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Prot. n 0993_2003 Roma, 05/06/2003 Segretari Regionali e Territoriali CISL FPS Coordinatori Regionali CISL FPS Penitenziario Responsabili SAS ed R.S.U. Oggetto: D.L. sulla parametrazione stipendiale del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri. Il Decreto Legislativo sulla parametrazione stipendiale del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 29 maggio scorso, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2005 il sistema stipendiale, attualmente strutturato sui Livelli stipendiali, venga strutturato su Parametri stipendiali. Fino al 1 gennaio 2005 rimane in vigore il vecchio sistema. I livelli stipendiali vengono soppressi e lo stipendio è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e il parametro. Il valore del punto di parametro è di euro 149,15 annui lordi. I parametri stipendiali sono assegnati a ciascuna qualifica, secondo la TABELLA allegata, che riporta: alla colonna 1 le posizioni di provenienza; alla col. 2 le nuove posizioni derivanti dall introduzione dei parametri; alla col. 3 il totale del vecchio trattamento stipendiale, degli scatti e dell indennità integrativa speciale; alla col. 4 i parametri assegnati a ciascuna qualifica; alla col. 5 i nuovi stipendi che sostituiscono i vecchi trattamenti di cui alla colonna 3; alla col. 6 la differenza tra il nuovo ed il vecchio stipendio; alla col. 7 le anticipazioni per l'anno 2003; alla col. 8 le anticipazioni per il 2004. ESEMPI (vedi tabella): Lo stipendio annuo dell'agente scelto, con il vecchio sistema, veniva determinato dallo stipendio del V livello corrispondente a euro 8.776,59 più uno scatto, più l'indennità integrativa speciale, per un totale di 15.314,88 euro. Con il nuovo sistema, queste voci vengono sostituite da un unico stipendio che si ottiene dal prodotto tra il punto di parametro, corrispondente a 149, 15 euro, ed il parametro attribuito alla qualifica, 104,50. punto di parametro parametro Stipendio annuo dell'agente scelto 149,15 X 104,50 = 15.586,18 euro Lo stipendio annuo del sovrintendete, con il vecchio sistema, veniva determinato dallo stipendio del VI livello corrispondente a euro 9.675,07 più uno scatto, più l'indennità integrativa speciale, per un totale di

16.288,99 euro. Il nuovo sistema gli attribuisce il parametro 116,25. Ripetendo il precedente procedimento si ottiene: Punto di parametro parametro Stipendio annuo del Sovrintendente 149,15 X 116,25 = 17.338,69 euro Attribuzione del Parametro L'attribuzione del parametro avviene in base: a) alla qualifica rivestita al 1 gennaio 2005; b) alla posizione di provenienza alla stessa data individuata nella tabella (colonna 1). La TABELLA allegata nella colonna 1 riporta le Posizioni di Provenienza, cioè le posizioni ricoperte al 1.1.2005. Ciascuna posizione corrisponde ad una Nuova posizione derivante dall'introduzione dei Parametri (colonna 2). Questa, a sua volta, corrisponde al Parametro assegnato (colonna 4). ESEMPI: 1) La posizione di provenienza di agente (colonna 1), corrisponde alla nuova posizione di agente (colonna 2) ed al parametro 101,25 (colonna 4); 2) la posizione di provenienza di Assistente capo con meno di 16 anni di servizio e meno di 4 anni nella qualifica (colonna 1), corrisponde alla nuova posizione di Assistente capo (colonna 2) ed al parametro 111,50 (colonna 4); 3) la posizione di provenienza di Assistente capo con più di 16 anni di servizio e più di 4 anni nella qualifica (colonna 1), corrisponde alla nuova posizione di Assistente capo con 8 anni nella qualifica (colonna 2) ed al parametro 113,50 (colonna 4); 4) la posizione di provenienza di Ispettore superiore con meno di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e NON DESTINATARIO dello scatto d. lgs. 76/2001 (colonna 1), corrisponde alla nuova posizione di Ispettore superiore (colonna 2) ed al parametro 133,00 (colonna 4); 5) la posizione di provenienza di Ispettore superiore meno di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e MA DESTINATARIO dello scatto d. lgs. 76/2001 (colonna 1), corrisponde alla nuova posizione di Ispettore superiore con 8 anni nella qualifica (colonna 2) ed al parametro 135,50 (colonna 4); - Sullo STIPENDIO confluiscono lo stipendio di livello, l'indennità Integrativa Speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, gli emolumenti pensionabili previsti dalle leggi 85/97 e 356/2000. Non confluiscono nello stipendio parametrale la RIA, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli suddetti (queste voci, cioè, non vengono modificate dal nuovo Decreto Legislativo). - Il conglobamento dell'indennità Integrativa Speciale non modifica la base pensionabile. - Gli aumenti stipendiali derivanti dai contratti, a decorrere dal biennio 2004-2005 si effettueranno aumentando il valore del punto di parametro. - Nel caso di accesso a qualifiche superiori che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato viene attribuito un assegno personale riassorbibile all'atto della promozione alla qualifica superiore, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello spettante in base al nuovo parametro. - la quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1 gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione. - Dopo il 1 gennaio 2005 la RIA non viene più rivalutata

ANTICIPAZIONI Anno 2003 - Al personale in servizio al 1 gennaio 2003 è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'anticipazione stipendiale riportata nella colonna 7. Anno 2004 - Al personale in servizio al 1 gennaio 2004 è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'anticipazione stipendiale riportata nella colonna 8. Ispettori capo che maturano 10 anni di anzianità nella qualifica A decorrere dal 1.1.2005 agli ispettori capo che maturano 10 anni di anzianità nella qualifica, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori (parametro 133,00), riassorbito all'atto della promozione alla qualifica superiore Le disposizioni anzidette si riferiscono al personale di tutti i Corpi. Quelle che seguono, invece, sono destinate al solo personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo che rivestivano tali qualifiche alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 28.2.2001, n. 76 (13 aprile 2001), in servizio al 1 gennaio 2005, che maturano a decorrere da tale data 4 anni di effettivo servizio nella qualifica, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro rispettivamente previsto per l'assistente capo e il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica (parametri 113,50 e 122,50) Es: Sovrintendente capo con decorrenza della qualifica dal 25 febbraio 2001 - Al 1.1.2005 gli verrà assegnato il parametro 120,25. Al 25 febbraio 2005 passerà al parametro 122,50. Assistente capo dal 25 febbraio 2001 - Al 1.1.2005 gli verrà assegnato il parametro 111,50. Al 25 febbraio 2005 passerà al parametro 113,50. Lo stesso parametro (113,50 e 122,50) è attribuito con decorrenza 1.1.2005 rispettivamente agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che rivestivano tali qualifiche alla data di entrata in vigore del D. Lgs 28.2.2001, n. 76 (13 aprile 2001) che hanno già maturato al 1.1.2005 quattro anni di servizio nella qualifica, indipendentemente dai requisiti soggettivi (condotta etc). ESEMPI: 1) Sovrintendente capo con decorrenza della qualifica dal 31 dicembre 2000 - Al 1.1.2005 gli verrà assegnato il parametro 122,50, in quanto a tale data ha già maturato 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. 2) Assistente capo con decorrenza della qualifica dal 31 dicembre 2000 - Al 1.1.2005 gli verrà assegnato il parametro 113,50, in quanto a tale data ha già maturato 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. Parametro previsto per l'ispettore superiore con 8 anni di qualifica (135,50) - Il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, matura il parametro previsto per l'ispettore superiore con 8 anni di qualifica (parametro 135,50) rispettivamente dopo 2,3,4,5,6 e 7 anni di permanenza nella qualifica.

ESEMPI: - 1) Ispettore superiore con decorrenza 1 novembre 2003 - Al 1 novembre 2005 conseguirà il parametro 135,50, previsto per l'ispettore superiore con otto anni nella qualifica. 2) Ispettore superiore con decorrenza 1 novembre 2004 - Al 1 novembre 2007 conseguirà il parametro 135,50, previsto per l'ispettore superiore con otto anni nella qualifica. - 3) Ispettore superiore con decorrenza 1 novembre 2007 - Al 1 novembre 2013 conseguirà il parametro 135,50, previsto per l'ispettore superiore con otto anni nella qualifica. - Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1 gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 21, comma 3, del d. lgs. 76/2001 ESEMPIO: Ispettore superiore con decorrenza della qualifica dal 2 settembre 2002. Avrebbe dovuto maturare lo scatto aggiuntivo dopo un anno di anzianità nella qualifica, ma non lo ha maturato per carenza dei requisiti soggettivi previsti (giudizio complessivo, etc). Al 1 gennaio 2005 conseguirà il parametro 135,50, previsto per l'ispettore superiore con otto anni nella qualifica. Parametro previsto per l'ispettore superiore sostituto commissario (139,00) - Agli ispettori superiori che hanno conseguito tale qualifica in data anteriore al 13 aprile 2001, e che assumono a decorrere dal 1.1.2005 la denominazione di sostituto commissario, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro apicale del ruolo degli ispettori (parametro 139). - Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, l'anzianità nella qualifica necessaria ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di "sostituto commissario è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente al 13 aprile. - A decorrere dal 1 gennaio 2005, il comma 1 dell'art. 30-quater del d. lgs. 443/92 è modificato. L'ammissione a domanda alla selezione per titoli per l'assunzione della denominazione di sostituto commissario avviene dopo 15 anni nella qualifica di ispettore superiore. Secondo la precedente disciplina, invece, l'ammissione avveniva con la seguente modalità; a) dopo 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore, qualora in possesso dei requisiti soggettivi, veniva maturato uno scatto aggiuntivo; b) dopo ulteriori 8 anni di servizio nella qualifica veniva maturata l anzianità necessaria per l ammissione alla selezione per titoli.

TABELLA