RISCHIO MECCANICO: MACCHINE ED ATTREZZATURE



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Transcript:

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 RISCHIO MECCANICO: MACCHINE ED ATTREZZATURE A cura di: Massimo Cecchini

NOVITA Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, che recepisce in Italia la nuova Direttiva Macchine, 2006/42/CE, in sostituzione della precedente. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Entrata in vigore: 6 marzo 2010 In Europa è entrata in vigore il 29 dicembre 2009.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 459 DEL 24 LUGLIO 1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ART. 18 D.Lgs. 17/2010 - (Abrogazioni) 1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

LO SCOPO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE CON IL D.P.R. 459/96 (OGGI CON D.LGS. 17/2010) E QUELLO DI CREARE LE CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHE LE INDUSTRIE CHE OPERANO NELL AMBITO DELL UNIONE EUROPEA (U.E.) POSSANO REALIZZARE PRODOTTI RISPONDENTI AI MEDESIMI REQUISITI DI SICUREZZA PER * LE PERSONE * L AMBIENTE * GLI ANIMALI COSI COME RICHIESTO DAGLI ARTT. 100 E 118A DEL TRATTATO DI ROMA

NUOVO APPROCCIO OBIETTIVO: Non creare ostacolo alla libera circolazione all interno della U.E. ISTITUZIONI COMUNITARIE DIRETTIVE Requisiti essenziali di salute e sicurezza ISTITUTI DI NORMAZIONE EUROPEI (CEN, CENELEC) NORME ARMONIZZATE Specifiche tecniche per rispondere alle direttive ENTI NORMATORI NAZIONALI (in Italia: UNI e CEI) RECEPIMENTO OBBLIGATORIO In ogni Stato esistono: NORME ARMONIZZATE RECEPITE NORME NAZIONALI VALIDE (in assenza di norme armonizzate)

CLASSIFICAZIONE NORME

D.LGS.. 17/2010 (GIA ( D.P.R. 459/96) DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA INTRINSECA DELLE MACCHINE (non per l uso in sicurezza! cioè non per le precauzioni per l utilizzo in condizioni di sicurezza) Modifica solo quei punti del D.P.R. 547/55 relativi a particolari apprestamenti di sicurezza Obiettivo: libera circolazione delle macchine nella U.E.

DEFINIZIONI Macchina propriamente detta 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; 4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

DEFINIZIONI Attrezzatura intercambiabile Dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile. Componente di sicurezza Componente: 1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 2) immesso sul mercato separatamente; 3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone; 4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. Accessori di sollevamento Componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento. Catene, funi e cinghie Catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento.

DEFINIZIONI Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto; Quasi-macchine Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasimacchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto.

PRINCIPALI DEFINIZIONI ATTREZZATURA DI LAVORO D.Lgs.81/2008 qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro DPR 459/96 un insieme di pezzi o di organi di cui uno almeno mobile, collegati tra loro connessi solidamente per un applicazione ben determinata

DEFINIZIONI Immissione sul mercato prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione D.P.R. 459/96: la prima messa a disposizione sul mercato dell'unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione

DEFINIZIONI Messa in servizio primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo; D.P.R. 459/96: a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'unione europea; b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all articolo 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco;

CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all articolo 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione: e) i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all articolo 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione: h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 6) motori elettrici; n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori.

CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 17/2010 e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER OGNUNA DELLE POSSIBILI SITUAZIONI PERICOLOSE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA, LA DIRETTIVA FISSA DEI PRINCIPI DA RISPETTARE. VENGONO DEFINITI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA IL LORO RISPETTO E OBBLIGATORIO DA PARTE DEL FABBRICANTE GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI R.E.S. SI APPLICANO SE SUSSISTE IL RISCHIO CORRISPONDENTE

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità il costruttore o un suo mandatario residente nell'unione europea, deve: A. macchina non compresa nell'allegato IV costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato; B. macchina compresa nell'allegato IV e fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate (o in mancanza di queste) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI; C. macchina compresa nell'allegato IV e fabbricata conformemente alle norme armonizzate effettuare, a scelta, uno dei seguenti adempimenti: 1. costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta; 2. sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme armonizzate, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo; 3. sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI.

MARCATURA «CE» La marcatura CE, è costituita dalla sigla «CE» 2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa 3. Fino al 1 gennaio 1997 era consentita la commercializzazione di macchine che riportavano di seguito alla sigla «CE» le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura 4. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE; possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del D.P.R. 459/96, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

NORME FINALI E TRANSITORIE Con l eccezione di macchine o componenti di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (21 settembre 1996) e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (D.P.R. 547/55 e successive disposizioni)