Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione



Documenti analoghi
Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Oggetto. del 5 dicembre 1994 (Stato 8 gennaio 2002)

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza del DDPS sul reclutamento

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Oggetto. del 5 dicembre 1994 (Stato 11 luglio 2000)

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

DIVENTARE PILOTA MILITARE?

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

A Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare

del 29 marzo 2017 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

SCUOLA DI PILOTAGGIO

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

COORDINAMENTO TRA SERVIZIO MILITARE E FORMAZIONE CIVILE. Apprendistato, maturità, scuola reclute, studio e perfezionamento

Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sulla navigazione militare

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi universitari professionali nel campo dello sport

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019)

Ordinanza concernente la durata dell obbligo di prestare servizio militare, i servizi d istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell esercito

Regolamento i. Equipaggiamento supplementare per il personale militare

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza concernente la durata dell obbligo di prestare servizio militare, i servizi d istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell esercito

Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sul servizio informazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza del DFI

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Diventa Granatiere oppure Esploratore paracadutista

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Transcript:

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione (OOFB) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 32 dell ordinanza del 9 maggio 2003 1 sul servizio di volo militare (OSVM), ordina: Sezione 1: Operatori di bordo di milizia Art. 1 Ammissione 1 Può essere ammesso all istruzione di operatore di bordo di milizia chi: a. ha concluso con successo una scuola media inferiore o una scuola analoga e un tirocinio o una scuola media superiore; b. gode di una buona reputazione; c. non supera l età di 36 anni; d. ha superato con successo un esame tecnico d attitudine; e. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d idoneità effettuati dall Istituto di medicina aeronautica (IMA); f. ha terminato l istruzione per diventare ufficiale; ed g. è militarmente ben qualificato. 2 Il capo dell istruzione dell aviazione decide sull ammissione. Art. 2 Istruzione 1 Gli operatori di bordo di milizia sono istruiti nelle scuole delle Forze aeree. 2 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle truppe d aviazione all ottenimento del brevetto. RS 512.271.2 1 RS 512.271; RU 2003 1302 1322 2002-2018

Art. 3 Servizi Gli operatori di bordo di milizia sono tenuti a prestare, ogni anno civile, i seguenti servizi: a. 22 giorni di servizio in corsi d allenamento; b. allenamento individuale secondo il bisogno, ma al massimo otto giorni; c. 20 ore di volo. Art. 4 Tipi d aeromobili Le Forze aeree decidono su quali tipi d aeromobili vengono impiegati gli operatori di bordo di milizia. Art. 5 Interruzione dell allenamento 1 L allenamento può essere interrotto per otto settimane civili al massimo. Le Forze aeree stabiliscono in generale o in singoli casi l interruzione dell allenamento. 2 In casi particolari le Forze aeree possono autorizzare un interruzione più lunga. Art. 6 Inizio del servizio di volo Gli operatori di bordo di milizia iniziano il loro servizio di volo (corso d allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto. Art. 7 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori di bordo di milizia devono compiere durante l anno civile. Art. 8 Corsi d allenamento 1 Un corso d allenamento dura cinque giorni al massimo. Esso è un servizio militare con diritto al soldo. 2 Se i servizi d avanzamento coincidono con i corsi d allenamento, questi ultimi sono pure considerati adempiuti. 3 Se necessario, si possono far succedere direttamente più corsi d allenamento. Art. 9 Allenamento individuale 1 L allenamento individuale vale come servizio militare, ma non è computato come servizio d istruzione. 2 Gli operatori di bordo di milizia prestano detto allenamento a giorni. Essi ricevono un ordine di marcia. All entrata in servizio e al licenziamento portano abiti civili. In singoli casi, può essere ordinato il porto dell uniforme. 3 Il soldo è compensato con l indennità giusta l articolo 26 OSVM. 1323

Art. 10 Riduzione o aumento dei servizi 1 Qualora vi sia una necessità militare e il livello dell istruzione lo consenta, le Forze aeree possono, in generale o in singoli casi: a. ridurre fino a un minimo di 18 giorni i giorni di servizio di cui all articolo 3 lettera a; b. ridurre fino a un minimo di 15 ore le ore di volo di cui all articolo 3 lettera c. 2 Qualora vi sia una necessità militare, le Forze aeree possono, in generale o in singoli casi, aumentare del 25 per cento al massimo le ore di volo di cui all articolo 3 lettera c. Sezione 2: Operatori di bordo di professione ed esercizi obbligatori Art. 11 Operatori di bordo di professione 1 Gli operatori di bordo di milizia possono essere nominati operatori di bordo di professione nella Squadra di vigilanza. 2 Gli operatori di bordo di professione ricevono un istruzione speciale per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d istruzione. Art. 12 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori di bordo di professione devono assolvere durante l anno civile. Sezione 3: Operatori FLIR di professione Art. 13 Ammissione 1 Può essere ammesso all istruzione di operatore FLIR di professione chi: a. è istruttore o membro della Squadra di vigilanza; b. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d idoneità effettuati dall IMA; e c. non supera l età di 42 anni. 2 Le Forze aeree decidono sull ammissione all istruzione come operatore FLIR di professione. 3 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle Forze aeree all ottenimento del brevetto. 1324

Art. 14 Compiti Agli operatori FLIR di professione spettano segnatamente i compiti seguenti: a. l esecuzione di impieghi FLIR a favore di organizzazioni civili o militari; b. l impiego nel servizio di prontezza nell ambito della SAR/Readiness; c. la condotta di impieghi in diretta in qualità di responsabile dell impiego. Art. 15 Istruzione Gli operatori FLIR di professione ricevono un istruzione speciale per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d istruzione. Art. 16 Servizi Gli operatori FLIR di professione devono compiere almeno 20 ore di volo in elicottero ogni anno civile. Art. 17 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori FLIR di professione devono assolvere durante l anno civile. Sezione 4: Fotografi di bordo di professione Art. 18 Ammissione 1 Può essere ammesso all istruzione di fotografo di bordo di professione chi: a. è istruttore o membro della Squadra di vigilanza; b. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d idoneità effettuati dall IMA; e c. non supera l età di 36 anni. 2 Le Forze aeree decidono sull ammissione alla scuola per fotografi di bordo di professione. 3 I candidati provenienti da altre Armi sono trasferiti nelle Forze aeree all ottenimento del brevetto. Art. 19 Compiti Ai fotografi di bordo di professione spettano segnatamente i compiti seguenti: a. la preparazione e l esecuzione di voli fotografici; b. l allestimento e l interpretazione di fotografie aeree; c. la preparazione di fotografie aeree a scopo d istruzione e di documentazione dell esercito e degli uffici della Confederazione; 1325

d. la collaborazione all istruzione dei piloti di ricognitori in ambito fotografico e della tecnica d interpretazione; e. i collaudi tecnici degli apparecchi e del materiale per fotografie aeree. Art. 20 Istruzione I fotografi di bordo di professione ricevono un istruzione speciale per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d istruzione. Art. 21 Servizi I fotografi di bordo di professione devono compiere almeno 40 ore di volo ogni anno civile. Art. 22 Tipi d aeromobili Le Forze aeree stabiliscono su quali tipi d aeromobili vengono impiegati i fotografi di bordo di professione. Art. 23 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che i fotografi di bordo di professione devono assolvere durante l anno civile. Sezione 5: Esame medico-aeronautico Art. 24 Gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione devono sottoporsi annualmente a un esame medico-aeronautico presso l IMA. Sezione 6: Indennità per operatori di bordo di milizia Art. 25 Pagamento 1 L indennità giusta l articolo 26 OSVM è suddivisa in dodici rate uguali, pagate alla fine di ogni mese civile. 2 Il pagamento delle rate mensili ha inizio solo quando l operatore di bordo di milizia ha iniziato il servizio di volo nell anno civile in questione. Le rate mensili trattenute sono pagate in seguito retroattivamente. 1326

Art. 26 Riduzione dell indennità 1 Gli operatori di bordo di milizia che per colpa propria non assolvono completamente i servizi di cui all articolo 3 o gli esercizi obbligatori di cui all articolo 7, nell anno successivo ricevono soltanto l indennità della categoria C giusta l appendice dell OSVM. 2 Agli operatori di bordo di milizia che superano l interruzione dell allenamento ammessa secondo l articolo 5 senza giustificazione o con una giustificazione insufficiente viene ridotta l indennità annuale di un sesto. Se durante la settimana civile che segue l interruzione ammessa hanno prestato servizio di volo, non vi è riduzione. Sezione 7: Disposizioni finali Art. 27 1 Le Forze aeree sono incaricate dell esecuzione della presente ordinanza. 2 L ordinanza dell 8 dicembre 1994 2 concernente gli operatori di bordo e i fotografi di bordo di professione è abrogata. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2003. 19 maggio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid 2 RU 1995 498 1327