D. R. n. 362 IL RETTORE

Documenti analoghi
COMUNE DI ANDORNO MICCA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL D.LGS. 163/2006 e ss.mm. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL AREA DEI SERVIZI TECNICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ARTICOLO 1. a) per progetti di importo fino a euro ,35 il fondo è attribuito in ragione del 2%;

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL ART. 92 DEL D. LGS 163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I.

IL RETTORE Rei L C8 9. vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

(art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art. 47 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31)

Regione Piemonte Provincia di Novara. Comune di Cerano

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

L attribuzione dell incentivo è finalizzata all incremento della produttività e al risparmio di gestione per l Amministrazione Universitaria.

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 5 dell'articolo 92 del dlgs. n 163 del

Regolamento per l individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL ART. 92, commi 5 e 6 del D.LGS. NR.163/2006. Articolo 1 Oggetto

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO EX ART. 92, COMMA 5, D.LGS. N. 92 DEL 12/04/2006 e s.m.i. Art. 1 Ambito di applicazione

COMUNE DI URBINO UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP.

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 8/04/2016, N. 50

- COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno

Fondo incentivante Legge MERLONI

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE Provincia di Pistoia

COMUNE DI SANT ANGELO IN VADO. Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO

COMUNE DI LATTARICO (Provincia di Cosenza) UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 109/94 E s.m.i. DEFINITO IN CONTRATTAZIONE

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI SUSEGANA. Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

COMUNE DI LEVERANO. Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

COMUNE DI VODO DI CADORE

ENTE : COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL ART. 18 DELLA LEGGE N.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

COMUNE DI SALUGGIA. C.A.P Codice Fiscale Partita IVA

REGOLAMENTO per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche interne all Azienda (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)

Comune di Soave. Provincia di Verona

Regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. (art. 92 comma 5 Decreto Legislativo n. 163/2006)

COMUNE DI MONTIANO PROVINCIA DI FORLI -CESENA

COMUNE DI ORVIETO. Provincia di TERNI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL D.LGS N.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

IL RETTORE DECRETA. Art. 2 Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell Università nella sezione Albo di Ateneo.

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

COMUNE DI LICATA PROVINCIA DI AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DI INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE

COMUNE DI TORREMAGGIORE PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 109/1994 E DELL ART. 13, COMMA 4, DELLA LEGGE

(articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006) Articolo 1 Oggetto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA E PER IL RESPONSABILE UNICO

Provincia di Napoli REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ART.92, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163.

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL ART. 92 DEL D.LGVO 163/2006 Approvato con deliberazione del G.M. n 8 del 16/01/2013

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA Provincia di Bologna

C O M U N E D I S A L T A R A

COMUNE DI BOGOGNO PROVINCIA DI NOVARA

Indice COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 OGGETTO E FINALITA

Comune di Modigliana Provincia di Forlì-Cesena

COMUNE DI VILLA-MINOZZO ( P ROVINCIA DI REGGIO EMILIA )

COMUNE DI GANGI. Provincia di Palermo

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (Art. 92, commi 5 e 6, del D Lgs 12 aprile 2006

Regolamento per la ripartizione dell incentivo di cui all art. 92 d.lgs n.163 e successive modificazioni e integrazioni

CITTA DI SALSOMAGGIORE TERME PROVINCIA DI PARMA

Comune di Pontremoli Provincia di Massa Carrara

COMUNE di MORLUPO Provincia di Roma Via Domenico Benedetti 1, Tel Fax

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER L ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA. Approvato con deliberazione del Giunta dell Unione N.

COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI MEDOLAGO. Provincia di Bergamo UFFICIO SEGRETERIA P.zza L. Marcoli, MEDOLAGO (Bg) REGOLAMENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

Comune di Golfo Aranci Regolamenti

Senato Accademico Del. n.3/2015/4.2 del CdA - Del. n. 2/2015/6.1 del

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l innovazione

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione ai sensi dell articolo 11 della Legge Regionale n 14.

Comune di Pennabilli

Regolamento per la ripartizione dell incentivo di cui all art. 93 commi 7 bis e seguenti del D.Lgs. 12/04/2006 N. 163 e s.m. ei.

ART L incarico formale di:

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL ART. 92 DEL D.LGS 12/04/2006 N. 163

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE INTERNA DI LAVORI PUBBLICI E STRUMENTI URBANISTICI.

COMUNE DI LAVAGNA Provincia di Genova

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie RF/AS/eb

Emanato con Decreto 13 febbraio 2004, n Ultime modifiche emanate con Decreto 27 luglio 2011, n Entrate in vigore il 27 luglio 2011

COMUNE DI SPILAMBERTO

C o m u n e d i B r u n a t e. P r o v i n c i a di C o m o

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

COMUNE DI PRASCORSANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L INCENTIVO DELL ATTIVITA DI PROGETTAZIONE SVOLTA DAI DIPENDENTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL 80 % DEL FONDO DI CUI ALL ART. 113 co 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.

COMUNE DI VALLEFOGLIA

PARTE PRIMA. Art Oggetto del regolamento Art Definizione delle prestazioni Art Costituzione e accantonamento dell incentivo

REGOLAMENTO DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE INTERNA DI LAVORI PUBBLICI E STRUMENTI URBANISTICI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DALL UFFICIO TECNICO COMUNALE.

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE di MEINA Provincia di NOVARA

DECRETO RETTORALE N. 219/2015 IL RETTORE

REGOLAMENTO PER L INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL ART.18 COMMA 1 DELLA LEGGE 1\1/02/1994 N.109

Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l innovazione

REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL ART. 18 DELLA LEGGE N.109/1994 E SUCCESSIVE REGOLAMENTO MERLONI

Transcript:

OGGETTO: Emanazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di incentivazione per le attività professionali interne ex art. 18 della Legge n. 109/1994. UFFICIO PERSONALE L.Merloni/Regolamento L. Merloni 14-02-04 IL RETTORE D. R. n. 362 VISTA la legge 09/05/1989, n. 168; VISTA la Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554; VISTO l «Accordo collettivo decentrato per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per le attività professionali interne art. 18, Legge 11/02/1994, n. 109», sottoscritto dalle delegazioni della contrattazione integrativa in data 06/02/2004; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 06/02/2004, con cui è stato approvato il Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di incentivazione per le attività professionali interne ex art. 18 della Legge n. 109/1994, in sostituzione integrale del precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 26/06/2001; VISTO l art. 21 dello Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 685, del 25/03/1996, così come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con D.R. n. 231 del 19/02/2004, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 48 del 27/02/2004; RITENUTO necessario emanare il Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di incentivazione per le attività professionali interne ex art. 18 della Legge n. 109/1994, approvato con la citata delibera n. 166 del 06/02/2004; DECRETA Emanare il Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di incentivazione per le attività professionali interne ex art. 18 della Legge n. 109/1994 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. Il presente Regolamento, che entra in vigore contestualmente alla sua emanazione, sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 26/06/2001. Lecce, 02/03/2004 Alla Raccolta A tutte le strutture IL RETTORE f.to Oronzo Limone 1

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE ATTIVITA PROFESSIONALI INTERNE Schema di regolamento con modifiche concordate in sede di contrattazione decentrata ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1.Nell'ambito dell'autonomia dell'università degli Studi di Lecce, definita dallo Statuto emanato con D.R. n 685 del 25.03.96 come successivamente modificato e con riferimento alla normativa di cui all articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n.109, così come modificata ed integrata, il presente Regolamento di Ateneo disciplina il fondo di incentivazione per tutti i progetti approvati ed appaltati con delibere del Consiglio di Amministrazione o con Decreti Rettorali di questo Ateneo, di cui all'articolo 16 della citata legge, riguardanti attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applica il presente regolamento e le norme di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, soltanto qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%. 2.Il presente regolamento si applica altresì ai progetti riguardanti sia lavori che forniture di arredi qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% dell'importo complessivo dei progetti, i cui interventi siano stati appaltati in fasi distinte su specifica indicazione del Capitolato di Appalto all'atto dell'approvazione del progetto riguardante i lavori medesimi. 3.Ai suddetti progetti di competenza dell'università, elaborati dalle strutture di questo Ateneo, ciascuno secondo le rispettive competenze e professionalità, va applicata una quota incentivante non superiore all' 1,5% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, al netto dell'i.v.a. e degli oneri previdenziali a carico dell' Amministrazione, secondo le modalità di seguito specificate. 4.Nel caso di redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, il 30% della tariffa professionale è ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto. 5.Qualora le predette strutture partecipino soltanto parzialmente all'attività di progettazione e/o di pianificazione alla formazione dell'importo su cui calcolare l'incidenza sino all' 1,5% o del 30% della tariffa professionale concorre unicamente l'attività corrispondente alla tipologia delle opere direttamente progettate e/o pianificate e relativamente alla prestazione professionale effettivamente resa, valutata sulla scorta della tabella A) di cui al presente regolamento. 2

ART.2 INCENTIVI 1.La somma di cui al comma 1, dell articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. 2.La somma di cui al comma 1, è calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti a) e b): a) aliquota percentuale relativa all entità dell opera, determinata come di seguito: 1) 0,65% per i progetti di importo fino a 50.000 euro; 2) 0,72% per i progetti di importo da 50.001 a 100.000 euro 3) 0,74% per progetti di importo da 100.001 a 150.000 euro; 4) 0,75% per progetti di importo superiore a 150.000 euro; b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell opera determinata come di seguito: 1) 0,75% per i progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2) 0,70% per tutti i progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,65% per i progetti di manutenzione ordinaria. 3. La somma di cui ai commi 1 e 2, non è dovuta nel caso di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali. 4. I tempi necessari per la redazione dei progetti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 5. In caso di ritardo nella presentazione dei progetti, non giustificato da comprovati motivi di ufficio, sarà applicata una decurtazione delle aliquote di cui all articolo 5, comma 1, Tabella A, punti 1), 2), 3) e di quella prevista per i tecnici che hanno redatto e firmato gli atti di pianificazione di cui commi 5 e 6 del 3% per ogni dieci giorni di ritardo fino ad un massimo del 10% della quota corrispondente. 6. In caso di varianti in corso d opera per i motivi di cui all articolo 25, comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni sarà operata una decurtazione rapportata in percentuale all importo delle opere in variante comunque non superiore al 10% delle quote di cui all articolo 5, comma 1, Tabella A, punti 1), 2, 3). ART.3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 1.Ai sensi della legge n. 109/1994, così come modificata ed integrata, e del D.P.R. 554/99, per ciascun intervento previsto l'amministrazione nomina, con Delibera del Consiglio di Amministrazione o Decreto Rettorale o determinazione dirigenziale, contestualmente all avvio del procedimento, o nella fase immediatamente successiva ove prima non fosse stato possibile, il Responsabile Unico del Procedimento il quale è responsabile delle fasi 3

di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento previsto. Allo stesso sono attribuiti compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 109/1994 e dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 554/99. 2.Nel caso di inadeguatezza dell'organico il responsabile del procedimento propone all'amministrazione l'affidamento delle attività di supporto secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del D.P.R. 554/99. ART.4 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE 1.L'assegnazione dei singoli incarichi di progettazione, previsti dalla tabella A) del presente regolamento, tra i dipendenti di questo Ateneo, è effettuata ad ognuno dei progettisti dal Consiglio di Amministrazione secondo la categoria professionale di appartenenza, tenuto conto della complessità dell intervento da realizzare, dell esperienza effettiva già maturata e delle proprie competenze professionali nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi. ART.5 TIPOLOGIE DI INCARICHI E RELATIVE ALIQUOTE 1.Le prestazioni professionali previste dall'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni devono essere effettuate, di norma, da personale di questo Ateneo in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Qualora non sia possibile coprire, in tutto o in parte, per ragioni di insufficienza di organico e/o di competenze specifiche, tutte le esigenze progettuali potranno essere affidate a professionisti esterni dell'ateneo mediante specifici incarichi professionali, secondo le modalità fissate dalla legge n. 109/1994 e dal D.P.R. 554/99. In questa ipotesi, il valore percentuale del progetto affidato alla competenza e/o consulenza esterna viene scorporato dal valore di riferimento per il calcolo della percentuale prevista. Per ogni progetto la ripartizione all'interno di ciascuna tipologia di incarico svolta dalle strutture interne dell Ateneo, secondo la classificazione di seguito riportata, sarà fatta in proporzione alle aliquote relative alla tab. A) del presente regolamento. Tabella A TIPOLOGIE DI INCARICO ALIQUOTE 1) Progetto preliminare 0,10 2) Progetto definitivo 0,15 3) Progetto esecutivo 0,20 4) Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 5) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Piano della sicurezza) 0,20 0,15 6) Collaudi e/o assistenza al collaudo 0,05 4

7) Prestazioni specialistiche 0,05 8) Responsabile del Procedimento 0,10 2.Nell'ipotesi di progetti realizzati direttamente in forma definitiva o esecutiva verrà comunque riconosciuta la somma delle aliquote relative alle fasi progettuali precedenti. 3.Le prestazioni specialistiche indicate nella tab. A) sono quelle di seguito specificate: a) Redazione di relazioni geotecniche, geologiche, geognostiche ed idrogeologiche. b)redazione di elaborati tecnico-amministrativi, relazioni e perfezionamento delle relative pratiche per il rilascio di certificazioni o autorizzazioni da parte di enti pubblici (Vigili del Fuoco, A.S.L., Comuni, Regioni, Province, Genio Civile ecc.) necessarie per la messa in esercizio delle opere realizzate. c) Svolgimento dei compiti di consulente tecnico di parte e redazione dei relativi atti tecnico amministrativi (perizie giurate di parte) in procedimenti giudiziari riguardanti progetti affidati, appalti o aggiudicazioni in corso. d) Redazioni di calcoli di verifica propedeutici per il rilascio dell'attestato di validazione previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 554/99, nel caso in cui il responsabile del procedimento non faccia parte del gruppo dei progettisti incaricati. 4.Nel caso in cui, per motivate ragioni, per la redazione delle prestazioni specialistiche sopra indicate, sia stato incaricato più di un dipendente dell'ateneo e per progetti redatti da professionisti esterni all Amministrazione, l'aliquota di cui alla tab. A) verrà riconosciuta separatamente a ciascuno dei tecnici incaricati. 5.Per le prestazioni relative ad atti di pianificazione comunque denominati, secondo le tipologie di seguito riportate, l incentivo di cui al presente regolamento è pari al 30%della tariffa professionale relativa. 6.Le prestazioni relative ad atti di pianificazione sono quelle rese per la redazione dei seguenti atti: a) piani particolareggiati di zona; b) piani di lottizzazione; c) piani particolareggiati di risanamento e conservazione; d) studi di impatto ambientale; e) redazione di stati di consistenza e pratiche di esproprio. 7.Per i progetti riguardanti sia lavori che forniture di arredi qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% dell'importo complessivo dei progetti, i cui interventi siano stati appaltati in fasi distinte su specifica indicazione del C. di A. all'atto dell'approvazione del progetto riguardante i lavori medesimi, il fondo di incentivazione relativo ai soli progetti di arredi è pari allo 0.5% del costo preventivato delle forniture, da ripartire secondo le modalità di cui al presente regolamento. ART. 6 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE 1.Il fondo costituito secondo le modalità di cui ai precedenti articoli è suddiviso fra tutti i componenti dell area dei servizi tecnici che abbiano 5

partecipato all'attività di progettazione, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della qualità del lavoro svolto e de carico complessivo di lavoro di ciascuno dei componenti. La ripartizione del fondo predetto, (F), decurtato dell'aliquota di cui al precedente art. 3 spettante al responsabile unico del procedimento (F d ), è operata sulla scorta della seguente formula f i = F d N p i Σ p i i=l essendo: f i la quota parte del fondo di incentivazione da attribuire allo i-esimo componente; N il numero complessivo di componenti costituenti del gruppo di progettazione, designati dal responsabile unico del procedimento; p i il "peso" dello i-esimo componente del gruppo di progettazione, stabilito dal responsabile unico del procedimento sulla base delle tabelle B) e C) di cui al successivo art. 7 del presente regolamento e secondo i criteri sopra riportati. ART.7 DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE 1.Le aliquote di alla tabella B) del presente regolamento risultano essere quelle di seguito riportate : Tabella B COMPETENZE PROFESSIONALI PESI p i Tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto a) della tab. C 1,50 2,00 Tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto b) della tab. C 0,50 1,00 Collaboratori in possesso dei requisiti di cui al punto c) della tab. C 0,25 0,40 2.I requisiti richiesti per l'attribuzione delle rispettive competenze professionali sono quelle desumibili dalla seguente tabella C) : Tabella C COMPETENZE PROFESSIONALI Competenze di Tipo a) Competenze di Tipo b) REQUISITI RICHIESTI Tecnici che redigono il progetto, che assumono la responsabilità della progettazione redigendo e firmando tutti gli elaborati di progetto Tecnici che collaborano alla stesura di parte degli elaborati di progetto, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati e calcolazioni nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale. 6

Competenze di Tipo c) Altri componenti dell Ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati. ART. 8 LIQUIDAZIONE DEL FONDO 1.Le somme relative alle prestazioni professionali rese da ciascun dipendente, per ciascun intervento, possono essere liquidate, successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei relativi lavori, previa comunicazione, da parte del responsabile del procedimento al Dirigente a tal fine incaricato dal Direttore Amministrativo delle aliquote e dei relativi importi (maggiorate di tutti i contributi di legge a carico dell' Amministrazione, da indicare separatamente), calcolati sulla base dell'importo delle opere progettate con i criteri di cui al presente regolamento. Il Dirigente, verificate le aliquote e gli importi calcolati, le comunica all Ufficio Personale che provvede all'accantonamento, per ciascun dipendente, delle somme indicate rispettivamente sugli appositi capitoli del bilancio di previsione dell'università degli Studi di Lecce. 2.La liquidazione delle somme è operata dall'ufficio del Personale sulla scorta della documentazione sopra indicata entro e non oltre il 30 giugno, per le comunicazioni effettuate dai responsabili dei procedimenti anteriormente a tale mese, ed entro il 31 dicembre, per le comunicazioni effettuate dai responsabili dei procedimenti anteriormente a tale mese, di ciascun anno. ART. 9 GARANZIE 1.I tecnici incaricati della progettazione devono essere muniti della polizza assicurativa prevista dalla normativa vigente. 2.Ai sensi del combinato disposto dell articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica, 21 dicembre 1999, n. 554 e dell articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato ed integrato dall art. 145, comma 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l Università degli Studi di Lecce si assume l onere, per intero, della stipula della garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali prima dell istituzione dell ufficio di Direzione dei Lavori. 3. L importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7