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COMUNE DI CAMANDONA P.ZZA CADUTI,1 13.821 CAMANDONA (BI) TEL 015.748257 FAX 015.7480907 camandona@ptb.provincia.biella.it CAPITOLATO D ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO DI ALIMENTARI E AD UFFICIO TURISTICO CON ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI, SITI NEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE IN FRAZIONE BIANCO N 34 ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E oggetto della concessione la gestione di locali da adibire a negozio di alimentari e ad ufficio turistico siti del fabbricato di proprietà comunale in Camandona Frazione Bianco n 34. costituito da locali aventi una superficie netta complessiva di mq. 127.80 circa così distinti: - n. 1 locale negozio della superficie netta di mq. 73.00 circa n. 1 locale deposito della superficie netta di mq. 11.00 circa n. 1 servizio igienico della superficie netta di mq. 3.80 circa n. 1 disimpegno della superficie netta di mq. 2.00 circa - n. 1 locale ad uso ufficio turistico della superficie netta di mq.22.00 circa - n. 1 cantina della superficie netta di mq. 16.00 circa ART. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO La concessione del servizio consiste nell esecuzione delle attività inerenti la gestione di locali da adibire a negozio di alimentari e ad ufficio turistico con esposizione e vendita di prodotti tipici locali, siti nel fabbricato di proprietà comunale in Frazione Bianco, 34. I soggetti interessati dovranno preventivamente prendere visione dei locali e sottoscrivere idonea dichiarazione, la cui mancanza sarà motivo di esclusione dalla gara. Dopo l assunzione della concessione non potranno essere invocati dal concessionario motivi su cui fondare rivendicazioni (soprattutto di ordine economico) in relazione allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria o di funzionamento degli impianti. Tali motivi,se presenti, devono essere esplicitamente segnalati per iscritto nel verbale di avvenuto sopralluogo (allegato C del bando di gara). Il concessionario dovrà assumere l obbligo di usare, conservare, mantenere e restituire i locali e gli impianti nello stato di consegna, al termine della concessione, salvo il naturale deperimento per l uso. La gestione degli immobili e degli impianti sarà controllata dal Responsabile di Servizio Patrimonio del Comune

ART. 3 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO A carico del concessionario sono, dalla data di decorrenza e per tutta la durata del contratto, oltre agli altri interventi descritti nel presente Capitolato, tutti gli oneri derivanti da: 1 custodia e funzionamento di impianti, attrezzature e servizi annessi; 2 impiego di tutto il personale necessario per il funzionamento delle attività 3 personale, attrezzature e materiale di consumo per la pulizia giornaliera accurata e la disinfezione, nel rigoroso rispetto delle norme di igiene, di tutti i locali e servizi annessi; 4 spese per l energia elettrica, per il riscaldamento, telefoniche e tasse per raccolta rifiuti; 5 opere di manutenzione ordinaria dell immobile 6 promozione di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l attività dell ufficio turistico la cui apertura dovrà corrispondere agli orari dell apertura del negozio compresa l apertura domenicale per mezza giornata nei mesi di luglio ed agosto; 7 stipula di idonea copertura assicurativa per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/RCO con nominale unico non inferiore ad. 1.500.000,00 per la garanzia RCT e ad. 1.000.000,00 per la garanzia RCO, tale da coprire: a) ogni danno derivante all immobile da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa, se imputabili alla concessionaria; b) danni derivanti dall utilizzo dei locali da parte del pubblico; c) copertura assicurativa per il personale addetto Copia delle polizze assicurative dovrà essere prodotta all Amministrazione Comunale all atto della sottoscrizione del contratto di appalto. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere l eventuale elevazione dei massimali. 8 Licenze e autorizzazioni, secondo la normativa vigente, per la gestione del negozio. 9 Imposte, tasse, spese contrattuali, diritti di segreteria. Il Concessionario è l unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell ambito della gestione del servizio. E inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale. ART. 4 ONERI A CARICO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE A carico dell Amministrazione Comunale sono gli oneri derivanti da: 1 manutenzione straordinaria dell immobile e degli impianti tecnologici. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti della struttura o degli impianti tecnologici, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta a inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o incompetenza da parte del concessionario stesso o di terzi. L Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari da cause di forza maggiore, mentre gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario, il quale è sin da ora autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili. Le parti possono, nei casi d urgenza, concordare che l opera o la fornitura sia eseguita dal concessionario, salvo rimborso da parte dell Amministrazione Comunale. 2 Assicurazione dell immobile contro i rischi dell incendio e della responsabilità civile, derivanti dalla proprietà. ART. 5 GESTIONE NEGOZIO

E affidata al concessionario la gestione del negozio nell osservanza di tutte le regole che tale attività comporta; Il concessionario dovrà esporre l orario di apertura e chiusura che comunque non può essere più limitato rispetto al seguente: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; sarà consentito un giorno di chiusura settimanale a scelta del gestore. Nel periodo luglio agosto l attività dovrà essere aperta anche la domenica per mezza giornata. Il concessionario dovrà consentire in ogni momento l accesso alle strutture, ai locali ed agli impianti oggetto della concessione da parte del personale del Comune o dei soggetti da questo incaricati. Al concessionario è data facoltà di installare, in luoghi preventivamene concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti. Il concessionario ai sensi dell art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente per tale attività, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. ART. 6 GESTIONE UFFICIO TURISTICO E affidata al concessionario la gestione dell ufficio turistico, secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, con particolare riferimento agli orari di apertura. Il Concessionario sarà tenuto ad adempiere a tutte le attività di promozione turistica che ha progettato ed a collaborare con il Comune per la migliore promozione turistica del territorio. Il concessionario dovrà consentire in ogni momento l accesso alle strutture, ai locali ed agli impianti oggetto della concessione da parte del personale del Comune o dei soggetti da questo incaricati. ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione viene fissata in anni sei con decorrenza dal.. e scadenza al. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata di ulteriori anni sei previa rinegoziazione del contratto. E possibile recedere unilateralmente dalla Concessione, salvo preavviso scritto di almeno sei mesi. ART. 8 OBBLIGHI DELL AGGIUDICATARIO Prima della stipulazione del contratto, il concessionario si impegna a depositare all Ufficio competente del Comune la seguente documentazione: a) certificazione dei requisiti professionali per l esercizio dell attività in oggetto b) elenco completo della pianta organica del personale dipendente (allegato in copia quale parte integrante del contratto), di cui lo stesso intenderà avvalersi durante il rapporto contrattuale in essere; c) fotocopia dei documenti di identità, dei soggetti di cui ai punti a) e b) del presente articolo; d) copia autenticata del libro matricola (in caso di Soc. Coop. Srl). ART. 9 CANONE ANNUO DI CONCESSIONE Il canone annuo di concessione è fissato nell importo a base di gara di 3.600,00 (eventuale I.V.A. esclusa) Non sono ammesse offerte in ribasso. Il canone viene corrisposto in dodici rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente da accreditarsi presso la Tesoreria Comunale della Biverbanca Agenzia di Vallemosso IBAN IT23 C060 9044 8900 0001 7103 396

ART. 10 APERTURA AL PUBBLICO I periodi e gli orari di apertura al pubblico sono stabiliti nel presente Capitolato e potranno essere modificati, di anno in anno in accordo con l Amministrazione Comunale. Eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze nuove ed impreviste dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. ART. 11 CARATTERE DEL SERVIZIO Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese ed abbandonate. ART. 12 ESECUZIONE D UFFICIO Verificandosi gravi deficienze o abuso nell adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio. Le spese relative a detti interventi, maggiorate del 10% per oneri d Amministrazione, saranno addebitate al Concessionario. ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE E fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione delle attività di cui al presente capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, pena la rescissione del contratto e la rifusione degli eventuali danni. ART. 14 INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO L Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione per fatto e colpa del concessionario, nei seguenti casi: 1 gravi e continue violazioni da parte del concessionario degli obblighi contrattuali, non adempiuti in seguito a formale contestazione da parte del Comune; 2 arbitrario abbandono del servizio; 3 diminuzione delle misure di sicurezza; 4 reiterata inosservanza delle norme di igiene; 5 il mancato puntuale pagamento del canone spettante al Comune nei termini previsti al precedente art. 9; 6 qualora il concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell Autorità Comunale; 7 quando il concessionario venisse dichiarato fallito; 8 quando il concessionario, senza il consenso della Amministrazione Comunale, avesse ceduto ad altri gli obblighi relativi al contratto; 9 mancato rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; 10 mancato rispetto degli orari concordati. 11 per motivi di ordine pubblico. ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE La misura della cauzione, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi di cui alla concessione

in oggetto, non ultimo quelli concernenti la conservazione e il mantenimento dei locali è fissata nell importo pari ad una annualità del canone offerto in sede di gara che il concessionario potrà prestare mediante libretto deposito al portatore o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L Amministrazione Comunale si riserva di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di danni derivanti dall inosservanza di obblighi contrattuali oppure da disfunzioni del servizio imputabili al concessionario ed accertati in via d ufficio. In caso di escussione della garanzia per danni, il concessionario dovrà immediatamente ripristinare la garanzia entro dieci giorni dall incameramento, sotto pena di risoluzione del contratto come per i casi di inadempimento grave di cui all art. 16 del presente Capitolato. Resta salvo per l Amministrazione Comunale l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. ART. 16 CONTROVERSIE Ogni vertenza tra le parti, sia durante la esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita al tentativo d accordo bonario da parte del Responsabile di Servizio; in mancanza di accordo all autorità giudiziaria competente. E espressamente esclusa la competenza arbitrale. ART. 17 CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI Alla stipulazione del contratto verrà redatto dal Responsabile del Servizio competente del Comune congiuntamente con i rappresentanti del concessionario, il verbale di consegna degli immobili, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione stessa nelle medesime condizioni e quantità, salvo il normale deperimento. Qualora non vi provveda sarà tenuto conto in sede di svincolo della cauzione come costituita ai sensi dell art. 17. Qualsiasi manchevolezza o inefficienza non segnalata nel verbale di consegna, sarà a carico del concessionario, salvi i vizi occulti. La riconsegna avverrà, parimenti, mediante la redazione di un verbale tra le parti. ART. 18 SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTI DI SEGRETERIA Le spese di stipulazione e registrazione del contratto sono a carico del concessionario, il quale dovrà corrispondere al Comune anche i diritti di segreteria e di scritturazione sulla base delle tariffe di legge vigenti alla data della gara. ART. 19 DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge.