Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile



Documenti analoghi
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Codice penale militare e procedura penale militare

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Codice penale militare e Procedura penale militare

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

A Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull assicurazione militare

Codice penale svizzero

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sulla navigazione militare

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sull assicurazione malattie

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sull obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all ulteriore sviluppo dell esercito

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all ulteriore sviluppo dell esercito

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza del DDPS sul reclutamento

Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza sul personale federale

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità degli Svizzeri dell estero

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Codice civile svizzero

Legge federale sul programma di sgravio 2004

del 5 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Codice delle obbligazioni

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Codice penale svizzero

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI

Transcript:

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013 1, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 2002 2 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue: Art. 15 cpv. 5 5 I volontari che hanno compiuto i 65 anni sono prosciolti d ufficio dall obbligo di prestare servizio. Art. 16 cpv. 2 2 Non sono reclutate le persone soggette all obbligo di leva che: a. risultano intollerabili per l esercito a causa di una sentenza penale secondo l articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 3 ; b. non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui presentano segni esteriori tali da far ritenere ch esse siano potenzialmente violente. Titolo prima dell art. 27 Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 27 cpv. 2 bis 2bis Gli interventi per lavori di ripristino devono essere conclusi entro tre anni dall evento. I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per svolgere lavori di ripristino per al massimo 21 giorni all anno. In casi eccezionali, il termine e il limite temporale massimo possono essere prolungati. Il Consiglio federale definisce i criteri. 1 FF 2013 1801 2 RS 520.1 3 RS 510.10 2012-0526 187

Art. 27a cpv. 4 e 5 4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi. 5 Ex cpv. 4 Art. 28 Controlli 1 I Cantoni svolgono i controlli relativi ai militi di protezione civile. 2 L Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) vigila: a. sul rispetto dei limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2 bis, 27a capoverso 2 e 33 36, nonché del termine di cui all articolo 27 capoverso 2 bis ; b. sulla compatibilità dei lavori di ripristino di cui all articolo 27 capoverso 2 lettera b che non possono essere conclusi entro tre mesi dall evento e degli interventi di pubblica utilità di cui all articolo 27a capoverso 1 lettera b con lo scopo e i compiti della protezione civile. 3 I Cantoni informano previamente l UFPP in merito: a. ai lavori di ripristino che non possono essere conclusi entro tre mesi dall evento; b. agli interventi di pubblica utilità. 4 Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2 bis, 27a capoverso 2 e 33 36 sono superati, l UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi in questione e informa l Ufficio centrale di compensazione. 5 Se il termine di cui all articolo 27 capoverso 2 bis non è rispettato, l UFPP ordina al Cantone interessato di non effettuare i lavori di ripristino. 6 Se i lavori di ripristino o l intervento di pubblica utilità non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l UFPP ordina al Cantone interessato di non effettuarli o di procedere ai necessari adeguamenti. 7 Il Consiglio federale disciplina la procedura di vigilanza. Stabilisce in particolare i termini entro i quali l UFPP deve essere informato ai sensi del capoverso 3 e ordinare le misure di cui ai capoversi 4 6. Art. 33 Istruzione di base 1 I militi di protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono un istruzione di base di 10 19 giorni entro la fine dell anno in cui compiono i 26 anni. I militi cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamati a seguire un istruzione complementare di cinque giorni al massimo. 2 I militi di protezione civile incorporati senza istruzione di base nel personale di riserva possono essere chiamati a seguire tale istruzione entro la fine dell anno in cui compiono i 30 anni. 188

3 Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Assolvono l istruzione di base entro la fine dell anno in cui compiono i 30 anni. 4 Le persone che prestano volontariamente servizio di protezione civile assolvono l istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora una persona disponga già di un istruzione equivalente, il Cantone decide se essa deve assolvere l istruzione di base. Art. 34 Istruzione dei quadri 1 I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 15 24 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 10 12 giorni e dai Cantoni per 5 12 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi. 2 I militi cui si prevede di affidare un altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 5 12 giorni. Art. 35 Perfezionamento 1 I militi con funzioni di quadro o di specialista e i militi attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d impianto possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 12 giorni su un periodo di quattro anni. 2 Nell ambito del loro perfezionamento ai sensi del capoverso 1, i militi secondo l articolo 39 capoverso 2 possono essere convocati dai Cantoni per cinque giorni al massimo. I Cantoni si assumono i propri costi. Art. 36 cpv. 2 e 3 2 I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 19 giorni di corso. 3 I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista e i militi attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d impianto possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 12 giorni di corso. Art. 38 cpv. 2 2 L UFPP disciplina la convocazione ai servizi d istruzione e di perfezionamento secondo l articolo 39 capoverso 2. Art. 66b Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza 1 Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 189

2 Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni. Art. 72 cpv. 1 ter e 5 1ter Per vigilare sul rispetto dei limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2 bis, 27a capoverso 2 e 33 36, esso tratta i dati concernenti gli interventi dei militi della protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell esercito. 5 Concerne soltanto il testo tedesco II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 3 ottobre 2008 4 sui sistemi d informazione militari Art. 13 lett. k Il PISA serve all adempimento dei seguenti compiti: k. impedimento degli abusi in materia d indennità per perdita di guadagno, segnatamente tramite la vigilanza sul rispetto dei limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2 bis, 27a capoverso 2 e 33 36 della legge federale del 4 ottobre 2002 5 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Art. 14 cpv. 2 lett. b bis 2 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all obbligo di prestare servizio civile e all obbligo di prestare servizio di protezione civile: b bis. dati concernenti i servizi di protezione civile prestati; Art. 16 cpv. 1 lett. h, 1 bis e 2, frase introduttiva 1 Lo Stato maggiore di condotta dell esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti: h. all Ufficio centrale di compensazione, per impedire abusi in materia d indennità per perdita di guadagno. 1bis L Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati di cui al capoverso 1 lettera h alle casse di compensazione AVS competenti. 2 Concerne soltanto il testo tedesco 4 RS 510.91 5 RS 520.1 190

2. Legge del 25 settembre 1952 6 sulle indennità di perdita di guadagno Sostituzione di un espressione In tutta la legge l espressione «legge sull AVS» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l abbreviazione «LAVS». Art. 1a cpv. 1, 3 e 4 bis 1 Le persone che prestano servizio nell esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o c. che prestano servizio nell amministrazione militare. 3 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 7 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell ambito di interventi di pubblica utilità giusta l articolo 27a LPPC. 4bis Il diritto a un indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell età ordinaria di pensionamento ai sensi dell articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 8 sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Art. 11 cpv. 1, primo periodo 1 Per l accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS 9. Art. 20a Responsabilità 1 I Cantoni rispondono dei danni subiti dall ordinamento delle indennità per perdita di guadagno: a. per l inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33 36 LPPC 10 ; 6 RS 834.1 7 RS 520.1 8 RS 831.10 9 RS 831.10 10 RS 520.1 191

b. per l inosservanza di prescrizioni concernenti l autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC; c. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile. 2 Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine. 3 L Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 11 sulla procedura amministrativa. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013 Consiglio nazionale, 27 settembre 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2014 12. 2 La presente legge entra in vigore il 1 febbraio 2015. 17 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 11 RS 172.021 12 FF 2013 6323 192

Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 193

194