dossier CACCIA IN DEROGA normativa e giurisprudenza comunitaria statale e regionale CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE



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dossier CACCIA IN DEROGA normativa e giurisprudenza comunitaria statale e regionale CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

redatto a cura della segreteria della quarta commissione consiliare dr Francesco Brichese Paola Agnesini e Cristina Busetto 2

Presentazione Il presente lavoro, predisposto nell ambito degli obiettivi gestionali per il 2007 della segreteria della IV commissione consiliare, ha lo scopo di fornire un supporto informativo di accompagnamento all esame dei progetti di legge in materia di caccia in deroga (PDL nn. 166 e 251). Con tale espressione ci si riferisce alla facoltà concessa agli stati membri dall articolo 9 della direttiva 79/409 di derogare al divieto generale di cacciare le specie protette. Si tratta di un potere di deroga esercitabile in via eccezionale e solo nel caso in cui non esista un altra soluzione soddisfacente. La Regione Veneto, nell ambito delle modalità applicative definite dalla legge statale 221/2002 di recepimento, ha esercitato tale potere, approvando la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17, poi abrogata dalla vigente legge regionale 12 agosto 2005, n. 13. A giudizio della Commissione delle Comunità europee, che esercita il potere di vigilanza e adotta le eventuali sanzioni, la Regione Veneto non ha rispettato i principi e le condizioni stabilite dall articolo 9 della direttiva e ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana. In particolare, le violazioni contestate risultano essere: 1. pre-individuazione delle specie oggetto di deroga; 2. pre-indicazione delle quantità di esemplari oggetto di abbattimento; 3. indifferente riferimento a ragioni di prevenzione di danni alle colture ( lettera a) ) o alla caccia di piccole quantità ( lettera c) ); 4. omissione della verfica di soluzioni alternative soddisfacenti e dei soggetti che sono autorizzati ad applicare le deroghe; 5. l aver trascurato il protocollo d intesa siglato nell ambito della Conferenza Stato-regioni. Con il PDL 251, la Giunta regionale intende modificare la vigente legislazione regionale sulla caccia in deroga al fine di conformarsi alla direttiva e interrompere il processo di rinvio a giudizio davanti alla Corte di Giustizia. 3

Infine, oltre a compendiare i riferimenti normativi comunitari e statali, si è ritenuto utile fare una ricognizione anche della legislazione regionale emanata in materia da alcune regioni. 4

INDICE Normativa comunitaria Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979.... 6 Normativa statale L. 11 febbraio 1992, n. 157.... 8 Normative regionali BASILICATA... 10 L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.... 10 LAZIO... 12 L.R. 2 maggio 1995, n. 17 (1).... 12 LIGURIA... 14 L.R. 31 ottobre 2006, n. 35.... 14 LOMBARDIA... 18 L.R. 3 agosto 2005, n. 13.... 18 PUGLIA... 23 L.R. 25 agosto 2003, n. 16.... 23 SARDEGNA... 26 L.R. 13-2-2004 n. 2... 26 TOSCANA... 27 L.R. 16 novembre 2006, n. 54... 27 L.R. 30 settembre 2005, n. 57.... 30 VENETO... 32 L.R. 12 agosto 2005, n. 13 (1).... 32 Parere motivato commissione CE... 34 5

Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979. Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979. Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997. OMISSIS Articolo 9 1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni: a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, - nell'interesse della sicurezza aerea, - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, - per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2. Le deroghe dovranno menzionare: - le specie che formano oggetto delle medesime, - i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte, - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, - i controlli che saranno effettuati. 3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. 4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le

conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito. OMISSIS 7

L. 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 11-quaterdicies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 9 settembre 2002, n. 291/E; - Ministero dell'interno: Circ. 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97; - Ministero delle finanze: Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 20 febbraio 1996, n. 1637. OMISSIS 19-bis.- Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli àmbiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini 1. 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere 1 Il presente comma era stato modificato dall'art. 7, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge 8

comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione 2. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE 3. 5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE 4. OMISSIS 2 Vedi nota 1 3 Vedi nota 1 4 Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239). 9

BASILICATA L.R. 9 gennaio 1995, n. 2. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Pubblicata nel B.U. Basilicata 12 gennaio 1995, n. 4. Per il regolamento attuativo degli Istituti faunistico-venatori previsti dalla presente legge vedi la Delib.C.R. 12 maggio 1997, n. 589 e Delib.G.R. 20 aprile 2000, n. 957. OMISSIS Art.30-bis - Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE. 1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 10

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva n. 79/409/CEE che devono menzionare le specie prelevabili che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzato, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono definiti dalla Regione, di intesa con gli Àmbiti territoriali di caccia (A.T.C.) 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'infs, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'art. 19-bis L. n. 221/2002 5 (16). OMISSIS 5 Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 7 maggio 2003, n. 14 11

LAZIO L.R. 2 maggio 1995, n. 17 (1). Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio (2). (1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 maggio 1995, n. 15, S.O. n. 4. (2) Vedi, anche, il D.P.G.R. 8 agosto 2000, n. 606. ART. 2 OMISSIS OMISSIS 3-bis. La Giunta regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il prelievo in deroga secondo le modalità di cui all'articolo 35-bis. 6 OMISSIS Art. 35-bis Modalità di attuazione dei prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9 della dir. 79/409/CEE e successive modifiche. 1. La Giunta regionale, sentito l'infs e l'osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 18 autorizza, nei casi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, il prelievo a carico della specie passero (passer italiae), storno (sturnus vulgaris) e passera mattugia (passer montanus). 2. Il prelievo di cui al comma 1 è consentito, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi a persona, a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 e con i mezzi di cui all'articolo 21, comma 1. 3. Le province determinano le circostanze di tempo e di luogo nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo di cui al comma 1, recependo le indicazioni dell'osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 18 e sentito l'infs. 4. Solo le persone iscritte negli ATC della Regione Lazio possono effettuare il prelievo di cui al comma 1. A tali persone le province rilasciano un apposito modulo su cui devono essere obbligatoriamente riportati i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi e agli orari in cui si è effettuato il prelievo, nonché 6 Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 gennaio 2002, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come prevede l'art. 5 della stessa legge 12

alle specie e alle quantità prelevate; in caso di mancata compilazione del menzionato modulo i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al prelievo di cui al comma 1 e incorrono altresì nelle sanzioni previste dalla vigente normativa. Entro il 20 marzo di ogni anno il modulo compilato deve essere riconsegnato alla provincia competente ai fini dei rilevamenti statistici. 5. I dati raccolti attraverso l'elaborazione dei moduli di cui al comma 4 costituiscono materiale per l'informativa di cui al comma 6, al fine di studiare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1. 6. Entra il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla Commissione dell'unione Europea e all'infs, allo scopo dì verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1 con le prescrizioni della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, una relazione avente ad oggetto le informazioni sull'attuazione del prelievo di cui al comma 1. 7. La Giunta regionale, su richiesta dell'osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 18 e sentito l'infs, può sospendere o limitare il prelievo di cui al comma 1 quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo stesso 7(. OMISSIS 7 Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 30 gennaio 2002, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come prevede l'art. 5 della stessa legge 13

LIGURIA L.R. 31 ottobre 2006, n. 35. Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale. Pubblicata nel B.U. Liguria 2 novembre 2006, n. 16, parte prima. Capo I - Deroghe Art. 1 - Finalità. 1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4 e degli articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 Deroghe. 1. La Regione Liguria può adottare quale provvedimento di carattere eccezionale apposite deroghe di durata non superiore ad una stagione venatoria, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica; b) nell'interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento; f) ai fini del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; g) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità nei limiti assegnati alla Regione. 2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'articolo 19-bis della legge n. 157/1992 e successive modifiche. 14

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della presente legge, le deroghe adottate per le ragioni di cui al comma 1, lettera g) sono vietate nelle Zone di protezione speciale (ZPS). Art. 3 Contenuto e procedure delle deroghe. 1. La Regione, previo parere obbligatorio dell'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere autorizzati, entro quali limiti e da quali persone, adotta direttamente le deroghe di cui all'articolo 2, comma 1, per le ragioni di cui alle lettere a), b), e), g) e, su richiesta motivata e documentata delle Province, adotta le deroghe per le ragioni di cui alle lettere c), d) e f). 2. Ai fini dell'adozione, le deroghe dovranno indicare: a) le specie che formano oggetto del prelievo in deroga; b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie; e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto. 3. Le deroghe di cui all'articolo 2, comma 1, adottate per le ragioni di cui alla lettera g) non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica delle popolazioni oggetto del prelievo. Tale diminuzione è accertata dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o da istituti scientifici riconosciuti. Art. 4 Prelievo. 1. La Regione individua i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga di cui all'articolo 2, comma 1. 2. I prelievi in deroga di cui all'articolo 2, comma 1, adottati per le ragioni di cui alle lettere c) e g) sono certificati dall'apposita scheda di prelievo approvata dalla Regione, rilasciata ai soggetti autorizzati dalle Province anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini. I capi abbattuti dovranno essere segnati sull'apposita scheda al momento della raccolta. 3. I soggetti autorizzati riconsegnano la scheda di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno alle Province competenti per territorio. Le Province, entro il 30 aprile successivo, inviano i dati elaborati alla Regione. Art. 5 Sospensione del prelievo. 15

1. La Regione può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga. 2. Limitatamente alle deroghe attivate per le ragioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Regione sospende il prelievo venatorio quando accerta che il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalità con cui viene effettuato tale accertamento. Nelle more dell'approvazione delle modalità di accertamento non possono essere attivate deroghe per le ragioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). Art. 6 Relazione informativa. 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, al Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro delle Politiche Europee, nonché all'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge. Tale relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Capo II - Zone di protezione speciale Art. 7 Misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale. 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di: a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana; b) svolgere attività di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria; d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici; e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi; f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione; g) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythytia fuligula). 2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per consentire la coerente applicazione della direttiva 79/409/CEE nelle aree ZPS. 16

Capo III - Vigilanza e sanzioni Art. 8 Controlli. 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge n. 157/1992. Art. 9 Sanzioni. 1. La mancata restituzione della scheda di prelievo entro i termini previsti dall'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione relativa alla mancata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Capo IV - Norme finali Art. 10 Abrogazione di norme. 1. La legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), così come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 31, è abrogata. 2. Il comma 2-bis dell'articolo 9 della legge regionale n. 29/1994 è abrogato. Art. 11 Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 17

LOMBARDIA L.R. 3 agosto 2005, n. 13. Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006. (1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 agosto 2005, I S.O. al B.U. 1 agosto 2005, n. 31. Art.1 - Disposizioni generali. 1. La presente legge, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, con riferimento alla stagione venatoria 2005/2006, l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conformandosi alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga. 3. Le province, entro il 15 maggio 2006, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 157/1992, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle province. 5. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'infs, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari. Art.2 Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola. 1. Per la stagione venatoria 2005/2006, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla montifringilla), al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di 18

esemplari appartenenti alle popolazioni delle specie sopra indicate, che non rientrano tra le specie a rischio, in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione nell'areale europeo. 2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato A alla presente legge: a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); b) il prelievo è consentito, per il fringuello, dall'1 ottobre 2005 al 19 novembre 2005 e, per la peppola, dal 15 ottobre 2005 al 30 novembre 2005; c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso; d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuelli e pep-pole i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2005, in numero non superiore a sedicimila unità, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso; e) a cura delle province, è fatta menzione del divieto di prati-care la caccia in deroga a fringuelli e peppole sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l'opzione di caccia successivamente al 30 giugno 2005; f) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato non può essere superiore rispettivamente a cinque fringuelli o a cinque peppole; il prelievo massimo giornaliero di fringuelli e peppole per cacciatore non può essere complessivamente superiore a cinque esemplari; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato non può essere superiore a trentacinque fringuelli e a dodici peppole ed il prelievo massimo complessivo non può essere superiore a cinquecentosessantanovemilacinquecentoquarantasette (569.547) fringuelli e a duecentoseimilanovecentonove (206.909) peppole; g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati; h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4. 3. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie fringuello e peppola, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province. Art.3 - Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'italia, passera mattugia e storno. 1. Per la stagione venatoria 2005/2006, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'italia (Passer domesticus x italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell'articolo 19

9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. La Regione, su richiesta motivata delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso. 2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate e riassunte nell'allegato B alla presente legge: a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della L.R. n. 26/1993; b) per il passero d'italia, la passera mattugia e lo storno il prelievo è consentito dal 18 settembre 2005 al 19 novembre 2005; c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante; d) sono autorizzati a effettuare il prelievo esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia nella zona di minor tutela delle province di Sondrio e Como; e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque passeri d'italia, cinque passere mattugie e dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a venti passeri d'italia, venti passere mattugie e cinquanta storni; f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo; g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4. 3. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie passero d'italia, passera mattugia, e storno, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province. 8 ( Art.4 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Allegato A 8 Si veda la Delib.G.R. 14 settembre 2005, n. 8/638, Limitazione del prelievo venatorio in deroga delle specie passero d'italia, passera mattugia e storno. 20

(Articolo 2, comma 2) Scheda riassuntiva del prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello e peppola per la stagione venatoria 2005/2006 Specie Mezzi e metodi di prelievo Periodo di prelievo Luogo del prelievo N. max. capi prelevabili giornalmente da ogni cacciatore [*] N. max. capi prelevabili nel periodo consentito da ogni cacciatore Friguello Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/1993; caccia da appostamento fisso 1/10-9/11 Appostamenti fissi sull'intero territorio regionale 5 35 Peppola Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/1993; caccia da appostamento fisso 15/10-30/11 Appostamenti fissi sull'intero territorio regionale 5 12 [*] Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992, il numero giornaliero complessivo di fringuelli e peppole prelevabili da ogni cacciatore non deve essere superiore a cinque. Specie Soggetti autorizzati al prelievo Prelievo massimo complessivo Autorità preposta a convalidare le condizioni di attuazione delle deroghe Controlli vigilanza e Fringuello Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30/06/2005, hanno acquisito l'opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso (max. 16.000) 569.547 INFS Art. 48 L.R. n. 26/1993 e art. 27, comma 2 L. n. 157/1992 Peppola Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30/06/2005, hanno acquisito l'opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso (max. 16.000) 206.909 INFS Art. 48 L.R. n. 26/1993 e art. 27, comma 2 L. n. 157/1992 Allegato B (Articolo 3, comma 2) Scheda riassuntiva del prelievo venatorio in deroga delle specie passero d'italia, passera mattugia e storno per la stagione venatoria 2005/2006 Specie Mezzi e metodi di Periodo massimo Luogo del N. max. capi N. max. capi 21

prelievo di prelievo autorizzabile prelievo prelevabili giornalmente da ogni cacciatore prelevabili nel periodo consentito da ogni cacciatore Passero d'italia Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/1993 18/09-19/11 ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e Como 5 20 Passera Mattugia Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/1993 18/09-19/11 ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e Como 5 20 Storno Mezzi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/1993 18/09-19/11 ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e Como 10 50 Specie Soggetti autorizzati al prelievo Autorità preposta a convalidare le condizioni di attuazione delle deroghe Controlli vigilanza e Passero d'italia Cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zone di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como INFS Art. 48 L.R. n. 26/1993 e art. 27, comma 2 L. n. 157/1992 Passera Mattugia Cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zone di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como INFS Art. 48 L.R. n. 26/1993 e art. 27, comma 2 L. n. 157/1992 Storno Cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zone di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como INFS Art. 48 L.R. n. 26/1993 e art. 27, comma 2 L. n. 157/1992 22

PUGLIA L.R. 25 agosto 2003, n. 16. Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221. Pubblicata nel B.U. Puglia 29 agosto 2003, n. 99. Vedi la Delib.G.R. 28 ottobre 2004, n. 1612 che ha approvato l'ipotesi di provvedimento che disciplina il prelievo in deroga, per l'annata 2004/2005. Art.1 - Finalità. 1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, disciplina il prelievo in deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 e ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva. Art.2 - Prelievo in deroga. 1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture e all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, con le modalità e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris), passero (passer italiae), cormorano (pholacrocorax carbo) e taccola (corvus monedula). 2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori residenti nella Regione Puglia iscritti agli Àmbiti territoriali di caccia (A.T.C.) o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie istituite in Puglia. 3. I limiti massimi giornalieri e stagionali di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A della presente legge. 4. Ulteriori modalità di prelievo saranno disciplinate dal calendario venatorio regionale, sentito l'osservatorio faunistico regionale o l'istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). Art.3 --Controlli. 1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. 2. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27. 23

3. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1998, con le sanzioni ivi previste, nonché con i compiti e i poteri di cui alla stessa legge regionale e relativo regolamento di attuazione. Art.4 - Limitazione dei poteri. 1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito l'osservatorio faunistico regionale o l'i.n.f.s., adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo. Art.5 - Attuazione. 1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'i.n.f.s. una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge. 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento attuerà il regime di deroga di cui alla presente legge nel rispetto delle relative modalità e termini. Allegato A Limiti e archi temporali per il prelievo in deroga SPECIE Limite massimo Limite massimo di prelievo di prelievo TEMPI giornaliero per cacciatore per stagione venatoria Stagione venatoria Capi per cacciatore - Capi STORNO (Sturnus Vulgaris) 20 200 dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio PASSERO (Passer italiae) 10 100 dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre CORMORANO (Phalacrocorax carbo) 02 20 dalla terza domenica di 24

settembre fino al 31 dicembre TACCOLA (Corvus monedula) 02 20 dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre 25

SARDEGNA L.R. 13-2-2004 n. 2 Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221. Pubblicata nel B.U. Sardegna 13 febbraio 2004, n. 5. OMISSIS Art. 2 Considizioni per il prelievo in deroga 1. L'Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga esclusivamente per le finalità richiamate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CE. Il prelievo in deroga è disposto sulla base della verifica da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica del rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo citato. 2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui allo stesso comma 1, dispone la cessazione dell'attività di prelievo 9. 9 Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 18, L.R. 11 maggio 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Condizioni per il prelievo in deroga. 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sentito l'assessore regionale dell'agricoltura, con proprio decreto consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deroga di specie omeoterme che per la loro consistenza provocano gravi danni alle colture agricole in atto, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della legge n. 221 del 2002, e dell'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche. Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo.». 26

TOSCANA L.R. 16 novembre 2006, n. 54. Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Pubblicata nel B.U. Toscana 22 novembre 2006, n. 34, parte prima. Art.1 - Finalità. 1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221. 2. La presente legge ha anche il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'articolo 4 della L. n. 157/1992. Art.2 - Condizioni per il prelievo in deroga. 1. Per rispondere alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi indicati all'articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana. Art.3 - Modalità del prelievo in deroga dello storno. 1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno, con i mezzi di cui all'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori residenti in Toscana. 2. È ammesso il prelievo di venti esemplari al giorno con un massimo di cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria. 3. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina. 4. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti. Art.4 - Tempi e luoghi del prelievo in deroga. 27

1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2006. 2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia. Art.5 - Divieti. 1. È vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge. Art.6 - Controlli. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della L.R. n. 3/1994. 2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 3/1994. 3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della Dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno. Art.7 - Sospensione del prelievo. 1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'infs o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo. Art.8 - Cattura di uccelli selvatici a fine di richiamo. 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2006, di uccelli appartenenti alle specie cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie così come risulta dall'allegato A alla presente legge. 2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 15,00 a soggetto. 3. L'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal 18 novembre al 31 dicembre 2006. 28

4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l'attività di cattura. Art.9 - Vigilanza e controllo. 1. La vigilanza e il controllo sull'attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all'articolo 51 della L.R. n. 3/1994. 2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2007 all'infs e al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dai singoli impianti di cattura. Art.10 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Allegato A Impianti di cattura e contingente massimo di uccelli da catturare a scopo di richiamo. Scarica il file 29

L.R. 30 settembre 2005, n. 57. Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Pubblicata nel B.U. Toscana 5 ottobre 2005, n. 38, parte prima. Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.) Art. 2 - Condizioni per il prelievo in deroga. 1. Per rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della Dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie fringuello, con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi indicati all'articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della Dir. 79/409/CEE. Art. 3 - Modalità del prelievo in deroga del fringuello. 1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali, è consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui all'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati e residenti in Toscana, nell'ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali e per un numero massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle quantità indicate. 2. È ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di venti capi complessivi per l'intera stagione venatoria. 3. L'autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria fino al raggiungimento di quarantamila autorizzazioni. 4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale nell'apposita pagina subito dopo ogni singolo abbattimento. 30

Art. 4 - Tempi e luoghi del prelievo in deroga. 1. Il prelievo del fringuello è consentito dal 9 ottobre al 13 novembre 2005. Sono previste quindici giornate complessive per l'intero periodo da utilizzare rispettando il limite delle tre giornate settimanali e i quantitativi indicati all'articolo 3, comma 2. 2. Il prelievo non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia. Art. 5 - Divieti. 1. È vietato l'uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs. 2. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati. Art. 6 - Controlli. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della L.R. n. 3/1994. 2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 3/1994. 3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della Dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga del fringuello. Art. 7 - Sospensione del prelievo. 1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'infs o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2 o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo. Art. 8 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 31

VENETO L.R. 12 agosto 2005, n. 13 (1). Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE". Pubblicata nel B.U. Veneto 16 agosto 2005, n. 77. Art.1 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché nell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e nell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE", con la presente legge. 2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente Commissione consiliare, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale. Art.2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva 79/409/CEE. 1. Sono autorizzati, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva 79/409/CEE, i prelievi venatori in deroga di capi appartenenti alle specie: storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo), tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs). 32