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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2005 Mediolanum S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2005 Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l altro, sugli argomenti di seguito illustrati: 1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; nomina del Presidente e determinazione del compenso; 2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso; 3. Conferimento dell incarico di controllo contabile ai sensi di legge ivi inclusa la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato, nonché di quello di revisione limitata della Relazione semestrale per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 e determinazione del corrispettivo; Per quanto concerne il primo argomento (Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero: nomina del Presidente e determinazione del compenso) Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere, per compiuto termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione. Nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla nomina del Consiglio, previa determinazione del numero degli Amministratori, nonché del suo Presidente ed alla determinazione del compenso. In proposito Vi rammentiamo che le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sono previste dall art. 17 dello Statuto allegato alla presente relazione sotto A). Sul secondo argomento (Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso) Vi ricordiamo che con la presente 1

Assemblea viene a scadere per compiuto termine l incarico conferito al Collegio Sindacale. Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente, previa determinazione del compenso. In proposito Vi rammentiamo che le modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale sono previste dall art. 27 dello Statuto allegato alla presente relazione sotto B). Per quanto concerne il terzo argomento (Conferimento dell incarico di controllo contabile ai sensi di legge ivi inclusa la revisione del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato, nonché di quello di revisione limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2005, 2006, 2007 e determinazione del corrispettivo) Vi informiamo che con la revisione del bilancio al 31/12/2004, è venuto a scadere il primo incarico triennale conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. dall Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2002 e che, ai sensi dell art. 159 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, e delle vigenti disposizioni in materia, si rende necessario conferire l incarico di controllo contabile ivi inclusa la revisione del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato, nonché l incarico di revisione limitata della relazione semestrale consolidata per il prossimo triennio. A tale proposito, Vi comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione del 1 marzo scorso ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione il conferimento dell incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., sulla base della proposta dalla stessa formulata con lettera del 16 febbraio 2005, allegato sub C). Per quanto concerne l aspetto economico, la proposta Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione contabile dei bilanci d esercizio e consolidato al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007 e per la revisione contabile limitata della relazione semestrale 2

consolidata al 30 giugno 2005, 2006 e 2007 prevede, per ciascun esercizio, complessive 840 ore di lavoro per un corrispettivo totale di Euro 84.000,00, per le attività inerenti il bilancio d esercizio e consolidato; 360 ore e 34.000,00 Euro - sempre per ciascun esercizio - per le attività inerenti la relazione semestrale consolidata. E inoltre previsto per il solo esercizio 2005 un attività di revisione contabile inerente gli stati patrimoniali di apertura 2004 e 2005 e dei dati comparativi dell esercizio 2004 che prevede 250 ore di lavoro per un corrispettivo totale di Euro 30.000,00. Ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunte le spese vive e l I.V.A.. Inoltre e previsto un adeguamento annuale degli onorari pari alla percentuale di variazione dell indice ISTAT relativo al costo della vita, nonché un eventuale revisione degli onorari stessi in funzione del verificarsi di circostanze eccezionali o di mutamenti che comportino un maggior o minor impegno rispetto alla situazione attuale. A conclusione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare: - il conferimento dell incarico di controllo contabile ivi inclusa la revisione del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato, nonché di quello di revisione limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 nei termini contenuti nella lettera di proposta del 16 febbraio 2005 della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. qui allegata sotto C). Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Basiglio Milano 3, 1 marzo 2005 (Roberto Ruozi) 3

ALLEGATO A STATUTO MEDIOLANUM S.P.A. Articolo 17) 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili. 2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. 3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste. E facoltà degli azionisti, che rappresentano una quota almeno pari al 66% del capitale sociale sottoscritto e versato, proporre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione non si proceda con il voto di lista, ma con le maggioranze di legge. 4. Nel caso in cui si proceda con il voto di lista, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5 % del capitale sociale. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all Assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai 4

regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l ordine della stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui per completare l intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiamo ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 5. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. 6. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall Assemblea con le maggioranze di legge. 7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione. 8. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. 5

ALLEGATO B STATUTO MEDIOLANUM S.P.A. Articolo 27) 1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. 2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 3. Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 3% (tre per cento) del capitale sociale. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. 4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i 6

membri del Collegio Sindacale. 5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di sette società italiane i cui strumenti finanziari siano quotati nei mercati regolamentati in Italia. 6. Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare, preventivamente all'assemblea ed al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, la documentazione attestante la propria qualità di azionisti. 7. Le liste presentate senza l osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. 8. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 9. All elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l altro sindaco supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 10. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto. Nell ipotesi di sostituzione del Presidente, il Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all integrazione del Collegio Sindacale. 12. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati 7

dall Assemblea con le maggioranze di legge. 13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell ipotesi di sostituzione del Presidente, il Collegio sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all integrazione del Collegio Sindacale. 14. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, ovvero qualora si debba provvedere ai sensi di legge, viene convocata un Assemblea per l integrazione del Collegio Sindacale, che delibera a maggioranza relativa. 15. L Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l espletamento dell incarico. 16. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. 8