0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi

Documenti analoghi
Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq

Accordo provvisorio sulle aviolinee tra la Svizzera e la Cecoslovacchia 2

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca

Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile Entrato in vigore il 9 dicembre 1946

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone. Traduzione 1. (Stato 5 febbraio 2014)

Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d Afganistan concernente i servizi aerei

Accordo tra la Svizzera e la Tunisia concernente i trasporti aerei 2

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudan concernente i trasporti aerei tra i loro territori rispettivi ed oltre

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell Ecuador concernente i trasporti aerei regolari

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari

Accordo del 31 ottobre 1960 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione Birmana concernente i trasporti aerei 1

Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Costa d Avorio 2 concernente i trasporti aerei

Accordo

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei

Concluso il 13 marzo 1989 Approvato dall Assemblea federale il 6 ottobre Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 febbraio 1993

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione di Myanmar 2 concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d Ungheria concernente i trasporti aerei regolari 2.

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

SENATO DELLA REPUBBLICA

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica delle Seychelles concernente il traffico aereo di linea

Conchiuso a Colombo il 19 maggio 1966 Approvato dall Assemblea federale il 9 marzo Entrato in vigore il 1 o giugno 1967

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia concernente il traffico aereo di linea

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d Egitto concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Barbados concernente il traffico aereo di linea

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell Iran concernente i trasporti aerei

Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 403

tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica d Indonesia concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari.

Accordo aereo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e lo Stato di Eritrea concernente il traffico aereo di linea

Accordo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Art.

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo multilaterale concernente i certificati di navigabilità degli aeromobili importati. Traduzione 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei

Traduzione 1. (Stato 19 febbraio 2012)

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait concernente i trasporti aerei

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine concernente il traffico aereo di linea

Accordo. Traduzione 1

Accordo tra il Consiglio federale e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente i trasporti aerei 2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea

SENATO DELLA REPUBBLICA

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Costa d Avorio concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo australiano concernente il traffico aereo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente il traffico aereo di linea

Accordo concernente i trasporti aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001)

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo. Traduzione 1

Accordo

Accordo. Testo originale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente il traffico aereo di linea

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Accordo concernente il traffico aereo di linea tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d Albania concernente il traffico aereo di linea

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Conchiuso il 30 maggio 1974 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 1974

Transcript:

Traduzione 1 0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi Conchiuso il 7 marzo 1949 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore il 7 marzo 1949 Il Consiglio Federale Svizzero ed il Governo Olandese, considerando: che le possibilità dell aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate; che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazione aeree regolari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo; che è per conseguenza necessario conchiudere tra la Svizzera e i Paesi Bassi un accordo che disciplini i trasporti aerei con l apertura di linee regolari, hanno a tale scopo designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 a. Le Parti contraenti s accordano l un l altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell allegato al presente atto per l apertura di aviolinee internazionali definite nell allegato stesso, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi. b. Ciascuna Parte contraente designerà una o più aziende di trasporti aerei per l esercizio delle aviolinee convenute e stabilirà la data d apertura di detto linee. Art. 2 a. Ciascuna Parte contraente dovrà, con riserva dell articolo 8 qui appresso, rilasciare senza indugio l autorizzazione d esercizio necessaria all azienda o alle aziende designate dall altra Parte contraente. b. Tuttavia, prima di essere autorizzate ad esercitare le aviolinee convenuto, tali aziende potranno essere richieste di provare la loro idoneità, conformemente alle leggi ed ai regolamenti normalmente applicati dalle autorità aeronautiche che rilasciano l autorizzazione di esercitare aviolinee. RU 1949 421; FF 1949 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 del DF del 26 aprile 1951 (RU 1951 585) 1

Aviazione Art. 3 Le Parti contraenti convengono che: a. L idoneità ad eseguire trasporti aerei delle aziende delle Parti contraenti deve essere adeguata alle esigenze del traffico. b. Le aziende delle Parti contraenti dovranno tener conto, sulle rotte comuni, dei loro reciproci interessi per non eseguire indebitamente i loro servizi rispettivi. c. Le aviolinee previste nelle tavole qui appresso avranno per oggetto essenziale di offrire una capacità corrispondente alle esigenze del traffico tra il paese a cui appartiene l azienda ed il paese verso il quale è diretto il traffico. d. Il diritto di prendere a bordo e di sbarcare, nei punti specificati nelle tavole qui appresso del traffico internazionale a destinazione o in provenienza di paesi terzi, sarà esercitato conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo, confermate dai Governi svizzero ed olandese ed in condizioni tali che la capacità di trasporto sia adeguata: 1 o alle esigenze del traffico tra il paese d origine e quello di destinazione; 2 o alle esigenze di un economico esercizio delle aviolinee convenute; 3 o alle esigenze del traffico esistente nelle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali. Art. 4 Le tariffe saranno fissate di comune accordo tra le aziende designate, a prezzi ragionevoli, tenendo conto dell economia dell esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascuna linea. Nel fissare dette tariffe, sarà pure tenuto conto delle raccomandazioni dell Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA). In mancanza di tali raccomandazioni, le aziende svizzere ed olandesi sentiranno le aziende di trasporti aerei di altri paesi le cui aviolinee passano per la stessa rotta. Le tariffe saranno sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche, competenti delle rispettive parti contraenti. Se le aziende non hanno potuto giungere ad un intesa, o se una delle autorità aeronautiche non approva queste tariffe, dette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, si ricorrerà alla procedura prevista nell articolo 9 del presente accordo. Art. 5 a. Le Parti contraenti convengono che le tasse riscosse per l utilizzazione degli aeroporti ed altre facilitazioni concesse reciprocamente alla o alle rispettive aziende di trasporti aerei, non saranno superiori a quelle pagate, per l utilizzazione di detti aeroporti o per altre facilitazioni, dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee internazionali del genere. 2

b. I carburanti 3, ed i pezzi di ricambio introdotti o presi a bordo in territorio di una delle Parti contraenti da una azienda di trasporti aerei designata dall altra parte contraente o per conto di una tale azienda e destinati unicamente all uso degli apparecchi di questa azienda, saranno esenti da dazio doganale e godranno del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne le spese d ispezione e altre tasse nazionali. c. Qualsiasi aeromobile che la o le aziende di trasporti aerei designati da una Parte contraente utilizzano sulle aviolinee convenute, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell aeromobile, saranno, sul territorio dell altra Parte contraente, esenti da dazio doganale, da spese d ispezione o altre tasse nazionali, anche se sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili lungo il sorvolo di detto territorio. d. Gli approvvigionamenti indicati alla lettera c del presente articolo e al benefico della esenzione sopra specificata, potranno essere scaricati soltanto con l approvazione delle autorità doganali dell altra Parte contraente. Essi resteranno soggetti al controllo doganale dell altra Parte contraente fino al momento della loro eventuale riesportazione. Art. 6 I certificati di navigabilità, i brevetti d idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte contraente e ancora valevoli, saranno riconosciuti dall altra Parte contraente per l esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diretto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato. Art. 7 a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti e concernenti l entrata o l uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio, si applicheranno agli aeromobili della azienda o delle aziende di trasporti aerei dell altra Parte contraente. b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti contraenti l entrata, il soggiorno e l uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come quelli concernenti le modalità di congedo, l immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili delle aziende dell altra parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio. c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una delle Parti contraenti saranno sottoposti ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito saranno esenti da dazi doganali, spese d ispezione e tasse del genere. 3 Nuovo testo giusta scambio di note del 17 ott./3 nov. 1953 (RU 1954 578). 3

Aviazione Art. 8 Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un autorizzazione d esercizio ad un azienda designata dall altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa azienda sono nelle mani di cittadini di una o dell altra Parte contraente o quando l azienda non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui all articolo 7 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo. Art. 9 a. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concernenti l interpretazione e l applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette. b. Le contestazioni saranno portate davanti al Consiglio dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale, costituito in virtù della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 4. c. Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un altra persona o organismo da esse designato. d. Le Parti contraenti s impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata. Art. 10 Il presente accordo e tutti contratti che ad esso si riferiscono, saranno registrati presso l Organizzazione dell aviazione civile internazionale istituita dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 5. Art. 11 a. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle due Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto per assicurarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente. c. Le autorità aeronautiche competenti potranno convenire modificazioni al presente accordo e alle tavole qui appresso. d. Non sono considerate come modificazioni dell allegato le modificazioni delle aviolinee indicate nelle tavole qui appresso che si riferiscono unicamente a scali posti nei territori di altri Stati che non siano quelli delle Parti contraenti. Le autorità aeronautiche di ciascuna parte contraente potranno, per conseguenza, procedere unilateralmente a tali modificazioni, con riserva tuttavia dell immediata notificazione alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente. Se quest ultima reputa, 4 RS 0.748.0 5 RS 0.748.0 4

conformemente alle norme enunciata nell articolo 3, che gl interessi delle sue aziende di trasporti aerei siano lesi dal fatto che è garantito un traffico aereo tra il suo proprio territorio e il nuovo scalo in un terzo paese dalle aziende dell altra Parte contraente, essa s intenderà con le autorità aeronautiche di quest ultima, per giungere ad accordo soddisfacente. e. Ciascuna Parte contraente potrà disdire l accordo mediante notificazione fatta un anno prima all altra Parte. Fatto a Berna, il 7 marzo 1949, in doppio esemplare, in lingua francese. Per il Consiglio federale svizzero: (firm.) Max Petitpierre Per il Governo Olandese: (firm.) J. Bosch de Rosenthal 5

Aviazione Allegato Le aziende designate da una delle Parti contraenti fruiranno, nel territorio dell altra Parte, del diritto di transito e dei diritto di scalo per scopi non commerciali; esse potranno parimente utilizzare gli aeroporti e le facilitazioni complementari concesse per il traffico internazionale. Esse fruiranno, inoltre, nel territorio dell altra Parte contraente e sulle aviolinee indicate nelle tabelle qui appresso, del diritto d imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste dal presente accordo. Tavola 1 6 Aviolinee esercitabili dall azienda designata dalla Svizzera: 1. Punti in Svizzera Punti nei Paesi Bassi. 2. Punti in Svizzera Francoforte s. M. e/o Colonia/Bonn e/o Düsseldorf e/o Bruxelles Punti nei Paesi Bassi. 3. Punti in Svizzera un punto nei Paesi Bassi Londra e/o Manchester Dublino. 4. Punti in Svizzera Madrid Lisbona Santa Maria Bermude San Juan Curaçao e/o Caracas e/o Maracaibo Panama donde: o Messico oppure Bogotà Quinto o Guayaquil Lima Santiago del Cile. L azienda designata può, ove le convenga, tralasciare gli scali intermedi delle linee convenute. Tavola II Aviolinee esercitabili dall azienda designata dai Paesi Bassi. 1. Punti nei Paesi Bassi Punti in Svizzera 2. Punti nei Paesi Bassi un punto in Svizzera Paramaribo Trinidad Caracas Curaçao Panama Guayaquil Lima. 3. Punti nei Paesi Bassi un punto in Svizzera Lisbona Montevideo Buenos Aires Santiago del Cile. 4. Punti nei Paesi Bassi un punto in Svizzera Roma Kano Brazzaville o Leopoldville Johannesburg. 5. Punti nei Paesi Bassi un punto in Svizzera Istanbul o Ankara Bagdad o Basra. 6. Punti nei Paesi Bassi un punto in Svizzera Roma Caraci Nuova Delhi o Calcutta Rangoon Bangkok Manila Tokio. 6 Nuovo testo giusta del prot. del 27 set. 1962 (RU 1962 1631) 6

7. Punti nei Paesi Bassi un punto in Svizzera Roma Dhahran Caraci Nuova Delhi o Calcutta Colombo Rangoon Bangkok Giacarta e/o Biak Sydney. L azienda designata può, ove le convenga, tralasciare gli scali intermedi delle linee convenute. 7

Aviazione 8