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730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 11 21.03.2016 730: detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Le detrazioni di cui si può beneficiare nel 730 possono essere collegate sia ad oneri e spese che per tipologia danno diritto ad una detrazione sull imposta da pagare sia a categorie di redditi percepite dal contribuente che per loro natura possono portare a ridurre ulteriormente l imposta da versare all Erario; in questo speciale vogliamo soffermarci sulle detrazioni spettanti per redditi da lavoro dipendente, assimilato o da pensione che come vedremo possono essere detratte in misura differente a seconda della precisa tipologia di reddito percepito; andremo quindi ad analizzare in che modo e in che misura opera la detrazione e l inserimento di tali redditi nel Modello 730. Premessa La Legge n. 296/2006 ha reintrodotto il sistema delle detrazioni per spese di produzione, rivolte ai soggetti titolari di: redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, TUIR) e di determinate tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, [articolo 50, comma 1, TUIR, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)]; di pensione, di cui all art. 49, comma 2, lettera a), TUIR, per i quali sono previste detrazioni differenti a seconda dell età del soggetto interessato (inferiore o almeno pari a 75 anni ); una detrazione d imposta regolamentata nell articolo 13, comma 5, TUIR per i redditi contenuti nell articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h), TUIR; una detrazione d imposta regolamentata nell articolo 13, comma 3, TUIR per i redditi contenuti nell articolo 50, comma 1, lettera i), TUIR. Chi presta l assistenza fiscale dovrà calcolare, l ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto del reddito complessivo al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. 1

Tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati L art. 13 del TUIR al comma 1 prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente di cui agli articoli 49 ( ) spetta una detrazione d imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell anno pari a: A. 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; B. 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; C. 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro. REDDITO COMPLESSIVO (*) IMPORTO DETRAZIONE (***) Non superiore a 8.000 1.880(**) tra euro 8.001 e 28.000 978,00 + [ 902,00 x 28.000,00 - reddito complessivo (*)] 20.000,00 tra euro 28.001 e 55.000 978,00 x [ 55.000,00 - reddito complessivo (*)] 27.000,00 Oltre 55.000 0,00 (*) Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca; il reddito complessivo va assunto al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze. (**) La detrazione spettante non può essere inferiore a 690,00. Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato (e per compresenza nell anno di rapporti a tempo determinato ed indeterminato), la detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380,00. (***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo e nelle prime 4 cifre decimali. 2

In merito alle detrazioni riportate nella precedente tabella è opportuno precisare inoltre che gli importi fissati dalla norma devono essere rapportati al periodo di lavoro nell anno. Calcolo della detrazione e compilazione del Modello 730 Un contribuente nel 2015 lavorando per l intero anno, ha conseguito reddito da lavoro dipendente pari a 25.000; a quanto ammonta la detrazione spettante? 978 + 902 * ( 28.000-25000/20000) = 978+135,3 = 1113,3 La relativa detrazione sarà calcolata e inserita nel Modello 730-3 da colui che eventualmente presta l assistenza fiscale. Le detrazioni per redditi di pensione Le detrazioni previste per i titolari di reddito di pensione, di cui all articolo 13, commi 3 e 4 TUIR, si differenziano a seconda che il soggetto interessato abbia: un età inferiore a 75 anni; un età almeno pari a 75 anni. Lo stesso articolo prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: A. 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro; B. 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo 3

corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. REDDITO COMPLESSIVO (*) Non superiore a 7.500 IMPORTO DETRAZIONE (****) 1.725,00 (**) [ 470,00 x 15.000,00 - reddito tra euro 7.501 e 15.000 tra euro 15.001 e 55.000 1.255,00 + 1.255,00 x complessivo (*)] (***) 7.500,00 [ 55.000,00 - reddito complessivo (*)] (***) 40.000,00 Oltre 55.000 0,00 (*) Per reddito complessivo si intende quello al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca. (**) La detrazione spettante non può essere inferiore a 690,00. (***) Come precisato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2007, gli importi fissati dalla norma di 1.255,00 e di 470,00 devono essere rapportati al periodo di erogazione della pensione nell anno. (****) Il risultato dei rapporti si assume solo se positivo nelle prime 4 cifre decimali. Al comma 4 dello stesso articolo aggiunge che se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: A. 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' 4

essere inferiore a 713 euro; B. 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; C. 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. REDDITO COMPLESSIVO (*) Non superiore a 7.750 tra euro 7.751 15.000 tra euro 15.001 e 55.000 1.297,00 + 1.297,00 x IMPORTO DETRAZIONE (****) 1.783,00 (**) [ 486,00 x 15.000,00 - reddito complessivo (*)] (***) 7.250,00 [ 55.000,00 - reddito complessivo (*)] (***) 40.000,00 Oltre 55.000 0,00 (*) Per reddito complessivo si intende quello al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca. (**) La detrazione spettante non può essere inferiore a 713,00. (***) Come precisato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2007, gli importi fissati dalla norma di 1.297 e di 486 euro devono essere rapportati al periodo di erogazione della pensione nell anno. (****) Il risultato dei rapporti si assume solo se positivo e nelle prime 4 cifre decimali. Calcolo della detrazione e compilazione del modello 730 Un contribuente di età pari a 68 anni nel 2015 ha ricevuto redditi da pensione per un importo pari a 14.000; a quanto ammonta la detrazione a lui spettante e come va indicato tale tipologia di reddito nel 730? Detrazione = 1255 + 470 * ( 15.000-13000/7500) = 1380 euro La relativa detrazione sarà calcolata e inserita nel modello 730-3 da colui che eventualmente presta l assistenza fiscale. 5

Qualora il contribuente in questione avesse avuto un età superiore a 75 anni la detrazione sarebbe stata calcolata in maniera differente, ossia: 1297 + 486 * ( 15.000 13000/7250) = 1432 La differenza tra due soggetti che percepiscono lo stesso reddito è di 52 a favore di quello di maggiore età. In caso di reddito di pensione e reddito di lavoro dipendente Nel caso in cui il contribuente abbia sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, le detrazioni calcolabili sulle due tipologie di reddito diverse non saranno cumulabili fra loro. Infatti, come da Circolare 2/E/2003: le detrazioni stabilite dai commi dell'articolo 13 non sono cumulabili tra loro. Pertanto, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali contemplate dalla predetta disposizione, il contribuente potrà fruire della detrazione più favorevole. Sarà quindi necessario: 1. comporre i redditi, di pensione e di lavoro dipendente, in un unico reddito complessivo, ragguagliati in base ai giorni di percepimento; 2. la composizione di cui al punto precedente permetterà di ottenere il reddito complessivo (in ipotesi di assenza, per semplicità, di altri redditi); 3. al reddito complessivo così ottenuto si sceglierà, quindi, di applicare la detrazione più favorevole, quella di lavoro dipendente o quella da pensione. Coesistenza di redditi da lavoro e da pensione Unico reddito complessivo Si applica la detrazione più favorevole 6

Assegno periodico corrisposto dal coniuge L'articolo 50, comma 1, lettera i) del TUIR fa rientrare tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente "i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41". L assegno corrisposto a favore del coniuge quindi può essere detratto dal reddito al ricorrere di determinate condizioni e il relativo importo percepito va indicato nell apposita sezione del quadro C Non si possono dedurre gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. In particolare: quando è stata pattuita la corresponsione da parte di uno dei coniugi in favore dell'altro di un assegno periodico, in capo al coniuge che percepisce l'assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l'obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef; quando dal tribunale, invece, viene stabilita, su accordo delle parti, la corresponsione di un assegno una tantum (in unica soluzione), la somma non è considerata come "reddito" e, quindi, non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'irpef del coniuge che lo percepisce. Detrazione assegno periodico ricevuto dal coniuge Periodicità dell assegno Sentenza di separazione o di divorzio La detrazione non opera per le somme corrisposte dall ex coniuge per il mantenimento del figlio. 7

Il coniuge che è destinatario dell assegno periodico di mantenimento gode quindi di una detrazione fiscale d imposta. Tale detrazione riduce l imposta lorda e consente una riduzione dell imposta Irpef effettivamente da pagare. La detrazione compete in misura pari a quella prevista dal comma 3 dell art. 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni (vedi paragrafo precedente), la detrazione fiscale per i redditi da pensione. Speciale dichiarazioni: le uscite precedenti Speciale dichiarazioni Uscito il N. 1 - Modello 730_ 2015. Ultime news 07.03.2016 N. 2-730. Contribuenti tenuti alla presentazione 08.03.2016 N. 3-730. Novità oneri detraibili e deducibili 1^ parte 09.03.2016 N. 4-730. Novità oneri detraibili e deducibili 2^ parte 10.03.2016 N. 5-730. Spese diversamente abili 11.03.2016 N. 6-730. Oneri detraibili spese sanitarie e spese funebri 14.03.2016 N. 7-730. Abitazione principale. Detrazione interessi 15.02.2016 N. 8 - La ristrutturazione dell'immobile nel 730 16.03.2016 N. 9-730. Riqualificazione energetica edifici 17.03.2016 N. 10 - Redditi degli immobili in locazione 18.03.2016 N. 11-730. Redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensione 21.03.2016 - Riproduzione riservata - 8