OGGETTO: REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER I NUOVI MINIMI E REGIME CONTABILE AGEVOLATO PER I VECCHI MINIMI

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1 Roma, 28 dicembre 2011 OGGETTO: REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER I NUOVI MINIMI E REGIME CONTABILE AGEVOLATO PER I VECCHI MINIMI L Agenzia delle Entrate con due nuovi provvedimenti ha fornito le modalità di applicazione: 1. del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. regime dei nuovi minimi) in attuazione dell art.27, commi 1 e 2, del D.L. 06/07/2011 n.98 (c.d. manovra correttiva 2011), convertito dalla legge 15/07/2011 n.111 (provvedimento n del 22 dicembre 2011); 2. del regime contabile agevolato (c.d. regime dei vecchi minimi o degli ex minimi) in attuazione dell art.27, co.3, dello stesso D.L. n.98/2011 (provvedimento n del 22 dicembre 2011). Al riguardo si ricorda di seguito quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell art.27 del D.L. n.98/2011. Art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011 (regime dei nuovi minimi) Il co.1 dell art.27 del D.L. n.98/2011 prevede che a partire dal 1 gennaio 2012 il c.d. regime dei minimi (art.1, commi da 96 a 117, della legge 24/12/2007 n.244) si applica per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i 4 successivi (il regime è applicabile anche oltre il 4 periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività ma non oltre il periodo d imposta di compimento del 35 anno di età) esclusivamente all e persone fisiche: a) che intraprendono un attività d impresa, arte o professione; b) che hanno intrapreso un attività d impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre L imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali all IRPEF del 20%, prevista dal co.105 dell art.1 della legge n.244/2007, è ridotta al 5%. Il co.2 dell art.27 del D.L. n.98/2011 prevede che il beneficio è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

2 c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a Art.27, co.3, del D.L. n.98/2011 (regime degli ex minimi) Il co.3 dell art.27 del D.L. n.98/2011 prevede che a partire dal 1 gennaio 2012 ai soggetti che per effetto delle nuove disposizioni, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'art.1 della legge n.244/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono è riservato un regime contabile semplificato. Infatti, tali soggetti, pur perdendo l agevolazione riguardante l imposta sostitutiva e dovendo addebitare in fattura l IVA, sono esentati dall IRAP e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'iva, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva previsti dal DPR 23/03/1998 n.100 Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di IVA, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art.22 Tenuta e conservazione delle scritture contabili del DPR 29/09/1973 n.600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Provvedimento n del 22 dicembre 2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/2011 regime dei nuovi minimi) 1. Norme applicabili Ai fini dell applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento n del 22/12/2011 si applica, se compatibile, quanto disposto: - dall art.1, commi da 96 a 117 (istituzione del regime dei contribuenti minimi), della legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008); - dal D.M. 02/01/2008 Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi. 2. Requisiti per l ammissione al regime fiscale di vantaggio Le persone fisiche che intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo dal 1 gennaio 2012, ovvero che l hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti dall art.1, commi da 96 a 99, della legge n.244/2007 e dall art.2 del D.M. 02/01/2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal co.2 dell art.27 del D.L. n.98/2011. Si ricorda che rispettano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell art.1 della legge n.244/2007 le persone fisiche che: a) nell anno solare precedente: 1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a ; 2. non hanno effettuato cessioni all esportazione; 3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all art.50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, co.1, lettere c) e c-

3 bis) del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt.61 Definizione e campo di applicazione e seguenti del D.Lgs. 10/09/2003 n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all art.53 Redditi di lavoro autonomo, co.2, lett. c) del TUIR; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a ; c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell IVA; d) sono soggetti residenti; e) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all art.10 Operazioni esenti dall imposta, n.8 del DPR n.633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi di cui all art.53 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, co.1, del D.L. 30/08/1993 n.331 (relativo a varie disposizioni tributarie); f) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all art.5 Redditi prodotti in forma associata del TUIR ovvero a S.R.L. di cui all art.116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria del TUIR. Si ricorda, altresì, che l art.2 del D.M. 02/01/20081 prevede che: 1. ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti di cui al n.1 della lett.a) del co.96 dell'art.1 della legge n.244/2007 concernente i requisiti di accesso al regime: a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore e ai parametri; b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività d impresa e di arti e professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività; 2. agli effetti del n.2 della lett.a) del co.96 dell'art.1 della legge n.244/2007 costituiscono cessioni all'esportazione quelle di cui agli articoli 8 Cessioni all esportazione, 8-bis Operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, 9 Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali, 71 Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino e 72 Trattati e accordi internazionali del DPR n.633/1972; 3. ai fini della verifica della condizione di cui al n.3 della lett.a) del co.96 dell'art.1 della legge n.244/2007 rilevano altresì le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art.60 Spese per prestazioni di lavoro del TUIR, salvo l'ipotesi di cui all'art.5 Redditi prodotti in forma associata, co.4 (relativo ai redditi delle imprese familiari), del TUIR; 4. agli effetti della determinazione dell'ammontare degli acquisti di cui alla lett.b) del co.96 dell'art.1 della legge n.244/2007 si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti del contribuente ai sensi dell'art.6 Effettuazione delle operazioni del DPR n.633/1972. La condizione (lett.b, co.2, dell art.27 del D.L. n.98/2011) secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall art.1, commi da 96 a 99, della legge n.244/2007 e dall art.2 del D.M. 02/01/2008 che hanno intrapreso un attività d impresa, arte o professione

4 successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario (sia in contabilità semplificata che ordinaria e fermo restando il vincolo triennale conseguente all opzione) ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all art.13 della legge 23/12/2000 n.388 (legge finanziaria 2001) possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35 anno di età. Si ricorda che il co.1 dell art.13 Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo della legge n.388/2000 (c.d. forfettino) prevede che le persone fisiche che intraprendono un attività artistica o professionale (ai sensi dell art.53 Redditi di lavoro autonomo del TUIR) ovvero d impresa (ai sensi dell art.55 Redditi d impresa del TUIR) possono avvalersi, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un imposta sostitutiva dell IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro autonomo (determinato ai sensi dell art.54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo del TUIR) o d impresa (determinato ai sensi dell art.83 Determinazione del reddito complessivo del TUIR). Ai fini dell individuazione del limite relativo all acquisto di beni strumentali, di cui all art.1, co.96 della legge n.244/2007, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. 3. Durata del regime fiscale di vantaggio Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i 4 successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il 35 anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del 35 anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa. Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all art.27, co.2, lett. a) del D.L. n.98/2011, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA. Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35 anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all art.1, commi 96 e 99, della legge n.244/2007 e dell art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/ Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato Ai sensi del co.110 dell art.1 della legge n.244/2007 i soggetti in possesso dei requisiti previsti all art.1, commi da 96 a 99, della legge n.244/2007 e dall art.2 del D.M. 02/01/2008 possono optare per l applicazione dell IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. I soggetti che effettuano l opzione per l applicazione dell IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari determinano il reddito secondo le modalità ordinarie previste dal Titolo I IRPEF, Capo V Redditi di lavoro autonomo e VI Redditi d impresa del TUIR avvalendosi dei regimi contabili di cui agli artt. 14 Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati, 18 Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori e 19 Scritture contabili degli esercenti arti e professioni del DPR n.600/1973 e

5 dell art.3 Scritture contabili degli esercenti arti e professioni del DPR 09/12/1996 n.695 Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili. I soggetti in possesso dei requisiti previsti all art.1, commi da 96 a 99, della legge n.244/2007 e dall art.2 del D.M. 02/01/2008 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all art.27, co.3, del D.L. n.98/2011; l opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. 5. Imposta sostitutiva Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell art.1, commi 104 e 108, della legge n.244/2007 e dell art.4 del D.M. 02/01/2008 si applica l imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali all IRPEF di cui al co.105 della legge n.244/2007 (pari al 20%) ridotta al 5%. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti devono rilasciare un apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. 6. Adempimenti I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell IVA, oltre agli adempimenti previsti dall art.7 del D.M. 02/01/2008 (tra cui la numerazione e la conservazione delle fatture, nonché la certificazione dei corrispettivi) sono: a) obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente per essere inclusi nell archivio VIES, ai sensi dell art.35 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, co.2, lett.e-bis) del DPR n.633/1972; b) esonerati dall obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'iva prevista all art.21, co.1, del D.L. 31/05/2010 n.78 (c.d. spesometro); c) esonerati dall obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate, ai sensi dell art.1 del D.L. 25/03/2010 n.40 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. soggetti black list) di cui al D.M. 04/05/1999 e al D.M. 21/11/2001; d) esonerati dall obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall art.2 Operazioni non soggette all obbligo di certificazione del DPR 21/12/1996 n.696 Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Provvedimento n del 22 dicembre 2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato (art.27, co.3 D.L. n.98/2011 regime degli ex minimi) 1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato Dal 1 gennaio 2012 le persone fisiche che hanno le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell art.1 della legge n.244/2007 accedono al regime contabile agevolato di cui all art.27, co.3 del D.L. n.98/2011, in quanto:

6 a) non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011; b) fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall art.27, co.1, del D.L. n.98/2011. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato: a) i soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell art.1 della legge n.244/2007, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all art.13 della legge n.388/2000; b) i soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all art.13 della legge n.388/2000. Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell individuazione del limite dei compensi o dei ricavi nonché del limite relativo all acquisto di beni strumentali stabiliti dall art.1, co.96, della legge n.244/2007, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. 2. Soggetti esclusi Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all art.3 del D.M. 02/01/2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni: a) artt. 34 Regime speciale per i produttori agricoli, 34-bis Attività agricole connesse, 74 Disposizioni relative a particolari settori, 1, 2 e 6 comma e 74- ter Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo del DPR n.633/1972; b) art.5 Disposizioni in favore dell agriturismo, co.2 della legge 30/12/1991 n.413; c) art.25-bis, co.6, 1 periodo Prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio del DPR n.600/1973; d) artt. 36 Commercio di beni mobili usati, degli oggetti d arte, degli oggetti d antiquariato e da collezione e 40-bis Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all asta del D.L. 23/02/1995 n.41. La causa di esclusione per coloro che si avvalgono delle disposizioni di cui agli artt. 34, 34-bis, 74, 1, 2 e 6 comma e 74- ter del DPR n.633/1972 non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l attività nei limiti dell art.32 Reddito agrario del TUIR. 3. Determinazione del reddito I contribuenti ammessi al regime contabile agevolato determinano il reddito di lavoro autonomo o d impresa rispettivamente ai sensi degli artt. 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo e 66 Imprese minori del TUIR. 4. Opzione per il regime ordinario I contribuenti ammessi al regime contabile agevolato possono optare per l applicazione del regime contabile ordinario di cui agli artt. 14 Scritture contabili delle imprese commerciali, delle

7 società e degli enti equiparati, 18 Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori e 19 Scritture contabili degli esercenti arti e professioni del DPR n.600/1973. L opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 5. Semplificazioni I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi: a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'irap e dell'iva; b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'amministrazione finanziaria forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall art.16 Registro beni ammortizzabili del DPR n.600/1973; c) liquidazioni e versamenti periodici dell'iva; d) versamento dell'acconto annuale dell'iva; e) presentazione della dichiarazione ai fini dell IRAP, di cui all art.19 Dichiarazione dei soggetti passivi dal D.Lgs. 15/12/1997 n.446 Istituzione dell IRAP, e versamento della relativa imposta. Restano fermi i seguenti adempimenti: a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art.22 Tenuta e conservazione delle scritture contabili del DPR n.600/1973; b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all art.2 Operazioni non soggette all obbligo di certificazione del DPR n.696/1996; c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all art.8-bis Comunicazione dati IVA del DPR 22/07/1998 n.322 qualora il volume d affari sia uguale o superiore a ,84; d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell IVA; e) versamento annuale dell'iva; f) versamento dell'acconto e del saldo dell'irpef; g) versamento dell acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all IRPEF; h) adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art.25 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi del DPR n.600/1973 e dall art.5 Dichiarazione nei casi di liquidazione del DPR n.322/1998; i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'iva prevista all art.21, co.1, del D.L. n.78/2010 (c.d. spesometro); j) comunicazione all Agenzia delle Entrate, ai sensi dell art.1 del D.L. n.40/2010, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04/05/1999 e al D.M. 21/11/ Studi di settore

8 I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all art.62-bis Studi di settore del D.L. 30/08/1993 n.331 e ai parametri di cui alla legge 28/12/1995 n.549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall art.7, co.2, lett. b) del D.M. 02/01/2008. Ai fini dell individuazione del limite relativo all ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all art.1, co.96, della legge n.244/2007 (ricavi non superiori a ), non rileva l adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri. 7. Passaggi tra regimi Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione: a) dall anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per essere ammessi al regime contabile agevolato o si verifica una causa di esclusione; b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario. In tali casi, i soggetti applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell art.1 della legge n.244/2007, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

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