Regolamento di fondazione della Cassa decessi e di soccorso



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Transcript:

Regolamento di fondazione della Cassa decessi e di soccorso Il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP), in applicazione all art. 4 degli statuti della Fondazione, approva il seguente regolamento: Art. 1 Assicurati Tutti i membri della FSFP sono affiliati alla Cassa decessi e di soccorso e sono tenuti ai pagamenti dei contributi (art. 26 degli statuti della FSFP). Art. 2 Registro degli assicurati Un registro degli assicurati è tenuto presso il segretariato federativo. L iscrizione nel registro s effettua all inizio di ogni semestre, dal momento che la sezione interessata ha annunciato il nuovo membro alla FSFP. Il diritto alle prestazioni inizia con l iscrizione nel registro, e cessa con le dimissioni o l esclusione dalla FSFP. Art. 3 Contributi 1 Ogni assicurato deve versare alla Cassa decessi e di soccorso i seguenti contributi: a) una tassa d entrata di Fr. 5. al momento dell ammissione; b) un premio annuo di Fr. 24. pagabile anticipatamente in rate semestrali; c) un contributo annuo di soccorso di Fr. 1.-- d) un contributo annuo alle spese di Fr. 2., la prima volta per l anno di ammissione. 2 L obbligo contributivo sussiste durante 35 anni, al massimo però fino al compimento dei 65 anni o alla morte dell assicurato Art. 4 Indennità di riscatto 1 Chi entra a far parte della FSFP e, di conseguenza, alla Cassa decessi e di soccorso solo dopo più di un anno dalla sua definitiva ammissione al servizio di polizia, deve pagare un indennità di riscatto a partire dal secondo anno di servizio fino alla sua ammissione alla Cassa. Se l ammissione al servizio di polizia avviene dopo il trentesimo anno di età, I indennità di riscatto deve essere pagata solo per il tempo trascorso a partire da tale anno. 1

2 L indennità di riscatto si compone dei contributi dovuti secondo l art. 3 per gli anni da riscattare, maggiorati di un interesse composto del 6%. Gli anni riscattati sono conteggiati per la durata dell obbligo contributivo. La somma di riscatto non supererà i CHF 350. 3 Chi ha già fatto parte della Cassa decessi e di soccorso e vi viene nuovamente ammesso è tenuto a pagare tutti i contributi dal momento dell uscita, nonché a rimborsare l indennità di uscita a suo tempo ricevuta, il tutto maggiorato dell interesse del 6% e dell interesse composto. Egli pagherà inoltre una tassa di riammissione di Fr. 5.. 4 Se delle intere sezioni si affiliano alla FSFP, il Consiglio di Fondazione può decidere su base di un regime particolare l ammontare delle somme di riscatto. Art. 5 Incasso dei contributi e delle indennità di riscatto 1 La FSFP trasmette i relativi conteggi alle sezioni per conto della Cassa decessi e di soccorso. Le sezioni devono versare la totalità dei contributi entro la fine del semestre e le indennità di riscatto entro 30 giorni dalla data del conteggio. 2 La sezione in mora con il pagamento deve alla Cassa decessi e di soccorso un interesse di mora del 6% e una tassa di ritardo di Fr. 10.. La sezione può mettere a carico degli assicurati morosi l interesse di mora e la tassa di ritardo. 3 Se un assicurato è in ritardo di più di due trimestri nel pagamento dei contributi perde ogni diritto alle prestazioni della Cassa decessi e di soccorso; il diritto rinasce al momento in cui i contributi arretrati, I interesse di mora e la tassa di ritardo sono stati pagati. Art. 6 Prestazioni dell assicurazione 1 In caso di morte di un assicurato è versata un indennità di decesso di Fr. 4'000., più un indennità supplementare di Fr. 1'000. per ogni figlio minorenne o ancora in corso di formazione (fino a max. 25 anni). 2 Un contributo di Fr. 800. viene versato oltre all indennità di base, come pure la somma di Fr. 100. per ogni figlio minorenne. 3 Una revisione tecnica dell assicurazione ha luogo ogni quattro anni. Art. 7 Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di decesso nell ordine, inteso che il diritto di ogni categoria esclude quello delle seguenti: a) Il coniuge dell assicurato il/la convivente dell assicurato, a condizione che la convivenza sia durata per più di tre anni 2

b) I figli dell assicurato in parti uguali. Un figlio deceduto antecedentemente è rappresentato e sostituito dai suoi discendenti. c) I genitori dell assicurato in parti uguali. In presenza di un solo genitore in vita, I indennità gli è dovuta integralmente. d) I fratelli e le sorelle dell assicurato in parti uguali. 2 L assicurato può, mediante dichiarazione scritta alla Cassa decessi e di soccorso e in deroga al capoverso 1, far beneficiare altre persone. Egli non può tuttavia privare del diritto all indennità il coniuge né il/la convivente superstite, se quest ultimo viveva in economia domestica comune al momento del decesso, né i figli minorenni. 3 Il diritto all indennità supplementare secondo l art. 6 capoverso 2 spetta al figlio. 4 Se non esistono aventi diritto secondo i capoversi 1 3, I indennità di decesso spetta alla sezione presso la quale l estinto era da ultimo affiliato. Per quanto concerne i membri diretti, I indennità di decesso spetta alla FSFP. La sezione, rispettivamente la FSFP, deve utilizzare le citate indennità conformemente allo scopo della Cassa decessi e di soccorso Art. 8 Soccorso e prestito 1 Soccorso Per sovvenire alle più urgenti necessità vitali dei soci o delle famiglie dei soci deceduti, caduti nell adempimento del loro dovere, il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso conferisce all Ufficio esecutivo della FSFP le competenze d attribuire dei sostegni finanziari per un ammontare annuo massimo di frs. 25'000. 2 Prstiti L Ufficio esecutivo della FSFP, inoltre, ottiene dal Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso le espresse competenze d accordare dei prestiti. L Ufficio esecutivo decide sull ammontare dei prestiti, e determina ugualmente le regole del suo rimborso. A garanzia del prestito il richiedente deve sottoscrivere un assicurazione. Il prestito è privo d interessi per i primi dodici mesi. Se il prestito o una sua parte supera questa durata, allora l ammontare scoperto sarà tassato al 1%. 3 Ogni anno l Ufficio esecutivo della FSFP deve rapportare presso il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e soccorso i sostegni finanziari elargiti così come i prestiti accordati. A partire dalla prima richiesta e in ogni momento esso è obbligato a informare il Consiglio di fondazione e di permettere l ispezione dei documenti pertinenti. 3

Art. 9 Indennità di uscita 1 Chi lascia la FSFP e, di conseguenza, la Cassa decessi e di soccorso, ha diritto ad una indennità d uscita a condizione che abbia pagato i contributi regolamentari durante almeno cinque anni e non rimanga in servizio di polizia. 2 L indennità d uscita ammonta a: a) un quarto dei premi versati in caso di appartenenza alla Cassa decessi e di soccorso durante un periodo da cinque a dieci anni; b) la metà dei premi versati in caso di appartenenza alla Cassa decessi e di soccorso durante un periodo superiore ai dieci anni. 3 I membri esclusi dalla FSFP o da una delle sue sezioni, non hanno diritto all indennità d uscita. Art. 10 Comunicazioni 1 Le sezioni annunciano alla FSFP: a) le ammissioni e le dimissioni, nonché le esclusioni dei membri; b) i trasferimenti da una sezione della FSFP ad un altra; tale comunicazione incombe sia alla nuova, sia alla vecchia sezione; c) le riammissioni con indicazione della prima ammissione e delle dimissioni d) i decessi allegando un atto di morte rilasciato dall ufficiale di stato civile competente e, mancando il coniuge o il convivente, oppure quando l assicurato lascia minorenni superstiti, un atto di famiglia. 2 La FSFP può, a nome della Cassa decessi e di soccorso, richiedere altri documenti ufficiali a spese degli aventi diritto Art. 11 Pagamento delle prestazioni e delle indennità di uscita 1 Il pagamento delle prestazioni e delle indennità di uscita sono effettuate per il tramite della competente sezione della FSFP. 2 Se esistono più aventi diritto all indennità di decesso, il pagamento può con effetto liberatorio per la sezione avvenire a uno qualsiasi di essi. Art. 12 Garanzia di equità Se l applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovessero portare a situazioni di rigore, il Consiglio di fondazione è autorizzato a derogarvi. L art. 13 non è applicabile in questi casi. 4

Art. 13 Carenza di disposizioni regolamentari Nel caso in cui il presente regolamento non contenga disposizioni applicabili a un caso particolare, il Consiglio di fondazione ha il diritto di decidere tenendo tuttavia in dovuta considerazione gli interessi della FSFP. Art. 14 Istanze In caso di reclami all autorità di sorveglianza, è la sorveglianza federale sulle fondazioni la prima istanza. Per il resto le competenze sono di pertinenza dei tribunali civili ordinari. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 30 settembre 2010, ed entra in vigore il primo gennaio 2011. Esso annulla e sostituisce tutte le modifiche apportate fino a tale data. 5