REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA. Art. 1 Oggetto e finalità Ripartizione e finanziamento degli assegni

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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA Art. 1 Oggetto e finalità Ripartizione e finanziamento degli assegni 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall Università Ca Foscari di Venezia, d ora in poi denominata Università, ai sensi dell art. 51, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449, del Decreto Ministeriale di attuazione dell 11.02.1998, della Nota Esplicativa 523 del 12.03.1998 e del Decreto Ministeriale 45 del 26.02.2004. 2. Il fondo ministeriale per l attivazione di assegni di ricerca è ripartito ai Dipartimenti secondo criteri approvati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio dei Direttori. Tali criteri sono riportati nell Allegato 1 al presente Regolamento. 3. Ogni anno vengono comunicate, prima in Senato e successivamente ai Dipartimenti, le quote di riparto attribuite in base ai criteri sopra citati. 4. Ogni Dipartimento può utilizzare in modo autonomo le risorse attribuite, nel rispetto dei limiti di legge e di quelli imposti dal Senato Accademico. In particolare: a) La quota di assegnazioni già cofinanziata dall Ateneo, può essere utilizzata senza ulteriore aggiunta di fondi da parte del Dipartimento. b) Le assegnazioni Ministeriali da cofinanziare, possono essere utilizzate solo se integrate da un importo almeno pari stanziato dal Dipartimento. c) La quota cofinanziata dall Ateneo non può essere utilizzata per cofinanziare le ulteriori assegnazioni del Ministero. 5. I fondi andranno comunque utilizzati entro un triennio a partire dalla data di comunicazione in Senato del riparto. Art. 2 Durata minima degli assegni 1. La durata minima degli assegni di ricerca e dei relativi rinnovi non può essere inferiore al periodo di un anno. 2. Nel caso di mancato compimento dell'assegno già attribuito, il candidato risultato idoneo alla selezione può subentrare per la completa realizzazione del progetto anche per un periodo di durata diversa da un anno 3. E autorizzata l attivazione di assegni di ricerca della durata inferiore all anno, nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero e/o dalla Comunità europea al fine di favorire una coerenza temporale delle iniziative. Art. 3 Importi degli assegni 1. Gli importi minimi e massimi degli assegni sono definiti a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 45/2004 e da successive modifiche ed integrazioni. Versione aggiornata al 01/01/08 1

Art. 4 Modalità di conferimento 1. Gli assegni di ricerca sono conferiti a seguito di apposita procedura di selezione pubblica a cui possono partecipare coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di laurea (ante D.M. 509/99) o laurea specialistica o magistrale, ed in possesso di curriculum scientificoprofessionale adeguato allo svolgimento di attività di ricerca. 2. I titoli di studio conseguiti all estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell ammissione. 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall avviso di selezione. 4. Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni, i dipendenti di ruolo delle Università italiane, degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca indicati nel DPCM del 30.12.1993 n. 593, dell ENEA e dell ASI. 5. La selezione deve mirare all accertamento dei requisiti scientifico-professionali necessari allo svolgimento dello specifico programma di ricerca a cui il titolare di assegno deve collaborare. 6. La selezione è indetta dal Direttore del Dipartimento interessato con bando da pubblicare nella pagina WEB dell Università. 7. Il bando deve contenere: a) il numero, la durata e l importo degli assegni da conferire; b) il titolo e il programma di ricerca a cui l attività di collaborazione si riferisce; c) l indicazione del tutor d) i titoli scientifico-professionali richiesti; e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando e superiore a trenta giorni dalla stessa data; f) l indicazione della sede del Dipartimento a cui le domande documentate vanno inoltrate; g) le specifiche modalità di selezione; 8. La selezione è effettuata attraverso la valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti dai candidati, integrata da un colloquio. Relativamente ai candidati residenti fuori dal territorio italiano, e per coloro che risiedono oltre i 500 km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può essere sostenuto per via telematica, utilizzando postazioni situate presso Istituti Universitari o sedi diplomatiche i cui funzionari dovranno attestare che il colloquio è sostenuto dal candidato senza alcun ausilio, previo consenso della commissione esaminatrice e verifica della fattibilità tecnica. 9. In relazione ad esigenze specifiche, ai candidati può essere richiesto di sostenere, oltre al colloquio, altre prove, da indicare comunque preventivamente nel bando. 10. I candidati sono ammessi al colloquio e alle altre eventuali prove sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali. Qualora la commissione giudicatrice valuti i titoli insufficienti, può escludere il candidato dal colloquio e dalle altre eventuali prove. L esclusione va comunque adeguatamente motivata nel verbale delle operazioni di selezione. 11. Il bando di selezione definisce, in termini percentuali, il punteggio da attribuire alla valutazione, rispettivamente, dei titoli, del colloquio e delle altre eventuali prove. In ogni caso il punteggio riservato al colloquio non può essere superiore al 30% del totale dei punti a disposizione della commissione giudicatrice. 12. Il bando deve prevedere, tra i titoli valutabili, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia che all estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all estero. Versione aggiornata al 01/01/08 2

Art. 5 Domanda di partecipazione alla selezione 1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre al Dipartimento interessato apposita domanda in carta semplice entro il termine fissato dal bando. 2. Alla domanda gli aspiranti devono allegare: a) il curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante l esatta indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; b) le pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso. 3. L Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel curriculum dai candidati. Art. 6 Commissione giudicatrice 1. La selezione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal Consiglio di Dipartimento interessato e costituita da tre docenti del Dipartimento stesso, di cui almeno due devono avere la qualifica di professore di ruolo di I o II fascia. 2. La commissione è presieduta, a parità di fascia, dal professore più anziano in ruolo. Nel caso di compresenza di professori di I e II fascia, la commissione è presieduta dal professore di I fascia. 3. Per l attribuzione delle funzioni di segretario verbalizzante si applica il criterio inverso della gerarchia dei ruoli della docenza (ricercatore, associato, ordinario) e, a parità di fascia, il criterio della minore anzianità nel ruolo. Art. 7 Modalità di valutazione 1. La commissione, prima dell esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali, avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell attività di ricerca da svolgere, e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire. 2. Il colloquio e le altre eventuali prove di cui al comma 9 del precedente articolo 4, devono tendere all accertamento dell idoneità dei candidati allo svolgimento dell attività di ricerca richiesta. 3. La commissione dispone complessivamente di 100 punti. 4. In base ai punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e alle eventuali ulteriori prove, la commissione formula una graduatoria di merito, indicando, in relazione al numero di assegni da conferire, il/i candidato/i al/i quale/i va conferito l assegno. 5. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la commissione. Art. 8 Pubblicità 1. Al termine della selezione deve essere assicurata la pubblicità dei risultati mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi del Dipartimento interessato, e pubblicazione nella pagina web del Dipartimento, con l indicazione dei punteggi assegnati e della graduatoria finale. 2. E comunque garantito l accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione. Versione aggiornata al 01/01/08 3

Art. 9 Contratto Contenuto 1. L Università stipula con i candidati che superano la valutazione comparativa apposito contratto con il quale sono regolati termini e modalità di svolgimento dell attività di collaborazione e di erogazione dell assegno. Ai fini della determinazione dell inizio e termine del rapporto di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. 2. Il contratto potrà essere rinnovato entro un termine massimo di 4 mesi dalla scadenza, fatti salvi casi particolari, per i quali è richiesta una Delibera da parte del Senato Accademico. 3. L attività del titolare dell assegno è svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le funzioni di tutor sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal Consiglio di dipartimento, su indicazione del tutor titolare. 4. Il tutor è tenuto a coordinare l attività del titolare dell assegno con quella di eventuali ulteriori partecipanti al programma, fornendo altresì tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione. 5. Il Dipartimento è tenuto a fornire al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. 6. L attività del titolare dell assegno non prefigura in nessun caso un attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli dell Università. Art. 10 Incompatibilità Divieto di cumulo Sospensione dell attività 1. I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d insegnamento nell Università e possono far parte delle commissioni d esame di profitto in qualità di cultori della materia. 2. Non è consentito il cumulo dell assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di ricerca del titolare dell assegno. 3. Il titolare dell assegno, in servizio presso Amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. 4. L attività di ricerca e l assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, gravidanza, grave infermità e attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l intera durata dell assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno. Art. 11 - Frequenza dei corsi di dottorato di ricerca 1. I titolari di assegno, ad esclusione di coloro che sono contestualmente titolari di contratto di insegnamento nell Università, possono frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Versione aggiornata al 01/01/08 4

Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell attività svolta dai titolari di assegno 1. Salvo quanto stabilito nel successivo comma 3, il titolare dell assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine può essere richiesta al titolare dell assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato. 2. Il tutor è tenuto a segnalare tempestivamente al Dipartimento e agli uffici amministrativi competenti le eventuali inadempienze del titolare di assegno anche ai fini della sospensione dell erogazione dell assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto, come previsto nell ultimo comma del presente articolo. 3. Nel caso di assegni di durata pluriennale, il titolare è tenuto a presentare al Dipartimento interessato, al termine di ciascun anno, una relazione scritta sull attività di ricerca svolta, anche al fine della graduazione dell importo dell assegno, ove prevista dal contratto di conferimento di cui al precedente articolo 9. 4. Nella relazione il titolare dovrà rendere conto del/i metodo/i di ricerca applicati e dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma a cui collabora. 5. La relazione deve essere corredata del giudizio del tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti. La relazione è portata all esame del Consiglio di Dipartimento interessato. 6. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio di Dipartimento, sentito il titolare, può proporre la revoca dell assegno. La risoluzione del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. 7. Al termine dell ultimo anno di durata dell assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell eventuale rinnovo dell assegno con il medesimo titolare. 8. Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell assegno segnalate dal tutor o dal Consiglio di Dipartimento. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio. Art. 13 Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell espletamento dell attività di ricerca. Versione aggiornata al 01/01/08 5

Criteri proposti per la ripartizione dei fondi per assegni di ricerca: a) il 25% dello stanziamento in base al numero delle domande individuali presentate per il Fondo di ricerca di Ateneo nell'ultimo anno disponibile; b) il 25% in base al numero dei proponenti (titolari e dei collaboratori) dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) nell'ultimo quadriennio disponibile; c) il 25% in base alla capacità "assoluta" del dipartimento di ottenere fondi, misurata dal totale del co-finanziamento ministeriale ottenuto dal dipartimento per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) nell'ultimo quadriennio disponibile; d) il 25% in base alla capacità "relativa" di ottenere fondi, misurata dal rapporto tra finanziamento pro-capite ottenuto dal dipartimento e finanziamento pro-capite ottenuto dall'area nazionale per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) nell'ultimo quadriennio disponibile. Ogni Dipartimento utilizzerà quindi in modo autonomo le risorse ad esso attribuite per finanziare o cofinanziare assegni (sempre nel rispetto dei limiti di legge e quelli imposti dal Senato Accademico). Parte delle risorse possono essere accantonate per l'anno successivo. I fondi vanno comunque utilizzati entro un triennio a partire dalla data di riparto. Versione aggiornata al 01/01/08 6