUNTA Ai sensi dell articolo 2, comma 5bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.ro 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n.ro 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI OGGETTO DI RENDITA PRESUNTA Con la Circolare n.ro 7 del 18 novembre 2011 dell Agenzia del Territorio sono anche descritte le modalità con le quali devono essere predisposti gli atti di aggiornamento catastale da parte dei professionisti per la definitiva regolarizzazione dei fabbricati ai quali è stata attribuita la rendita presunta. PRESENTAZIONE DI ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI Gli atti di aggiornamento cartografico, che interessano particelle oggetto di attribuzione di rendita presunta, riconoscibili dal simbolo testuale <>, non possono essere predisposti per l approvazione automatica. L atto di aggiornamento catastale deve contenere i seguenti elementi: la completa geometria degli immobili presenti sulla particella interessata, non riportati dalla procedura di aggiornamento d ufficio; la cancellazione del simbolo testuale <> nella proposta di aggiornamento cartografico; la conferma, al CT, per la particella oggetto di aggiornamento, del numero di mappa esistente, nel caso di particella già individuata a partita speciale 1 (Enti urbani e promiscui); la dichiarazione a partita speciale 1 (Enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora individuata a partita speciale e l assegnazione, al CT, del numero di mappa assegnato dall ufficio in fase di registrazione dell aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria di CT). COMUNICATO 2012.03 PAGINA 2 DI 4

PRESENTAZIONE DI ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO FABBRICATI Seguendo le modalità previste dal richiamato decreto ministeriale n.ro 701 del 1994, con riferimento alle variazioni oggettive, utilizzando la causale Altre e la specificazione DICHIARAZIONE UIU ARTICOLO 19 D.L. 78/2010. L individuazione dell unità immobiliare deve essere effettuata indicando sempre un nuovo subalterno, provvedendo alla soppressione di quello con cui è stato registrato negli atti l immobile con rendita presunta. In ogni dichiarazione è indicata anche la data di ultimazione dei lavori, relativa all immobile. La dichiarazione DocFa deve essere con riferimento alle corrispondenti UIU, identificate mediante il numero di mappa attribuito con l atto di aggiornamento di CT, con le relative operazioni di soppressione e costituzione, secondo le vigenti regole ed in ragione della fattispecie dichiarata. La dichiarazione DocFa deve contenere la completa descrizione della geometria delle singole UIU, mediante redazione delle relative planimetrie urbane e corrispondente calcolo delle superfici, oltre alla redazione dell elaborato planimetrico, nei casi previsti dalla vigente prassi catastale. La causale ALTRE e la specificazione DICHIARAZIONE UIU ARTICOLO 19 D.L. 78/2010 sopra riportata può essere utilizzata solo per le dichiarazioni al CEU riguardanti lo stadio dell immobile correlato alla rendita presunta. È opportuno dichiarare l aggiornamento dello stadio relativo all attribuzione della rendita presunta, prima di procedere a qualsiasi dichiarazione di variazione con altre causali, individuate sulla base degli interventi edilizi interessanti dette unità. DEMOLIZIONE FABBRICATO ACCERTATO CON RENDITA PRESUNTA Con la nota n.ro 4260 del 26/01/2012 la Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell Agenzia ha fornito indicazioni in merito alla corretta operativa da seguire per i fabbricati accertati dall'ufficio con rendita presunta e successivamente demoliti. In questo caso particolare non è prevista la presentazione del tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d'intervento non contengono la rappresentazione di alcun fabbricato. Si ritiene opportuno precisare le seguenti ulteriori operative. per la cancellazione del simbolo "<>" necessaria un'apposita istanza della parte in bollo, in cui specificata la data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa all'avvenuta demolizione, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, o altro idoneo atto. la dichiarazione di variazione con procedura DocFa, resa dalla parte con la causale "VARIAZIONE 1- PLANIMETRICA / E-DEMOLIZIONE TOTALE", precisa nella relazione tecnica del modello D la data dell'avvenuta demolizione dell'immobile oggetto di rendita presunta, la data di redazione dell'istanza in bollo presentata. Con tale variazione non è possibile la costituzione di area urbana. l'ufficio, a seguito dell'istanza di cancellazione del simbolo testuale "< >" al catasto terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa ed il data base censuario e sostituendo, nel nuovo stadio, l'annotazione in precedenza apposta con la seguente: "particella interessata da immobile COMUNICATO 2012.03 PAGINA 3 DI 4

urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaaa, acquisita al protocollo n.ro xxxxx". nell'ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la "FUA", rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante modello 26. In tale fattispecie la richiesta deve essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo, se la coltura effettivamente praticata non variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all apposizione della qualità FUA. COMMISSIONE CATASTO INTERCOLLEGIALE IL COORDINATORE GEOMETRA GIAN NICOLA FERRANTI COMUNICATO 2012.03 PAGINA 4 DI 4

COMUNICATO 2012.03 (15 GIUGNO 2012) FABBRICATI RURALI, SCADENZE ANNO 2012 ATTRIBUZIONE RENDITE PRESUNTE, ACCATASTAMENTI E PROCEDURE VARIE Come previsto dall articolo 19, comma 10 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.ro 122, ha previsto l obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili mai dichiarati in catasto c.d. IMMOBILI FANTASMA, rilevati con foto aeree,di presentare le dichiarazioni utili per l aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano. Il successivo comma 10 della richiamata norma ha stabilito che, in caso di inadempimento, l Agenzia del Territorio, nelle more dell iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.ro 701, procede all attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, provvedendo alla notifica dei conseguenti avvisi di accertamento, in osservanza delle vigenti disposizioni sussistenti in materia. Di seguito le date delle scadenze e degli adempimenti. DAL 3 APRILE 2012 AL 2 LUGLIO 2012 Pubblicazione presso l Albo Pretorio comunale (come chiarito con la Circolare 7 del 18 novembre 2011) degli immobili ai quali è stata attribuita la rendita presunta. Con gli avvisi di accertamento vengono altresì irrogate sanzioni e liquidati tributi speciali ed oneri determinati secondo i criteri stabiliti dal Provvedimento dell Agenzia del Territorio del 19 aprile 2011. ENTRO IL 31 AGOSTO 2012 Per le unità immobiliari per le quale è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all articolo 11, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n.ro 16, i soggetti obbligati devono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del suddetto Comunicato (quindi entro il 31 agosto 2012). In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le nuove sanzioni amministrative di cui all articolo 2, comma 12, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.ro 23. ENTRO IL 17 OTTOBRE 2012 È ammessa la definizione agevolata delle sanzioni catastali irrogate con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. In caso di definizione agevolata delle sanzioni catastali, il versamento delle somme sopra indicate relative a tributi, sanzioni ed oneri, effettuato tramite il modello F24 allegato al all avviso di accertamento. COMUNICATO 2012.03 PAGINA 1 DI 4

LE NUOVE SANZIONI Con l articolo 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.ro 23 sono stati quadruplicati gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o destinazione dei medesimi. Pertanto in linea generale a decorrere dal 1 luglio 2011 i predetti importi sono passati: Minimo da 258 a 1.032 Massimo da 2.066 a 8.264 DECORRENZA RENDITA PRESUNTA Ai sensi dell articolo 2, comma 5bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.ro 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n.ro 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI OGGETTO DI RENDITA PRESUNTA Con la Circolare n.ro 7 del 18 novembre 2011 dell Agenzia del Territorio sono anche descritte le modalità con le quali devono essere predisposti gli atti di aggiornamento catastale da parte dei professionisti per la definitiva regolarizzazione dei fabbricati ai quali è stata attribuita la rendita presunta. PRESENTAZIONE DI ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI Gli atti di aggiornamento cartografico, che interessano particelle oggetto di attribuzione di rendita presunta, riconoscibili dal simbolo testuale <>, non possono essere predisposti per l approvazione automatica. L atto di aggiornamento catastale deve contenere i seguenti elementi: la completa geometria degli immobili presenti sulla particella interessata, non riportati dalla procedura di aggiornamento d ufficio; la cancellazione del simbolo testuale <> nella proposta di aggiornamento cartografico; la conferma, al CT, per la particella oggetto di aggiornamento, del numero di mappa esistente, nel caso di particella già individuata a partita speciale 1 (Enti urbani e promiscui); la dichiarazione a partita speciale 1 (Enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora individuata a partita speciale e l assegnazione, al CT, del numero di mappa assegnato dall ufficio in fase di registrazione dell aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria di CT). COMUNICATO 2012.03 PAGINA 2 DI 4

PRESENTAZIONE DI ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO FABBRICATI Seguendo le modalità previste dal richiamato decreto ministeriale n.ro 701 del 1994, con riferimento alle variazioni oggettive, utilizzando la causale Altre e la specificazione DICHIARAZIONE UIU ARTICOLO 19 D.L. 78/2010. L individuazione dell unità immobiliare deve essere effettuata indicando sempre un nuovo subalterno, provvedendo alla soppressione di quello con cui è stato registrato negli atti l immobile con rendita presunta. In ogni dichiarazione è indicata anche la data di ultimazione dei lavori, relativa all immobile. La dichiarazione DocFa deve essere con riferimento alle corrispondenti UIU, identificate mediante il numero di mappa attribuito con l atto di aggiornamento di CT, con le relative operazioni di soppressione e costituzione, secondo le vigenti regole ed in ragione della fattispecie dichiarata. La dichiarazione DocFa deve contenere la completa descrizione della geometria delle singole UIU, mediante redazione delle relative planimetrie urbane e corrispondente calcolo delle superfici, oltre alla redazione dell elaborato planimetrico, nei casi previsti dalla vigente prassi catastale. La causale ALTRE e la specificazione DICHIARAZIONE UIU ARTICOLO 19 D.L. 78/2010 sopra riportata può essere utilizzata solo per le dichiarazioni al CEU riguardanti lo stadio dell immobile correlato alla rendita presunta. È opportuno dichiarare l aggiornamento dello stadio relativo all attribuzione della rendita presunta, prima di procedere a qualsiasi dichiarazione di variazione con altre causali, individuate sulla base degli interventi edilizi interessanti dette unità. DEMOLIZIONE FABBRICATO ACCERTATO CON RENDITA PRESUNTA Con la nota n.ro 4260 del 26/01/2012 la Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell Agenzia ha fornito indicazioni in merito alla corretta operativa da seguire per i fabbricati accertati dall'ufficio con rendita presunta e successivamente demoliti. In questo caso particolare non è prevista la presentazione del tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d'intervento non contengono la rappresentazione di alcun fabbricato. Si ritiene opportuno precisare le seguenti ulteriori operative. per la cancellazione del simbolo "<>" necessaria un'apposita istanza della parte in bollo, in cui specificata la data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa all'avvenuta demolizione, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, o altro idoneo atto. la dichiarazione di variazione con procedura DocFa, resa dalla parte con la causale "VARIAZIONE 1- PLANIMETRICA / E-DEMOLIZIONE TOTALE", precisa nella relazione tecnica del modello D la data dell'avvenuta demolizione dell'immobile oggetto di rendita presunta, la data di redazione dell'istanza in bollo presentata. Con tale variazione non è possibile la costituzione di area urbana. l'ufficio, a seguito dell'istanza di cancellazione del simbolo testuale "< >" al catasto terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa ed il data base censuario e sostituendo, nel nuovo stadio, l'annotazione in precedenza apposta con la seguente: "particella interessata da immobile COMUNICATO 2012.03 PAGINA 3 DI 4

urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaaa, acquisita al protocollo n.ro xxxxx". nell'ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la "FUA", rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante modello 26. In tale fattispecie la richiesta deve essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo, se la coltura effettivamente praticata non variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all apposizione della qualità FUA. COMMISSIONE CATASTO INTERCOLLEGIALE IL COORDINATORE GEOMETRA GIAN NICOLA FERRANTI COMUNICATO 2012.03 PAGINA 4 DI 4

COMUNICATO 2012.03 (15 GIUGNO 2012) FABBRICATI RURALI, SCADENZE ANNO 2012 ATTRIBUZIONE RENDITE PRESUNTE, ACCATASTAMENTI E PROCEDURE VARIE Come previsto dall articolo 19, comma 10 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.ro 122, ha previsto l obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili mai dichiarati in catasto c.d. IMMOBILI FANTASMA, rilevati con foto aeree,di presentare le dichiarazioni utili per l aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano. Il successivo comma 10 della richiamata norma ha stabilito che, in caso di inadempimento, l Agenzia del Territorio, nelle more dell iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.ro 701, procede all attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, provvedendo alla notifica dei conseguenti avvisi di accertamento, in osservanza delle vigenti disposizioni sussistenti in materia. Di seguito le date delle scadenze e degli adempimenti. DAL 3 APRILE 2012 AL 2 LUGLIO 2012 Pubblicazione presso l Albo Pretorio comunale (come chiarito con la Circolare 7 del 18 novembre 2011) degli immobili ai quali è stata attribuita la rendita presunta. Con gli avvisi di accertamento vengono altresì irrogate sanzioni e liquidati tributi speciali ed oneri determinati secondo i criteri stabiliti dal Provvedimento dell Agenzia del Territorio del 19 aprile 2011. ENTRO IL 31 AGOSTO 2012 Per le unità immobiliari per le quale è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all articolo 11, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n.ro 16, i soggetti obbligati devono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del suddetto Comunicato (quindi entro il 31 agosto 2012). In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le nuove sanzioni amministrative di cui all articolo 2, comma 12, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.ro 23. ENTRO IL 17 OTTOBRE 2012 È ammessa la definizione agevolata delle sanzioni catastali irrogate con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. In caso di definizione agevolata delle sanzioni catastali, il versamento delle somme sopra indicate relative a tributi, sanzioni ed oneri, effettuato tramite il modello F24 allegato al all avviso di accertamento. COMUNICATO 2012.03 PAGINA 1 DI 4

LE NUOVE SANZIONI Con l articolo 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.ro 23 sono stati quadruplicati gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o destinazione dei medesimi. Pertanto in linea generale a decorrere dal 1 luglio 2011 i predetti importi sono passati: Minimo da 258 a 1.032 Massimo da 2.066 a 8.264 DECORRENZA RENDITA PRESUNTA Ai sensi dell articolo 2, comma 5bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.ro 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n.ro 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI OGGETTO DI RENDITA PRESUNTA Con la Circolare n.ro 7 del 18 novembre 2011 dell Agenzia del Territorio sono anche descritte le modalità con le quali devono essere predisposti gli atti di aggiornamento catastale da parte dei professionisti per la definitiva regolarizzazione dei fabbricati ai quali è stata attribuita la rendita presunta. PRESENTAZIONE DI ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI Gli atti di aggiornamento cartografico, che interessano particelle oggetto di attribuzione di rendita presunta, riconoscibili dal simbolo testuale <>, non possono essere predisposti per l approvazione automatica. L atto di aggiornamento catastale deve contenere i seguenti elementi: la completa geometria degli immobili presenti sulla particella interessata, non riportati dalla procedura di aggiornamento d ufficio; la cancellazione del simbolo testuale <> nella proposta di aggiornamento cartografico; la conferma, al CT, per la particella oggetto di aggiornamento, del numero di mappa esistente, nel caso di particella già individuata a partita speciale 1 (Enti urbani e promiscui); la dichiarazione a partita speciale 1 (Enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora individuata a partita speciale e l assegnazione, al CT, del numero di mappa assegnato dall ufficio in fase di registrazione dell aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria di CT). COMUNICATO 2012.03 PAGINA 2 DI 4

PRESENTAZIONE DI ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO FABBRICATI Seguendo le modalità previste dal richiamato decreto ministeriale n.ro 701 del 1994, con riferimento alle variazioni oggettive, utilizzando la causale Altre e la specificazione DICHIARAZIONE UIU ARTICOLO 19 D.L. 78/2010. L individuazione dell unità immobiliare deve essere effettuata indicando sempre un nuovo subalterno, provvedendo alla soppressione di quello con cui è stato registrato negli atti l immobile con rendita presunta. In ogni dichiarazione è indicata anche la data di ultimazione dei lavori, relativa all immobile. La dichiarazione DocFa deve essere con riferimento alle corrispondenti UIU, identificate mediante il numero di mappa attribuito con l atto di aggiornamento di CT, con le relative operazioni di soppressione e costituzione, secondo le vigenti regole ed in ragione della fattispecie dichiarata. La dichiarazione DocFa deve contenere la completa descrizione della geometria delle singole UIU, mediante redazione delle relative planimetrie urbane e corrispondente calcolo delle superfici, oltre alla redazione dell elaborato planimetrico, nei casi previsti dalla vigente prassi catastale. La causale ALTRE e la specificazione DICHIARAZIONE UIU ARTICOLO 19 D.L. 78/2010 sopra riportata può essere utilizzata solo per le dichiarazioni al CEU riguardanti lo stadio dell immobile correlato alla rendita presunta. È opportuno dichiarare l aggiornamento dello stadio relativo all attribuzione della rendita presunta, prima di procedere a qualsiasi dichiarazione di variazione con altre causali, individuate sulla base degli interventi edilizi interessanti dette unità. DEMOLIZIONE FABBRICATO ACCERTATO CON RENDITA PRESUNTA Con la nota n.ro 4260 del 26/01/2012 la Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell Agenzia ha fornito indicazioni in merito alla corretta operativa da seguire per i fabbricati accertati dall'ufficio con rendita presunta e successivamente demoliti. In questo caso particolare non è prevista la presentazione del tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d'intervento non contengono la rappresentazione di alcun fabbricato. Si ritiene opportuno precisare le seguenti ulteriori operative. per la cancellazione del simbolo "<>" necessaria un'apposita istanza della parte in bollo, in cui specificata la data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa all'avvenuta demolizione, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, o altro idoneo atto. la dichiarazione di variazione con procedura DocFa, resa dalla parte con la causale "VARIAZIONE 1- PLANIMETRICA / E-DEMOLIZIONE TOTALE", precisa nella relazione tecnica del modello D la data dell'avvenuta demolizione dell'immobile oggetto di rendita presunta, la data di redazione dell'istanza in bollo presentata. Con tale variazione non è possibile la costituzione di area urbana. l'ufficio, a seguito dell'istanza di cancellazione del simbolo testuale "< >" al catasto terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa ed il data base censuario e sostituendo, nel nuovo stadio, l'annotazione in precedenza apposta con la seguente: "particella interessata da immobile COMUNICATO 2012.03 PAGINA 3 DI 4

urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaaa, acquisita al protocollo n.ro xxxxx". nell'ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la "FUA", rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante modello 26. In tale fattispecie la richiesta deve essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo, se la coltura effettivamente praticata non variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all apposizione della qualità FUA. COMMISSIONE CATASTO INTERCOLLEGIALE IL COORDINATORE GEOMETRA GIAN NICOLA FERRANTI COMUNICATO 2012.03 PAGINA 4 DI 4