Agevolazioni fiscali 2005-12-19. agevolazione per la guida AGEVOLAZIONE I.V.A. AL 4% SULL'ACQUISTO DI VEICOLI:



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2005-12-19 Agevolazioni fiscali agevolazione per la guida AGEVOLAZIONE I.V.A. AL 4% SULL'ACQUISTO DI VEICOLI: * ai sensi della Legge n. 97 del 9 aprile 1986; * ai sensi della Legge n. 104/92 art. 27; * ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 (Legge Finanziaria 1998). * ai sensi della Legge n. 342 del 21/11/00 art. 50 * ai sensi della Legge n. 388 del 23/12/00 art. 30 * ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 1 del 03/01/00 * ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/01 L'agevolazione IVA ridotta al 4%, già prevista per i guidatori disabili, con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio automatico di serie, ora è estesa anche ai disabili di seguito secificati, non in possesso di patente speciale per l'acquisto di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici (entro i limiti di cilindrata di 2000 cc. per motori a benzina e 2800 cc. per motori diesel): * Non vedenti e sordomuti; * disabili psichici o mentali gravi titolari di indennità di accompagnamento. E' possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni quattro anni, a meno che il veicolo non venga cancellato dal Pubblico Registro a seguito di furto o demolizione. Documentazione da presentare, che dovrà essere allegata alla fattura del veicolo ed inviata dal concessionario all'ufficio IVA entro 30 gg. dalla data della cessione: DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE 1 / 6

(O MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE). o fotocopia della patente di categoria speciale; o fotocopia del certificato della Commissione Medica Provinciale con relativa prescrizione degli adattamenti di guida, in occasione di primo rilascio o di rinnovo patente. o atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto di autovettura in regime di IVA agevolata. COLORO CHE SONO MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DOVRANNO INVECE ALLEGARE: o fotocopia del foglio rosa contenente l'indicazione della prescrizione di guida. FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI PRODURRE LA FOTOCOPIA DELLA PATENTE ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO. DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE (TRASPORTATI) * fotocopia della carta di circolazione del veicolo, oppure del foglio di via provvisorio; * autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto o importazione di autovetture in regime di IVA agevolata; * i disabili affetti da handicap psichico o mentale, o con grave limitazione permanente della deambulazione, compresi i pluriamputati, devono produrre fotocopia del certificato per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92. Per coloro che sono affetti da handicap sensoriale, è sufficiente presentare il certificato di invalidità rilasciato da una qualsiasi Commisione Medica Pubblica. Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette è necessario allegare anche: * certificato di stato di famiglia; unitamente ad una autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per le categorie sopra citate il beneficio dell'iva agevolata si ottiene a prescindere dall'adattamento del veicolo. L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non sia stata dichiarata la "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle Commissioni Mediche 2 / 6

competenti. ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) o ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 e relativa circolare n. 30/E del 27/01/98 emanata dal Ministero delle Finanze; o ai sensi della Legge 342 del 21/11/00; o ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n 186/E del 15/07/98; o ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n 207/E del 16/11/00; o ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n 1 del 03/01/01. Valida per un solo veicolo. Questa normativa ha esteso anche alle categorie di disabili sensoriali, psichici o mentali gravi tale esenzione. Documentazione da inoltrare tramite RACCOMANDATA A.R. presso gli Uffici delle Entrate territorialmente competenti oppure presso le Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate (cercare sull'elenco telefonico la voce "UFFICI FINANZIARI") entro 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento della tassa automobilistica; può essere concesso ad un solo veicolo alla volta e non è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta di esenzione. DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE: o fotocopia della carta di circolazione (libretto) riportante l'annotazione dell'avvenuto collaudo relativo alle modifiche di guida come prescritto sulla patente stessa; o fotocopia della patente di guida speciale con l'indicazione delle suddette modifiche; o fotocopia della prescrizione di guida rilasciata dalla Commissione Medica Provinciale (UNICAMENTE PER COLORO CHE HANNO L'OBBLIGO DEL SOLO CAMBIO AUTOMATICO) o fotocopia del certificato per l'accertamento dell'handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale a norma dell'art. 4 della Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA) oppure il certificato ove sia indicata l'invalidità, rilasciato da una Commissione Medica Pubblica. DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE (TRASPORTATI): o fotocopia della carta di circolazione del veicolo; o fotocopia del certificato per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/92; oppure certificato di invalidità. 3 / 6

PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette necessario allegare anche: o certificato di stato di famiglia o autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 104/92 "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità d'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le Commissioni Mediche che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali." Documentazione richiesta per la prenotazione della suddetta visita medica: 14. certificato di residenza (carta semplice) 15. certificato di stato di famiglia (carta semplice) 16. certificato del proprio medico curante attestante la patologia; 17. domanda da compilare (ritirare presso lo sportello della A.S.L.). ESENZIONE IMPOSTA I.P.T. ESENZIONE IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZIONE I.P.T. ( NUOVA IMMATRICOLAZIONE O PASSAGGIO DI PROPRIETA'): o ai sensi del D.M. 27 nov. 98 n. 435 o ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate n 1 del 03/01/2001. Parallelamente all'esenzione del bollo, i veicoli destinati al trasporo o alla guida dei disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, dei non vedenti e sordomuti che non beneficiano di questa esenzione). AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER PRESTAZIONI RESE DALLE OFFICINE PER L'ADATTAMENTO DEI VEICOLI; 4 / 6

* Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n 46 del 11/05/01. Attualmente la normativa dispone l'applicazione dell'iva agevolata al 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, acquistata dai disabili per il proprio trasporto oppure da titolari di patente B speciale, intestatari del veicolo senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata (2000 cc. per motori benzina e 2800 cc. per motori diesel), previsti invece per l'acquisto del veicolo. AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI, PARTI STACCATE ED ACCESSORI DESTINATI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP; * Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n 46 del 11.06.2001. La suddetta normativa ha chiarito che l'agevolazione si applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e quindi non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo. AGEVOLAZIONE IVA al 4% PER ACQUISTO SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI: * Ai sensi della Legge 30/1997 Il Ministero delle Finanze ha approvato il 14 marzo 1998, il decreto che fissa le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4% anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap; Come sussidi tecnici e informativi vengono considerate: "le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica. Il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio". DETRAZIONE IRPEF (Oneri Deducibili quali SPESE MEDICHE): * ai sensi del Provvedimento del 25/01/01 dell'agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze Acquisto di veicoli e relative spese di riparazione: a) da parte dei titolari di patente speciale; b) da parte dei soggetti trasportati sotto-indicati: * non vedenti e sordomuti; * disabili con handicap psichico o mentale grave, titolari dell'indennità di accompagnamento; 5 / 6

* disabili con grave limitazione della deambulazione; * disabili affetti da difficoltà motorie (per i quali rimane l'obbligo di adattare la vettura) * pluriamputati Le spese riguardanti l'acquisto e l'eventuale adattamento dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, lo motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, nonchè, dallo scorso anno anche gli autocaravans, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 18.075,99 l'eventuale adattamento. E' possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo a condizione che il primo veicolo beneficiario risulti cancellato dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, oppure si può optare in alternativa, per la riparazione della stessa, in quattro quote annuali di pari importo. Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali; il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo casola detrazione ai fini IRPEF spetta per una sola volta nel corso del quadriennio. Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo lordo superiore a 2.840,51 annuo (escluso le indennità e/o assegni di invalidità e/o accompagno), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile ha un reddito inferiore a tale cifra e quindi è fiscalmente a carico di un familiare, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta fiscalmente a carico. In favore delle persone non vedenti sono state, da ultimo, introdotte le seguenti agevolazioni: * detrazioni dell'irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (dal periodo d'imposta 2000). La detrazione può essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione oppure in quattro quote annuali di pari importo; * detrazione forfettaria di 516,456 (un milione di vecchie lire) delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. 6 / 6