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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E COMITATO DI GARANZIA INTERNO Regolamento di disciplina ai sensi dell'articolo 328, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297; del DPR 235 del 21 novembre 2007. Art. 1 - PRINCIPI Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, oltre che al principio del consolidamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. Le sanzioni prevedono la riparazione e/o il risarcimento del danno anche se ciò non elimina la mancanza osservata. Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola, ed anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. La responsabilità disciplinare è individuale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di chiarezza e trasparenza. La libertà di espressione e di opinioni non può essere sanzionata se correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità. Nessuna sanzione disciplinare può comportare conseguenze dirette sulla valutazione del profitto scolastico, ma può incidere sulla attribuzione del voto di condotta. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre e a documentare le proprie ragioni. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base delle relative infrazioni. Art. 2 SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento. Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento, non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell allievo. I richiami sul registro di classe potranno, a discrezione del C.d.C., avere ripercussioni sulla valutazione della condotta. Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con l obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di C.d.C. La famiglia sarà informata della decisione.

Art. 3 SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli A.T.A., dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, costituiscono occasione per l immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da 1 a 3 giorni e superiore a 3 giorni (fino a un massimo di 15) anche senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni materiali possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell Organo di disciplina di cui all art 5. Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto, vi saranno in ogni caso ripercussioni sulla valutazione della condotta. Di norma le sospensioni dalle attività didattiche (fino a un massimo di 15 giorni) che comprendano o meno l obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe. In tal caso il Consiglio di classe deve operare nella composizione di cui all'art. 5, comma secondo, lett. c) del d.lgs. 297/94, allargata a tutti i componenti, ivi compresi rappresentanti di studenti e genitori; se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto, dietro richiesta di questi. Non partecipano alla seduta lo studente sanzionato, il genitore di questo o il docente eventualmente coinvolto nell'evento da esaminare. L'irrogazione della sanzione è riservata solo alla componente docente, con l'eventuale esclusione del/i docente/i coinvolto/i. Restano comunque validi il richiamo verbale, il richiamo scritto e la sostituzione della sanzione con attività utile. Gli allontanamenti dalla scuola per un numero di giorni superiori a 15 vengono decisi dal Consiglio d Istituto. Le sanzioni di cui all art. 3 comportano l abbassamento del voto di condotta e devono essere comminate entro 15 giorni, pena decadenza. Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento dell intero anno scolastico per le sanzioni di cui all art. 2 e rispettivamente del biennio iniziale e triennio finale per le sanzioni di cui all art. 3. I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli. Art. 4 - SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI Il Consiglio di classe può decidere di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste: ü collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile; ü riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola ; ü collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili ; ü aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;

ü predisposizione di materiali didattici (fotocopie ) per gli allievi. Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l allontanamento dalle lezioni danneggi l allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola. Art. 5 ADOZIONE DELLA SANZIONE La sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni è adottata dall organo collegiale competente con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive non è applicabile. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 6 - IMPUGNAZIONI Contro le sanzioni disciplinari che prevedono sospensione dalle lezioni di cui agli artt. 3 e 4 e contro quelle di cui all art. 5 è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comminazione, ad un Comitato di garanzia, che dovrà deliberare entro 10 giorni. Art. 7 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA L organo di garanzia è così composto: ü il Dirigente scolastico, che lo presiede; ü un docente designato dal Consiglio di Istituto; ü uno studente designato tra i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto; ü un genitore designato dal Consiglio di Istituto. Qualora i componenti siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, verranno sostituiti da un supplente. Per ogni rappresentante sarà previsto un membro supplente. Art. 8 COMPITI DEL COMITATO DI GARANZIA Il Comitato di Garanzia deve: ü dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina; ü decidere sui ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni di cui agli artt. 3 e 4 e di quelle di cui all art. 5;

ü formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. Il Consiglio di Garanzia resta in carica 1 anno e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina. Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA La convocazione del Comitato di Garanzia avviene, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali della Scuola. La convocazione può inoltre avvenire su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse nell ambito delle competenze del Comitato di garanzia. I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni, mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3. Le decisioni vengono prese a maggioranza. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Art. 10 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto ed è allegato al PTOF e al Regolamento di Istituto. Il Presente regolamento, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 22/04/2016, viene pubblicato all'albo e sul sito della scuola.

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE Disturbo occasionale Richiamo verbale Docente durante le lezioni Disturbo occasionale Segnalazione sul registro di Docente reiterato durante le lezioni classe Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe Segnalazione sul registro di classe e al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. Convocazione eventuale D.S. e/o Coordinatore di classe e C.d.C Introdurre estranei nella scuola senza permesso Fumare all interno dell istituto e nelle pertinenze dello stesso. Abbandonare mozziconi e prodotti di fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi all interno dell istituto e nelle pertinenze dello stesso. Assenza/ritardo ingiustificata/o occasionale per più di 7 giorni Assenza/ritardo ingiustificata/o reiterata/o per più di 7 giorni Abbandono delle lezioni senza permesso Offesa alla persona del docente, agli A.T.A., ai compagni e loro famiglie della famiglia Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e convocazione della famiglia. Segnalazione, in presenza di reato, alle autorità competenti. Richiamo verbale e/o scritto, eventuale sospensione e applicazione delle sanzioni di legge. Richiamo scritto e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. e convocazione della famiglia Richiamo scritto ed eventuale sospensione dalle lezioni per un giorno. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. e comunicazione alla famiglia Richiamo scritto del Docente e sospensione da 1 a tre giorni. Docente, D.S. e Coordinatore di classe. Dirigente Scolastico e/o Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario. Convocazione del C.d.C. in caso di richiesta di sospensione. Docente Docente, D.S. e Coordinatore di classe e C.d.C Docente, D.S. e Coordinatore di classe e/o C.d.C. Docente, D.S., Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.

Non osservare le norme di sicurezza e creare situazioni pericolose per sé e per gli altri: rendere pericoloso l uso delle scale e dell ascensore, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi Danni a persone Danni a cose Usare sostanze quali: alcool e altre droghe nei locali della scuola Offese alla religione, all ideologia politica, alla disabilità, alla parentela, alla malattia e alla sessualità. Minacce e violenza verso le persone. Violenza fisica Richiamo scritto sul registro. e sospensione dalle lezioni, da 3 a 5 giorni e più. Rimborso danni e/o riparazione. Richiamo scritto da parte di un docente. e sospensione dalle lezioni, da 3 a 5 giorni. Richiamo scritto sul registro. e sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni da definire. Riparazione o rimborso del danno. Richiamo scritto sul registro di classe., famiglia. Sospensione fino a 15giorni di lezione. Segnalazione alle autorità competenti. famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni. famiglia e convocazione del C.d.C. per una sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni. famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni. Segnalazione alle autorità competenti. Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.

Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, durante le lezioni, senza autorizzazione. Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici allo scopo di alterare le prove di verifica. Utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire o divulgare immagini o filmati o registrazioni vocali Richiamo verbale. Richiamo scritto, se reiterato. Alla terza occasione richiamo scritto, sequestro temporaneo del dispositivo con restituzione della carta SIM e comunicazione immediata alla famiglia. Alla quarta occasione richiamo scritto segnalazione al D.S., famiglia e sospensione da 3 a 5 giorni. Richiamo scritto e valutazione negativa della prova. Sospensione fino a 15 giorni. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. Docente. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. La famiglia è tempestivamente messa al corrente. C.d'I. Tutte le ipotesi residuali comportano la sospensione oltre i 15 giorni e la segnalazione all'autorità competente.