Comune di Gualdo Tadino Provincia di Perugia Approvato con delib. C.C. n 105 del 18.11.2010 REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE CONTRO LA CRISI PREMESSA Il territorio di Gualdo Tadino sta attraversando un periodo di intensa crisi di tipo economico, finanziario ed industriale che coinvolge la maggior parte delle imprese e delle aziende locali, determinando sensibili contraccolpi negativi sulla tenuta dei livelli occupazionali. Tale crisi ha come ripercussione immediata l aumento del tasso di disoccupazione che si è innalzato notevolmente nel corso dell ultimo anno e la diffusione, tra le forze produttive e i lavoratori, di un clima di incertezza e di precarietà circa le prospettive future. Il Fondo di solidarietà è uno strumento straordinario per contrastare la crisi economica a sostegno di persone e famiglie in difficoltà. Il Fondo di Solidarietà è finanziato con fondi del bilancio comunale per 10.000,00 al cap. 862/50 e viene disciplinato con il presente Regolamento. Il Fondo potrà essere implementato con donazioni da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti; ha carattere straordinario, integrativo e temporaneo e si aggiunge alla serie di interventi che l amministrazione comunale mette in campo per sostenere le fasce più deboli della comunità. E destinato a chi, a causa dell attuale crisi economica, ha perso o, nei prossimi mesi, perderà il lavoro, alle persone che a causa di problemi occupazionali avranno serie difficoltà a mantenere sé e la propria famiglia. ART. 1 - OGGETTO E FINALITA Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità per la concessione dei sostegni economici a favore delle persone e famiglie anagrafiche per superare il particolare momento di grave crisi economica. Le agevolazioni ed i sostegni previsti da questo Regolamento sono da considerarsi finalizzati al contrasto dell attuale situazione congiunturale, con riferimento agli eventi negativi legati alla sfera lavorativa e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle azioni sociali già attivate dall Amministrazione Comunale a favore delle fasce di popolazione in condizione di fragilità socio-economica. ART. 2 - BENEFICIARI I richiedenti devono essere, per effetto della crisi economica, in una delle seguenti condizioni, a partire dal 1 Gennaio 2009 (come da riferimento all art. 6 della Legge Regione dell Umbria. 4/2009): a) beneficiari di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;
b) iscritti nelle liste di mobilità; c) disoccupati (art. 1 del D.lgs 297/02); d) associazioni o cooperative che si occupano dell inserimento lavorativo e/o di laboratori occupazionali con erogazione di borse lavoro in favore di persone diversamente abili. Altresì, i richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 1. essere cittadini italiani o di Stato appartenente all'unione Europea o di Stato non appartenente all'unione Europea che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i., con residenza nel territorio comunale da almeno 3 anni; 2. essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore ad 11.000,00 calcolata secondo le modalità indicate successivamente; 3. il richiedente ed i familiari componenti la famiglia anagrafica non devono essere proprietari o comproprietari o titolari di altri diritti reali su immobili ovunque situati sul territorio nazionale il cui reddito annuo complessivo è inferiore o uguale ad 500,00, ad eccezione della abitazione di residenza; 4. non disporre di un patrimonio mobiliare, come considerato e dichiarato ai fini della certificazione ISEE, pari o superiore ad 7.000,00; 5. il richiedente e ciascun componente della famiglia anagrafica di età superiore ai 18 anni non deve essere intestatario di più di un autoveicolo o di un motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cc. Qualora i componenti della famiglia anagrafica siano in possesso di un autovettura, questa non deve superare un valore attuale di mercato di 22.000,00 secondo la valutazione fornita dalla rivista Quattro Ruote; 6. non avere una situazione di accertata morosità nei confronti del Comune di Gualdo Tadino, per la quale non sia stato concordato o non venga concordato prima dell'erogazione del contributo un piano di rientro (l'esistenza del piano concordato di rientro deve risultare da atto scritto). ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA Per l'accesso alle misure e interventi previsti nel presente regolamento l'istanza deve essere corredata dall ultima certificazione ISEE valida per legge come riferimento (D.lgs. 03.05.2000 n. 130). ART. 4 - TIPOLOGIE D INTERVENTO Gli interventi previsti per far fronte allo stato di bisogno provocato dall attuale crisi economica sono i seguenti: INTERVENTI ECONOMICI DIRETTI L'erogazione, nei limiti massimi stabiliti dal regolamento, di un contributo per le seguenti fattispecie: assegno familiare mensile - bonus reddito; spese per il funzionamento dell'abitazione principale (utenze riguardanti i servizi di acqua luce e gas, ecc.) - bonus casa; spese per la frequenza dei figli alle scuole secondarie di secondo grado - bonus scuola; attivazione di percorsi di formazione o riqualificazione professionale da espletarsi all interno delle aziende con tirocini anche con la finalità di fare un esperienza formativa con applicazione delle norme operative, in quanto compatibili, del Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL) del Comune di Gualdo Tadino. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza bonus formazione. Gli interventi sopra elencati non sono in concomitanza cumulabili.
ART. 5 - MODALITA DI EROGAZIONE E LIMITI DEI BENEFICI Gli Interventi Economici Diretti, di cui all art. 4, sono attribuiti in forza di apposita graduatoria di cui ai successivi articoli sulla base di un progetto individuale definito dalla commissione di valutazione del Fondo di Solidarietà. I limiti massimi stabiliti per ciascun intervento sono i seguenti: 1. bonus reddito per assegno familiare mensile dell importo massimo di 300,00 per massimo 6 mensilità; 2. bonus casa per il mantenimento dell abitazione principale: contributo mensile non superiore a 150.00 per la durata massima di sei mesi; 3. bonus scuola per la frequenza dei figli alle scuole secondarie di secondo grado: per gli alunni frequentanti il primo anno contributo una tantum massimo 350,00 ; per il secondo anno massimo 220,00 ; per il terzo anno massimo 350,00 ; per il quarto anno massimo 300,00 ; per il quinto anno massimo 370,00 ; 4. bonus formazione per l attivazione di percorsi di formazione o riqualificazione professionale da espletarsi all interno delle aziende con tirocini anche con la finalità di fare un esperienza con rilascio del certificato di frequenza: contributo massimo mensile 250,00 per la durata massima di sei mesi. ART. 6 - COSTITUZIONE FONDO Il Fondo è finanziato con le risorse del Bilancio per l esercizio 2010 con una somma pari a 10.000,00, che potrà essere rinnovato o implementato con forme di donazione da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti. Le risorse del Fondo di solidarietà saranno assegnate ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti secondo l ordine di cui al successivo art. 8. I soggetti individuati beneficeranno dei contributi previsti sino al concorso delle risorse disponibili. ART. 7 - BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per l erogazione in conto del Fondo di Solidarietà sarà predisposto apposito bando dal Settore Servizi Sociali e pubblicato all Albo Pretorio per una durata non inferiore a 30 giorni e divulgato per mezzo di Pubbliche affissioni. Il bando, in quanto lex specialis è l atto contente la normativa applicabile al procedimento di specie. Esso dovrà contenere: a) il termine e le modalità di presentazione delle domande; b) le modalità di ammissione, anche con riserva, dei soggetti richiedenti; c) l indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione e il relativo punteggio; d) i requisiti richiesti per ottenere l ammissione; e) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal presente Regolamento e le eventuali modalità di produzione dei documenti; f) le modalità di utilizzazione della graduatoria. Al bando sarà allegata la modulistica per la presentazione della domanda che dovrà essere sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000. Il bando è emanato con propria determinazione dal responsabile del Settore Servizi alla Persona secondo l ordinamento comunale vigente. ART. 8 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Il bando nell attribuzione dei punteggi terrà conto dei seguenti indicatori: composizione della famiglia anagrafica; assenza di altre forme di integrazione del reddito attivati con altri fondi di solidarietà similari; situazione economica determinata ai sensi dei parametri ISEE; situazione occupazionale; spese per l affitto e mutui prima casa; situazione debitoria per utenze riguardanti servizi essenziali, spese mediche, spese per la frequenza scolastica, sfratto esecutivo. A parità di
punteggio dà diritto di precedenza la situazione economica più sfavorevole. In caso di parità, la data e il numero di presentazione della domanda al Protocollo. I soggetti ammessi alla graduatoria si impegnano, per la durata dell intervento, a non cumulare altri finanziamenti con la medesima finalità. Nel caso gli stessi ottengano in detto periodo ulteriori benefici sono obbligati a comunicare formalmente alla commissione che deciderà sulla cumulabilità o sulla revoca del contributo concesso dal Comune. Le proposte di sostegno previste per la durata di sei mesi (bonus reddito e bonus casa) possono, a fronte di una valutazione ad opera della Commissione, essere estese per un periodo superiore (max altri sei mesi), con l intento di supportare la famiglia anagrafica dinanzi al permanere di una condizione di difficoltà e disagio economico. Per i periodi di godimento eccedenti i primi sei mesi è prevista, con tempi e modalità che spetterà alla Commissione definire caso per caso, la restituzione delle somme ricevute. Tale norma viene posta a salvaguardia del principio di responsabilità di ogni cittadino che uniforma l intero provvedimento. La graduatoria rimarrà valida per la durata complessiva della misura del Fondo di Solidarietà. La medesima viene aggiornata dalla Commissione, di cui al successivo articolo, con cadenza bimestrale sulla base di nuove domande nel frattempo pervenute. ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Le domande verranno valutate da un apposita Commissione così composta: - responsabile del Settore Servizi alla Persona secondo l ordinamento comunale vigente, che svolge funzioni di presidente - un assistente sociale comunale - un operatore della mediazione del Servizio Accompagnamento al Lavoro - 2 rappresentanti di associazioni iscritte al registro nazionale del volontariato nel settore attività sociali operanti in almeno 5 regioni italiane (legge 383/2000). Detta commissione stabilisce, a maggioranza, l importo e la durata dell erogazione in base alla situazione socio-economica complessiva del richiedente. Alla commissione compete anche l esame e la decisione su eventuali contestazioni relative alla graduatoria, nonché sulla cumulabilità o la revoca di cui al precedente art. 8. La graduatoria iniziale e relativi aggiornamenti sono approvati con determinazione del responsabile del Settore Servizi alla Persona. ART. 10 - FORME E TEMPI DI VERIFICA L attività di gestione relativa agli interventi previsti al presente regolamento sarà relazionata con cadenza semestrale da parte del predetto Responsabile al Sindaco e all Assessore alle Politiche Sociali i quali, a loro volta, presenteranno alla Giunta Comunale una relazione sull andamento del Fondo e sui relativi risultati conseguiti. Gli interventi messi in atto con il Fondo di Solidarietà saranno opportunamente comunicati alla cittadinanza attraverso la stampa locale, con pubbliche assemblee e attraverso siti Internet e social network. ART. 11 - CONTROLLO/REVOCA DEI CONTRIBUTI La Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle persone che inoltrano istanza di riconoscimento del beneficio oggetto del presente Regolamento ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la valutazione della domanda. Le dichiarazioni sostitutive presentate possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E predisposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. Inoltre possono essere attivati controlli dal parte della Guardia di Finanza diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
I soggetti ammessi alla graduatoria che successivamente percepiranno benefici con la medesima finalità del presente Fondo, da altri soggetti (Stato, Regione, Provincia, Comune, Enti religiosi, Terzo Settore), si impegnano per la durata dell intervento a darne comunicazione al Comune, pena la revoca dei benefici concessi. Se ammesso ai benefici previsti dal Fondo, è fatto obbligo al richiedente di dare immediata comunicazione all Amministrazione Comunale di qualsiasi variazione riguardante la posizione occupazionale/patrimoniale propria o di uno dei componenti il nucleo familiare (ripresa della normale attività lavorativa, nuova occupazione, ecc.), al fine di consentire di rivalutare o, se del caso, revocare il beneficio accordato. ART. 12 - MODALITA DI IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO Le donazioni da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti, potranno essere effettuate inserendo la seguente causale Fondo di Solidarietà contro la crisi secondo le seguenti modalità: 1. versamenti presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca Filiale di Gualdo Tadino 2. Bonifico c/o la Tesoreria Comunale Unicredit Banca alle seguente coordinate bancarie: IT/22/J/02008/38472/000041143562 3. versamenti su c/c postale del Comune di Gualdo Tadino n. 11659067. ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY I dati dei quali il Comune di Gualdo Tadino entra in possesso in applicazione del presente Regolamento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e successive modifiche. ART. 14 NORMATIVA Il presente regolamento entra in vigore a termini di quanto disposto dal vigente Statuto Comunale e cesserà di avere ogni efficacia con la revoca della misura del Fondo di Solidarietà.
Allegato EMENDAMENTO ALL ART.8, II CAPOVERSO PROPOSTO DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI DI MAGGIORANZA Le proposte di sostegno previste per la durata di sei mesi (bonus reddito e bonus casa) possono, a fronte di una valutazione ad opera della Commissione, essere estese per un periodo superiore (max altri sei mesi), con l intento di supportare la famiglia anagrafica dinanzi al permanere di una condizione di difficoltà e disagio economico. Per i periodi di godimento eccedenti i primi sei mesi è prevista, con tempi e modalità che spetterà alla Commissione definire caso per caso, la restituzione delle somme ricevute. Tale norma viene posta a salvaguardia del principio di responsabilità di ogni cittadino che uniforma l intero provvedimento. F.to Maria Rita Dionisi Paolo Massaro Simona Vitali