Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)
MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). (Estratto) Libro I DEI REATI IN GENERALE Titolo VI DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA Capo I DELLA ESTINZIONE DEL REATO 157. ( 1 ) ( 2 ) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis ( 3 ) ( 4 ), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, ( 5 ) per il reato di cui all articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell articolo 609 quater ( 6 ). La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251. ( 2 ) Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo: «2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3
582 «3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (*)». (*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». ( 3 ) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all art. 423 del codice penale). ( 5 ) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 6 ) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1 ottobre 2012, n. 172. Libro II DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE MODIFICHE AL CODICE PENALE 582. Lesione personale ( 1 )( 2 ) ( 3 ). Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi ( 4 ) a tre anni (583, 585, 587 3 ; 1151 c.n.) ( 5 ). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall'art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all'art. 582 del codice penale. ( 2 ) L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa. ( 3 ) Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. ( 4 ) Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 5 ) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689. ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 7 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento. ( 8 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del Tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205. ( 9 ) Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119. 589. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una per- 4
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 sona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 1 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ). [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] ( 5 ). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ( 6 ) ( 3 ) ( 7 )( 8 ). ( 1 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 2 ) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sette» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. ( 3 ) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma. ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102. ( 5 ) Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 6 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. ( 7 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 8 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. 589 bis Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), salvo le deroghe riportate in nota. Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 bis. ( 1 ) Omicidio stradale. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una 5
589 ter velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 m quater c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). MODIFICHE AL CODICE PENALE Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. 1. Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa (43), una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 ( 5 ) ( 6 ). Se la lesione è grave (583 1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 ( 5 ) ; se è gravissima (583 2 ), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 ( 5 ) ( 7 ). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 8 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostan- 6
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 ze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] ( 9 ) ( 10 ). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque ( 11 ). Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( 12 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296. ( 2 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 258 a 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett.a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento. ( 3 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n. 2003 e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205. ( 4 ) A norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, 590 tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ( 5 ) Le multe stabilite dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall'art. 113 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 6 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 7 ) L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2),o dal secondo comma dell'articolo 583 del presente codice. ( 8 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 9 ) Questo periodo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 10 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102. ( 11 ) Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l'esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario, mantenuto in vigore dall'art. 230 2 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale. ( 12 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite. Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p. 7
590 bis MODIFICHE AL CODICE PENALE 590 bis. ( 1 ) Lesioni personali stradali gravi o gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. ( 1 ) Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Arresto: primo comma, non consentito; secondo, terzo, quarto e quinto comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo comma, ipotesi lesioni gravi, terzo comma, ipotesi lesioni gravi, quarto e quinto comma non consentito, secondo e terzo comma, ipotesi lesioni gravissime, consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma consentite (280, 287 c.p.p.); quarto comma, ipo- 8
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 tesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Arresto: non consentito in relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi all'art. 590 bis, con esclusione del settimo comma (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 ter 590 quater. ( 1 ) Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. 590 quinquies. ( 1 ) Definizione di strade urbane e extraurbane. Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2 ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. 9