AVV. DOMENICO NASO Patrocinante in Cassazione Avv. Cajetano Maria Vecchione Avv. Raniero Trinchieri Avv. Cinzia Ganzerli Avv. Giuseppe Minniti Avv. Luigia Auriemma Avv. Giusi Tangari Avv. Tommaso Bilotta Avv. Cristiano Fuduli Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma Tel. 06/42014795 r.a. Fax 06/42005658 E-mail: avv.domeniconaso@gmail.com PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org; Trasmessa via Pec All indirizzo: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it uffgabinetto@postacert.istruzione.it Roma 14 novembre 2014 Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio protempore Palazzo Chigi Piazza Colonna, 370 00187 Roma Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS
OGGETTO: Personale della Scuola A.T.A. e Docenti Quota 96 / Presidenza del Consiglio dei Ministri e M.I.U.R. Diffida con Contestuale Atto di messa in mora anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Sentenza n. 31595 del 3 novembre 2014 del Tribunale di Salerno Scrivo la presente in nome e per conto dei miei assistiti, tutti lavoratori della Scuola ed in possesso dei requisiti pensionistici previsti dalla previgente normativa indicata, per semplicità, Quota 96, generalizzati nella lista allegata alla presente, per farne parte integrale e sostanziale della presente diffida, al fine di rappresentare quanto segue. Sono stato incaricato di diffidare la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Suo Presidente del Consiglio e il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca affinché, ognuno per quanto di competenza, provvedano ad emanare i necessari e conseguenti atti normativi e/o amministrativi finalizzati all applicazione del contenuto dispositivo della sentenza n. 31595 del 3 novembre 2014, pronunciata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno. Con tale sentenza, il Tribunale di Salerno, dr.ssa Ippolita LAUDATI, ha riconosciuto il diritto al pensionamento di 42 docenti salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio. E, cosa più importante, ha confermato e sancito il principio della corretta applicazione della normativa pensionistica per il personale della scuola vincolata unicamente alla durata dell anno scolastico. Con la diretta conseguenza che anche l applicazione della normativa introdotta dalla legge Fornero deve essere circoscritta ed applicata nei limiti del perimetro temporale dell anno scolastico così come affermato in più occasioni anche dalla stessa Corte Costituzionale. La citata sentenza del Tribunale di Salerno, di fatto, consentendo l accesso alla pensione a un gruppo di 42 ricorrenti, sancisce la liceità, correttezza, validità e fondatezza della richiesta di tutto il personale della scuola che è in possesso dei requisiti della c.d. quota 96 ; nonché il riconoscimento del diritto di costoro che, in presenza di requisiti economici, professionali, giuridici e anagrafici identici e speculari a quelli dei suddetti 42 docenti, ritengono di avere diritto ad un uguale Pagina 2 di 5
trattamento giuridico anche, ove occorra, attraverso l estensione in via amministrativa e/o legislativa degli effetti della sentenza stessa. Non può difatti, essere minato il principio di uguaglianza previsto dalla Carta Costituzionale, nonché il principio della certezza giuridica quale presupposto ineludibile che tutti gli aventi diritto, possano e debbano giovarsi delle medesime coperture economiche che il Governo opportunamente reperirà per onorare la corresponsione del trattamento pensionistico sentenziato per i 42 ricorrenti salernitani. In questo modo, verrebbe colmata un evidente lacuna legislativa e restituite, così, le adeguate aspettative di vita a quel personale del comparto scuola che, ad oggi, si è visto ripetutamente leso nella sua dignità umana e professionale. E tanto più grave appare l accaduto ove ci si soffermi su quanto già in precedenza disposto dal Tribunale di Roma in altro processo. Il Ministero dell Istruzioni Università e Ricerca, decidendo di non assumere alcuna difesa, (francamente non si comprendono le ragioni di tale disparità di trattamento) ha permesso ad altri due insegnanti di poter essere collocate in quiescenza nel corso dell anno 2012, grazie all applicazione dei principi della c.d. "Quota 96", anche dopo la data del 31/12/2011. Diritto successivamente negato ad altri. Così generando, creando una evidente disparità di trattamento, oggi non più sopportabile alla luce del nuovo arresto giurisprudenziale caratterizzato, anch esso, dalla dichiarazione di contumacia del Ministero dell Istruzione Università e Ricerca. Il Governo, nel suo ruolo di imparziale esecutore dell ordinamento legislativo, non può consentire che, anche a causa della Sua assenza, venga perpetrata una simile eclatante iniquità che consenta, a un organo che per la medesima fattispecie giuridica era già stato ritenuto incompetente, di decretare per alcuni, con sentenza, il godimento di un diritto che ad altri, invece, è stato immotivatamente negato. Ciò premesso, e con ogni più ampia riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, quale diretta conseguenza dell adozione di provvedimenti del tutto pretestuosi e svolti con abuso delle proprie funzioni, FORMULO Pagina 3 di 5
Anche l istanza ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, con richiesta di conoscere anche il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, il quale, trattandosi di un procedimento a istanza di parte, prima dell eventuale formale adozione di un provvedimento negativo, dovrà comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell art. 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, come successivamente modificata ed integrata, per consentire loro di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, AL FINE DI CONOSCERE per iscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché dal Ministro dell Istruzione Università e Ricerca, le decisioni che vorranno assumere in merito all esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno nonché le iniziative legislative e normative che il Presidente del Consiglio dei Ministri nonché il Ministro dell istruzione università e ricerca intenderanno assumere per il rispetto e la parità dei diritti di tutto il personale della scuola che ha richiesto, legittimamente, il collocamento in quiescenza alla data del 31/08/2012, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla riforma Fornero. DIFFIDO la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Suo Presidente del Consiglio e il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca affinché, ognuno per quanto di competenza, affinché provvedano ad emanare i necessari e conseguenti atti normativi e/o amministrativi finalizzati all applicazione del contenuto dispositivo della sentenza n. 31595 del 3 novembre 2014, pronunciata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, a favore di tutto il personale della Scuola in possesso dei requisiti di cui alla c.d. Quota 96, individuati alla data del 31/08/2012. Con l espresso avviso che, in difetto, e decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della presente istanza, senza che sia stata data esecuzione alla presente diffida nei termini sopra indicati a favore di tutti gli istanti, oggi da me rappresentati e difesi, ovvero non sia data risposta scritta delle ragioni che giustificano l eventuale diniego, mi vedrò costretto ad agire nelle competenti sedi giudiziarie affinché venga garantito il diritto al collocamento in quiescenza a favore di tutti il personale scolastico in possesso dei medesimi requisiti anagrafici e contributi dei ricorrenti individuati nella sentenza del Tribunale di Salerno. Pagina 4 di 5
Salvo e impregiudicato ogni ulteriore diritto e azione, la presente valga quale formale atto di messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge con ogni più ampia riserva anche nelle sedi giudiziarie. Allegati n. 1 - Elenco istanti Tanto dovevo in ottemperanza al mandato ricevuto Firmato digitalmente Avv. Domenico Naso Pagina 5 di 5