Circolare Studio Prot. N 10/16 del 08/02/2016 MD/ml Monza, lì 08/02/2016 A Tutti i C l i e n t i Loro Sedi Oggetto : NOVITA 2016 - REGIME FORFETTARIO Riferimenti: Art. 1 commi da 111 a 113 Legge n.208 del 28/12/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016) pubblicata in G.U. n.302 del 30.12.2015 S.O. n.70 Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), Art. 1, commi da 54 a 89 Circolare INPS del 10.02.2015, n. 29 A partire dall 1.1.2016, chi intende avviare una nuova attività economica non potrà più optare per il cd. regime dei minimi, tenuto in vita per tutto lo scorso anno dal D.L. n.192/2014 (cd. decreto Milleproroghe ), bensì l unico regime agevolato possibile sarà l ormai noto regime forfettario. Tale regime opera come regime fiscale naturale per i contribuenti già in attività, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare l opzione per l ingresso nello stesso. Le persone fisiche che iniziano l attività nel corso del 2016 devono invece comunicare la volontà nella dichiarazione di inizio di attività (modello AA9/12). La legge di Stabilità 2016 ha modificato le soglie di ricavi/compensi per l accesso e la permanenza nel regime, nonché il requisito connesso al possesso di redditi di lavoro dipendente. I soggetti che stanno già usufruendo del regime dei minimi possono continuare ad operare in tale regime fino al momento della cessazione naturale, ossia alla fine del quinquennio o al compimento del 35 anno di età. Si è pertanto proceduti riportando qui di seguito tutti gli aspetti riguardanti il regime forfettario comprensivi delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità. SOGGETTI AMMESSI PERSONE FISICHE esercenti attività d impresa (incluse le imprese familiari) PERSONE FISICHE esercenti arti o professioni (non in forma associata) REGIMI SPECIALI Persone fisiche che sono assoggettate a regimi speciali ai fini IVA (cessione di generi di monopoli, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.) o regimi forfetari di determinazione del reddito; SOGGETTI ESCLUSI NON RESIDENTI Soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che sono residenti in uno degli Stati membri dell Unione Europea o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo e che producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del proprio reddito complessivo. CESSIONI FABBRICATI O MEZZI DI TRASPORTO Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (ex art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (ex. art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93). Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello Ilaria Invidia
SOCI DI SOCIETA DI PERSONE E SRL IN TRASPARENZA Esercenti attività d impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all esercizio dell attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale. DECORRENZA e DURATA Applicabile dal 1 Gennaio 2016 e senza limite di durata se si rispettano i requisiti stabiliti dalla Legge. Tuttavià, il regime non è riservato solo alle nuove attività (ciò significa che per alcuni soggetti in regime ordinario può essere conveniente optare per il regime forfettario). Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. COMPENSI Esistono limiti annui diversi (da Euro 25.000 a Euro 50.000) a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata (per maggiori dettagli si veda Tabella n.1). SPESE PER DIPENDENTI - Non superiori a Euro 5.000 lordi annui - Comprendono: lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto ), somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati oltre alle spese per prestazione erogate dai familiari partecipanti all impresa (ex art. 60 Tuir.) REQUISITI VALORE BENI STRUMENTALI - Non devono superare Euro 20.000 (valore complessivo al lordo degli ammortamenti) alla chiusura d esercizio. - Per utilizzi promiscui concorrono nella misura del 50% - Per beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente - Per beni in locazione, noleggio o comodato rileva il valore normale - Sono esclusi: o I beni strumentali inferiori ad Euro 516,46; o I beni immobili (sia in locazione che di proprietà) anche se inerenti all attività. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE È stata abrogata la disposizione che imponeva che i redditi conseguiti nell attività d impresa, d arte o della professione dovessero essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I soggetti che nell anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati ex art. 49 e 50 Tuir eccedenti Euro 30.000 (rispetto a Euro 20.000 che prevedeva la previgente normativa). Tale verifica della soglia è irrilevante se il rapporto è cessato nel 2015. Nel caso invece in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel 2016 si ritiene a nostro parere che tale condizione non debba essere verificata. Sul punto, tuttavia, è auspicabile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello Ilaria Invidia
TASSAZIONE e CONTRIBUZIONE Sul reddito imponibile determinato con criteri forfettari si applica il 15% di imposta sostitutiva dell IRPEF, IRAP e delle addizionali regionali e comunali. Nel caso di imprese familiari, l imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall imprenditore. Dal 2016, al fine di favorire l avvio di nuove attività, per i primi 5 anni (anziché 3 anni) si applica un imposta sostitutiva ridotta al 5% (anziché la riduzione di 1/3 del reddito), se: il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte/professione; qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi/compensi del periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario. N.B. Il beneficio della riduzione dell aliquota d imposta è riconosciuto per il periodo 2016-2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l attività nel 2015 avvalendosi della precedente riduzione di 1/3 del reddito. Principio di cassa Il reddito imponibile si determina applicando, all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività nella misura indicata in Tabella 1 (in base al codice ATECO) Regime contributivo agevolato A decorrere dall 1.1.2016 i soggetti in regime forfettario (privi di partecipazioni nell ambito di società di persone o S.r.l. in regime di trasparenza) possono beneficiare di una riduzione pari al 35% dell ordinaria contribuzione prevista per la Gestione degli artigiani e dei commercianti dell INPS. Rispetto alla previgente normativa (in vigore per l anno di imposta 2015), per tali soggetti il contributo IVS non sarà più calcolato percentualmente rispetto al reddito forfetario senza applicazione del minimale contributivo. Tuttavia si sottolinea che per avere la contribuzione dovuta sui 12 mesi di ciascun anno, sarà necessario avere un reddito almeno pari al minimale Inps pari a Euro 15.548,00. I soggetti che optano per il regime forfettario: IVA non applicano l Iva in fattura (per importi superiori ad euro 77,47 dovrà essere applicata marca da bollo da 2,00); non esercitano la rivalsa Iva sugli acquisti; versano l IVA in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat; non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Polivalente. Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello Ilaria Invidia
RITENUTA D ACCONTO esclusione dell applicazione ritenuta d acconto ai sensi di legge da parte del sostituto d imposta; il soggetto forfettario non è sostituto d imposta; il contribuente forfettario dovrà rilasciare un apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Esempio standard di dicitura in fattura : Operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014 pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta Esonero dall obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili; AGEVOLAZIONI dalla predisposizione della COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA e della DICHIARAZIONE IVA (ne consegue l esonero dalle liquidazione e versamenti IVA periodici); dalla predisposizione del modello Irap; dagli STUDI DI SETTORE e PARAMETRI. N.B. Resta fermo l obbligo di numerazione e conservazione dei documenti emessi e ricevuti oltre alla presentazione della DICHIARAZIONE DEI REDDITI nei termini e con le modalità definiti nel D.P.R. 322/1998. IMPONIBILE FORFETTARIO All ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, si applica il coefficiente di redditività nella misura indicata nella tabella n.1 a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata. DEDUCIBILITA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DETERMINAZIONE DEL REDDITO PERDITE ANTERIORI Le perdite fiscali relative ai periodi antecedenti a quello in cui si è adottato il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie. COMPONENTI DI ANNUALITA PRECEDENTI I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario,partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. CESSAZIONE REGIME FORFETTARIO Il regime forfettario cessa di avere applicare a partire dall anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l accesso, ovvero si verifica una delle fattispecie che non consentono l utilizzo del regime. Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello Ilaria Invidia
OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO I contribuenti che applicano il regime forfettario possono optare per l applicazione dell Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (facoltativo). L opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Decorso tale termine, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. N.B. l Agenzia delle Entrate ha confermato che i soggetti (in regime forfettario) che nel corso del 2015 hanno optato per il regime ordinario (con l obbligo di permanenza minima di un triennio) poiché più conveniente, a fronte delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 possono decidere di adottare il regime forfettario 2016. Tabella n.1 FORMULA DI CALCOLO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Reddito imponibile (Ricavi/compensi * coefficiente di redditività) contributi previdenziali Imposta sostitutiva = Reddito imponibile * 15% Nel caso di riduzione per inizio attività: = Reddito imponibile * 5% ESEMPIO Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello Ilaria Invidia
Dati - Commerciante iscritto alla Gestione INPS IVS - Ricavi: 40.000 - Coefficiente di redditività: 40% Reddito 40.000 * 40% = 16.000 Contributi IVS agevolati 2.293,89 (minimale 2016 ridotto del 35%) + [ 452 (eccedenza minimale) * 15,07% (aliquota 2016 pari a 23,19% ridotta del 35%)] = 2.362,01 Imposta sostitutiva ( 16.000-2.362,01) * 15% = 2.045,70 Nel caso di riduzione per inizio attività: ( 16.000-2.362,01) * 5% = 681,90 Da Regime Ordinario a Regime Forfetario / Da Regime Forfetario a Regime Ordinario DISPOSIZIONI TRANSITORIE (PASSAGGI DI REGIME) Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi; e viceversa. In materia di IVA è necessario apportare le rettifiche della detrazione di cui all art. 19- bis2 D.P.R. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell ultimo / primo anno di applicazione delle regole ordinarie (applicabile ad esempio ai beni strumentali non completamente ammortizzati e al valore delle rimanenze in giacenza al 31/12 dell ultimo anno di applicazione del regime ordinario). ************************************* Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito. Cordiali Saluti. Studio De Alexandris Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello Ilaria Invidia