REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CAPO I OGGETTO

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CAPO I OGGETTO Art. 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento in attuazione della legge 675/96 disciplina il trattamento di dati personali e le banche dati organizzate, gestite o utilizzate dall'amministrazione Comunale, garantendo il rispetto del diritto alla riservatezza e all identità personale di persone fisiche, giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Il Comune procede al trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente. 3. Per finalità istituzionali ai fini del presente Regolamento s intendono: a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti del Comune; b) le funzioni svolte sulla base di intese, accordi di programma e convenzioni; c) ) i compiti e le attività svolte in relazione agli obiettivi recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione; d) i compiti e le attività che risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni indicate nei punti precedenti. Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI E DELLE BANCHE DATI 1. I trattamenti e le banche dati gestiti dall Amministrazione Comunale sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Dirigenti. 2. A tal fine i Dirigenti devono censire tutti i trattamenti di dati personali effettuati all interno del rispettivo settore, indicando le eventuali banche dati cui si riferisce il trattamento nonché la connessione con altri trattamenti o banche dati, anche fuori del territorio nazionale. 3. I Dirigenti procedono a darne comunicazione alla Segreteria Rapporti con il Garante, di cui all art. 12 del presente Regolamento, anche ai fini della notificazione al Garante ai sensi dell art. 7 della legge 675/96. Art. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO 1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di trattamento, banca dati, dato personale, titolare, responsabile, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, e Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall art. 1 della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II SOGGETTI Art. 4 TITOLARITA DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 1. Ai fini dell applicazione della legge 675/96, il Comune è Titolare dei trattamenti dei dati personali contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso. 2. Il Sindaco è il rappresentante unico del Titolare. 3. Gli adempimenti della legge 675/96 sono garantiti dal Comitato di direzione il quale, in particolare: a) impartisce istruzioni agli Incaricati dei trattamenti; b) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e delle istruzioni di cui al precedente punto a); c) effettua verifiche periodiche. Art 5 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 1. Nell ambito del Comune Responsabili del trattamento sono i Responsabili degli uffici e dei servizi. 2. La Giunta Comunale con delibera nomina i responsabili delle singole banche dati e può, comunque, designare un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti individuati nel precedente comma 1. Nel medesimo provvedimento possono essere indicati sostituti in caso di assenza o impedimento del Responsabile del trattamento. Art. 6 COMPITI DEL RESPONSABILE 1. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, così come disposto dall art. 8, comma 4, della legge 675/96. 2. A tal fine il Comitato di direzione provvede a predisporre un apposito documento in cui vengono specificati e formalmente suddivisi i compiti da assegnare ai Responsabili dei trattamenti. 3. In generale il Responsabile attenendosi alle istruzioni impartite: a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate a operatori appartenenti all unità organizzativa cui sovrintende; b) rispetto al proprio ambito gestionale designa per iscritto gli Incaricati al trattamento; c) impartisce agli Incaricati le istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

d) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente; e) partecipa all individuazione delle disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi; f) cura la comunicazione e la diffusione dei dati trattati all interno del rispettivo servizio; g) comunica tempestivamente in forma scritta alla Segreteria Rapporti con il Garante ogni questione rilevante ai fini della legge 675/96; h) provvede, per quanto attiene all istruttoria, in ordine alle richieste di cui art. 13 legge 675/96; i) cura la formazione e l'aggiornamento dei rispettivi Incaricati. 4. Il Comitato di direzione verifica periodicamente l operato degli Incaricati e l osservanza delle disposizioni. Art. 7 SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 1. Per Incaricato s intende l operatore che gestisce materialmente i dati personali sotto la diretta autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento. 2. Gli Incaricati sono designati per iscritto dal Responsabile del trattamento. La conoscenza di dati personali da parte dei medesimi non costituisce comunicazione ai fini dell applicazione della legge 675/96.

CAPO III IL TRATTAMENTO DEI DATI Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI 1. I trattamenti di dati personali possono essere svolti con o senza ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. 2. I dati devono essere trattati secondo le modalità indicate dall art. 9 della legge 675/96. 3. I dati trattati non devono eccedere le finalità istituzionali di cui all art. 1 del presente Regolamento. 4. In base al principio contemplato dall art. 18 della legge 241/90, è data facoltà ai Dirigenti di conservare i dati raccolti, anche quando ne sia esaurita l utilità per la quale sono stati trattati, rendendo gli stessi disponibili per ulteriori trattamenti. 5. A cura del Responsabile del trattamento sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza nel trattamento dei dati e l attendibilità dei dati inseriti. Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 1. Il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22, 1 comma, della Legge 675/96 è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di interesse pubblico perseguite, ovvero dal Garante per la protezione dei dati personali. 2. Per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico si intendono tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni o compiti ad esso attribuite o delegate dalla normativa statale e regionale, nonché quelle inerenti lo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili. 3. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, ai fini del trattamento dei dati sensibili, dal D. Lgs. 135/99, da altri atti aventi forza di legge e dal Garante. 4. Per agevolare l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D. Lgs. 135/99 e per consentire al Garante di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge 675/96 l'amministrazione: a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa; b) indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico e definisce le relative operazioni eseguibili;

c) verifica periodicamente il quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D. Lgs. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili. Art. 10 VERIFICHE E CONTROLLI 1. I Dirigenti provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni in materia di gestione dei dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti. 2. I Dirigenti presentano annualmente alla Giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D. Lgs. 135/99 e dal presente regolamento. 3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio i risultati delle verifiche sull'applicazione della Legge 675/96, del D. Lgs. 135/99 e del presente Regolamento. Art. 11 INFORMATIVA ALL INTERESSATO 1. A cura dei Dirigenti o di loro delegati viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all art. 10 della legge 675/96. 2. I Dirigenti favoriscono a tal fine l introduzione, anche in via elettronica, di modulistica ad hoc che contenga un breve prospetto informatico e, in caso di assenza di riferimenti normativi, dichiarazioni facoltative di consenso al trattamento. 3. L informativa non è obbligatoria se i dati raccolti sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero in esecuzione di obblighi derivanti da accordi o convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati. Art. 12 RAPPORTI CON IL GARANTE 1. Presso la Direzione Generale dell'ente è istituita la Segreteria per i Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali. 2. La Segreteria interagisce con il Garante in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di controlli o accessi da parte dell Autorità. 3. Il Responsabile del trattamento comunica tempestivamente in forma scritta alla Segreteria Rapporti con il Garante, affinchè provveda alle notificazioni o comunicazioni prescritte dalla legge 675/96, nel caso in cui si proceda a: a) nuovi trattamenti di dati personali intrapresi nel servizio, b) variazioni nel trattamento di dati in corso, c) cessazione del trattamento, d) trasferimento di dati personali diretto verso un Paese non appartenente all Unione Europea o trasferimento al di fuori del territorio nazionale di dati sensibili e/o dati relativi a provvedimenti indicati dall art. 24 legge 675/96.

Art. 13 SICUREZZA 1. Sino all entrata in vigore del regolamento di cui all art. 15, comma 2, della Legge 675/96, il Comitato di direzione individua sotto il profilo operativo le misure minime di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l integrità e la completezza dei dati anche al fine di prevenire. a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata; b) l accesso non autorizzato; c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o a regolamenti; d) la cessione e/o la distruzione dei dati in violazione delle disposizioni di legge dettale in materia di trattamento dei dati personali. 2. Nell ambito del proprio ufficio o servizio, il Responsabile del trattamento dei dati mette in atto le misure di sicurezza definite ai sensi del precedente 1 comma.

CAPO IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI Art. 14 RICHIESTA DI DATI ALL INTERNO DELL ENTE 1. All interno dell Ente la richiesta di informazioni relative a dati personali, da parte di soggetti diversi dagli Incaricati e dai Responsabili del trattamento, è consentita quanto per la specificità delle funzioni del richiedente tali informazioni siano indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell Ente, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 16, comma 4. 2. La richiesta dei dati dev essere debitamente motivata e rivolta al Responsabile del trattamento, il quale provvede a soddisfarla solo nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali. Art. 15 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI A SOGGETTI PUBBLICI 1. Il Comune, nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all identità personale delle persone fisiche, giuridiche e di ogni altro ente o associazione, favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e archivi di soggetti pubblici operanti nell ambito dell Unione Europea. 2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l utilizzo di reti di trasmissione di dati ad alta velocità. 3. La comunicazione e diffusione a soggetti pubblici è ammessa solo: a) se prevista da norme di legge o di regolamenti b) se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del richiedente oltre che per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune. In quest ultimo caso il soggetto richiedente deve indicare nella propria richiesta le finalità del trattamento e la necessità dei dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. c) se prevista da convenzioni o accordi di programma. 4. Nell ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma 3, la comunicazione dei dati al richiedente dev essere autorizzata dal Dirigente il quale può avvalersi della comunicazione al Garante, da effettuarsi nei modi previsti dall art. 7 commi 2 e 3 della legge 675/96 e contenente l indicazione della natura dei dati, la categoria degli interessati, le modalità e le finalità del trattamento. A tal fine il Dirigente deve prontamente informare la Segreteria Rapporti con il Garante della richiesta pervenuta affinchè si provveda alla comunicazione al Garante o, nel caso sia il richiedente stesso a procedere, deve accertare l avvenuta comunicazione.

Art. 16 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1. Rimane ferma la normativa regolamentare in tema di diritto di accesso. 2. Qualora l esercizio del diritto di accesso comporti la comunicazione di dati personali, è consentita solo la comunicazione di quei dati necessari a soddisfare il diritto stesso. 3. L eventuale comunicazione di dati sensibili, in assenza di apposita prescrizione di legge o di regolamento, avviene unicamente con apposita autorizzazione del Dirigente competente valutata la conformità alle disposizioni di cui alla legge 675/96. 4. L accesso ai dati personali da parte dei consiglieri ed amministratori comunali è consentito quando necessario all'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso amministratori e consiglieri assumono la diretta responsabilità in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 675/96, al D. Lgs. 135/99 e al presente regolamento. Art. 17 COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DI DATI A PRIVATI 1. Al di fuori delle ipotesi in cui sussiste in capo al richiedente il diritto di accesso, la comunicazione o diffusione di dati personali a privati è ammessa se prevista da norme di legge o di regolamento, da convenzioni o accordi di programma. In particolare la comunicazione o diffusione di dati sensibili o dei dati di cui all art. 24 della legge 675/96 è consentita solo se specificatamente autorizzata da espressa disposizione di legge o da apposito provvedimento del Garante. 2. Il richiedente deve avanzare al Sindaco richiesta scritta e motivata indicando le finalità per le quali i dati sono richiesti ed eventualmente le norme di legge o regolamento, le convenzioni o accordi di programma in base alle quali la stessa è avanzata, al fine di consentire all Amministrazione di valutare l ammissibilità o meno della richiesta. 3. In ogni caso il richiedente deve garantire di fare uso dei dati richiesti nel pieno rispetto della legge 675/96. 4. Nei casi in cui sussistono le ipotesi di cui al precedente comma 1, il Comune di Finale Ligure favorisce la divulgazione di dati aggregati anche in formato elettronico; in particolare il Comune di Finale Ligure favorisce la divulgazione di dati trattati in materia edilizia (concessioni, autorizzazioni, etc.). 5. L Amministrazione Comunale può chiedere che sia versato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. 6. Compete al Dirigente autorizzare la richiesta, valutata la conformità alle disposizioni di cui alla legge 675/96. 7. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati prevista dal precedente comma 1, è in generale esclusa la messa a disposizione o la consultazione esterna di dati personali in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, salvo esplicita autorizzazione del Titolare.

CAPO V DIRITTI DELL INTERESSATO Art. 18 DIRITTI DELL INTERESSATO 1. Le richieste per l esercizio dei diritti indicati all art. 13 della legge 675/96 devono essere presentate al Sindaco o al Responsabile del trattamento. 2. A tal fine è opportuno che l informativa contenga l indicazione dell ufficio presso il quale l interessato può presentare tale richiesta. 3. L interessato può delegare a terzi o ad associazioni di categoria l esercizio dei diritti di cui al 1 comma dell art. 13 legge 675/96, specificando la tipologia dei dati sui quali esercitare i diritti. In questo caso la delega dovrà essere autenticata, salvo che il Comitato di direzione non abbia previsto una diversa disciplina. 4. Tali diritti se riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse; in ogni caso l accoglimento di tale richiesta è rimesso al prudente apprezzamento del Dirigente di Settore, sentito eventualmente il Comitato di direzione. Art. 19 MODALITA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL INTERESSATO 1. La richiesta di esercizio dei diritti di cui all art. 13, comma 1, della Legge 675/96 dev essere scritta e motivata; va rivolta al Sindaco o al Responsabile del trattamento e deve contenere l indicazione delle banche dati alle quali l interessato intende accedere ed il diritto che si vuole esercitare. 2. Il Responsabile del trattamento che riceve la richiesta, se non sovrintende alla banca dati cui la richiesta si riferisce, deve trasmetterla immediatamente al Responsabile del trattamento competente. 3. Nel caso in cui la richiesta dell interessato riguardi più banche dati, ciascun Responsabile vi provvederà per quanto è di propria competenza. 4. L interessato può avanzare nuova richiesta dopo 90 giorni dalla precedente, salva l esistenza di giustificati motivi. Art. 20 EVASIONE DELLE RICHIESTE DELL INTERESSATO 1. Il Responsabile del trattamento competente provvede entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta a dare comunicazione all interessato relativamente alla stessa, salvo il diverso termine specificato nel Regolamento dei procedimenti amministrativi adottato dal Comune.

2. Nell ipotesi di cui all art. 13, comma 1, lett. c) punto 1 legge 675/96, l attestazione dell esistenza di dati personali e/o i dati stessi, sono comunicati all interessato previa identificazione dello stesso o di suo delegato secondo le modalità indicate dall art. 18, comma 3, del presente Regolamento. 3. L Amministrazione Comunale può chiedere che sia versato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, in ottemperanza dell art. 13, comma 2, legge 675/96 e nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all art. 33, comma 3, Legge 675/96. 4. Qualora la richiesta dell interessato non sia attuabile in virtù delle finalità istituzionali dell Ente, la comunicazione deve precisare il motivo del diniego ed essere sottoscritta dal Dirigente competente.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 21 RINVIO 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 675/96.