Protocollo aggiuntivo

Documenti analoghi
Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018)

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Protocollo addizionale alla Carta europea dell autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003)

Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale

Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione europea nel campo dell informazione sul diritto estero

Protocollo alla Convenzione del 1979

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca

Protocollo alla Convenzione del 1979

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

posteurop 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra spagnola Andorra francese azzorre austria belgio cipro Europa 210

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018)

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione per la protezione delle persone in relazione all elaborazione automatica dei dati a carattere personale

PC.DEC/ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 24 novembre 2005 Consiglio Permanente ITALIANO Originale: INGLESE

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Protocollo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

Protocollo del 30 novembre 1999

Convenzione n. 116

posteurop 2005 Emissione comune europea : la gastronomia. aland Andorra francese Andorra spagnola austria azzorre belgio cipro

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987)

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d Europa per la prevenzione del terrorismo

Protocollo

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione. (Stato 19 ottobre 2015)

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

JANUARY 2017 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA 1

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009)

Campo d applicazione del 6 luglio

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Europa cept Emissione comune europea : gli edifici postali di ieri e di oggi. ANDORRA FRANCESE ANDORRA SPAGNOLA AUSTRIA AZZORRE BELGIO CIPRO

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Convenzione sulla disoccupazione

Statuto della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato. Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione concernente l elaborazione d una Farmacopea europea 2. Traduzione 1. (Stato 20 gennaio 2016)

PRIMO GIORNO DELLA VENTICINQUESIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEDUTA DI APERTURA (PUBBLICA)

Concluso a Ginevra il 21 dicembre «Decidono di modificare l articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

PRIMO GIORNO DELLA VENTITREESIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEDUTA DI APERTURA

PRIMO GIORNO DELLA VENTIQUATTRESIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEDUTA DI APERTURA (PUBBLICA)

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2015)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo

Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

Protocollo

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

Transcript:

Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati Concluso a Strasburgo l 8 novembre 2001 Approvato dall Assemblea federale il 24 marzo 2006 2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 2007 Entrato in vigore per la Svizzera il 1 o aprile 2008 (Stato 8 giugno 2016) Preambolo Le Parti al presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all elaborazione automatica dei dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 1981 3 (in seguito detta «la Convenzione»), convinte che le autorità di controllo, esercitando le loro funzioni in assoluta indipendenza, sono un elemento della protezione effettiva delle persone in relazione al trattamento dei dati a carattere personale; considerando l importanza della circolazione dell informazione fra i popoli; considerando che, con l intensificarsi degli scambi internazionali di dati a carattere personale, è necessario assicurare la protezione effettiva dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, e, segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, in relazione con tali scambi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Autorità di controllo 1. Ogni Parte prevede che una o più autorità siano incaricate di vegliare al rispetto dei provvedimenti che danno effetto, nel suo diritto interno, ai principi enunciati nei capitoli II e III della Convenzione e nel presente Protocollo. 2. a. A tal fine, dette autorità dispongono segnatamente di poteri d indagine e d intervento così come di quello di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria le violazioni alle disposizioni RU 2008 731; FF 2003 1885 1 Dal testo originale francese. 2 RU 2008 729 3 RS 0.235.1 1

Protezione dei dati del diritto interno che danno effetto ai principi di cui al paragrafo 1 dell articolo 1 del presente Protocollo. b. Ogni autorità di controllo può essere adita da chiunque con una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati a carattere personale attinente alla propria competenza. 3. Le autorità di controllo esercitano le loro funzioni in assoluta indipendenza. 4. Le decisioni delle autorità di controllo che danno adito a controversie possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. 5. Conformemente alle disposizioni del capitolo IV e senza pregiudizio delle disposizioni dell articolo 13 della Convenzione, le autorità di controllo cooperano fra loro nella misura necessaria all adempimento del loro mandato, segnatamente scambiandosi ogni informazione utile. Art. 2 Flusso internazionale di dati a carattere personale verso un destinatario non soggetto alla giurisdizione di una Parte alla Convenzione 1. Ogni Parte prevede che il trasferimento di dati a carattere personale verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un organizzazione che non è Parte alla Convenzione possa essere effettuato unicamente se tale Stato od organizzazione assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento in questione. 2. In deroga al paragrafo 1 dell articolo 2 del presente Protocollo, ogni Parte può autorizzare un trasferimento di dati a carattere personale, se: a. il diritto interno lo prevede: per interessi specifici della persona interessata, o quando prevalgono interessi legittimi, in particolare interessi pubblici rilevanti; o b. la persona responsabile del trasferimento fornisce garanzie che possono segnatamente risultare da clausole contrattuali e tali garanzie sono valutate sufficienti dalle competenti autorità, conformemente al diritto interno. Art. 3 Disposizioni finali 1. Le Parti considerano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza. 2. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Dopo aver aderito alla Convenzione alle condizioni fissate da quest ultima, la Comunità europea può firmare il presente Protocollo. Un Firmatario del presente Protocollo non può ratificarlo, accettarlo o approvarlo, se precedentemente o simultaneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione oppure non vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2

Autorità di controllo e flussi internazionali di dati. Prot. addizionale 3. a. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data in cui cinque dei suoi Firmatari hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 3 paragrafo 2. b. Per ogni Firmatario del presente Protocollo che esprime ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 4. a. Dopo l entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo. b. L adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di adesione. 5. a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d Europa. b. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d Europa. 6. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente al suo articolo 3; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo. In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo l 8 novembre 2001 in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione. (Seguono le firme) 3

Protezione dei dati Campo d applicazione l 8 giugno 2016 4 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Albania 14 febbraio 2005 1 giugno 2005 Andorra 6 maggio 2008 1 settembre 2008 Armenia 9 maggio 2012 1 settembre 2012 Austria 4 aprile 2008 1 agosto 2008 Bosnia e Erzegovina 31 marzo 2006 1 luglio 2006 Bulgaria 8 luglio 2010 1 novembre 2010 Ceca, Repubblica 24 settembre 2003 1 luglio 2004 Cipro 17 marzo 2004 1 luglio 2004 Croazia 21 giugno 2005 1 ottobre 2005 Danimarca a 16 marzo 2015 1 luglio 2015 Estonia 28 luglio 2009 1 novembre 2009 Finlandia 11 luglio 2012 1 novembre 2012 Francia 22 maggio 2007 1 settembre 2007 Georgia 10 gennaio 2014 10 maggio 2014 Germania * 12 marzo 2003 1 luglio 2004 Irlanda 5 maggio 2009 1 settembre 2009 Lettonia 21 novembre 2007 1 marzo 2008 Liechtenstein 28 gennaio 2010 1 maggio 2010 Lituania 2 marzo 2004 1 luglio 2004 Lussemburgo 23 gennaio 2007 1 maggio 2007 Macedonia 26 settembre 2008 1 gennaio 2009 Moldova 28 settembre 2011 1 gennaio 2012 Monaco 24 dicembre 2008 1 aprile 2009 Montenegro 3 marzo 2010 1 luglio 2010 Paesi Bassi b 8 settembre 2004 1 gennaio 2005 Parte caraibica (Bonaire, Sant Eustachio e Saba) 10 ottobre 2010 10 ottobre 2010 Polonia 12 luglio 2005 1 novembre 2005 Portogallo 11 gennaio 2007 1 maggio 2007 Romania 15 febbraio 2006 1 giugno 2006 Serbia 8 dicembre 2008 1 aprile 2009 Slovacchia 24 luglio 2002 1 luglio 2004 Spagna * 3 giugno 2010 1 ottobre 2010 Svezia 8 novembre 2001 1 luglio 2004 Svizzera 20 dicembre 2007 1 aprile 2008 Ucraina 30 settembre 2010 1 gennaio 2011 4 RU 2008 731, 2010 597, 2012 619 e 2016 2219. Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 4

Autorità di controllo e flussi internazionali di dati. Prot. addizionale Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Ungheria 4 maggio 2005 1 settembre 2005 Uruguay 10 aprile 2013 A 1 agosto 2013 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Prot. aggiuntivo non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia. b Per il Regno in Europa. 5

Protezione dei dati 6