COMUNICAZIONE AD AGID DELLE BASI DATI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



Documenti analoghi
Comunicazione ad AgID delle Basi di dati e degli applicativi che le utilizzano

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dematerializzazione: lo stato attuale della normativa

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

OGGETTO: Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica- Circolare interpretativa

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Comune di Padova. Regolamento per il direct marketing da parte del Comune di Padova

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Software Servizi Web UOGA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Istituto Nazionale di Statistica Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

1) QUANDO E ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DEL 18 GIUGNO 2009, N. 69? E entrata in vigore il 4 luglio 2009

Interoperabilità dei Protocolli Informatici delle pubbliche amministrazioni lucane

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

Normativa. Da sito FatturaPA:

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE

Posta Elettronica Certificata

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Procedura di convenzionamento e attivazione tirocini Banca Dati St@ge

Manuale d uso del Sistema di e-procurement

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014

PILLOLE DI PAR CONDICIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

OGGETTO: Procedure di Iscrizione e Variazione Azienda operanti su web INTERNET e INTRANET. Implementazione delle applicazioni con nuove funzionalità.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

PER IL RILASCIO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II PER FINI ISTITUZIONALI

Conservazione elettronica della fatturapa

Edok Srl. FatturaPA Light. Servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Brochure del servizio

Manuale Attivazione Imprese

Guida all inserimento dei dati Versione 1.1 (Giugno 2015)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SUAP. Tipologia Il Comune esercita le funzioni inerenti il SUAP in associazione con altri Comuni e non e' capofila

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Accreditamento al SID

IL DIRETTORE GENERALE

137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015

N. I / 2 / /2002 protocollo

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N.11/E. Roma, 13 febbraio 2013

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura. (L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Integrazione al Manuale Utente 1

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

COMUNE DI BOVEZZO Provincia di Brescia

Circolare N. 149 del 12 Novembre 2014

LORO SEDI. Esclusione dell uso del fax per la trasmissione di documenti tra PA Prima applicazione: le richieste di visite fiscali

Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo

Ministero dello Sviluppo Economico

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE PREMESSE

Riammissione degli enti esclusi dal 5 per mille 2006 e 2007

Allegato A REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Comune di Lograto. Provincia di Brescia

Benvenuti alla SESSIONE INFORMATIVA SULLA VERIFICA ALBO ON LINE

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

REGIONE TOSCANA OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex L.R. 38/07) SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex D.Lgs.

Oggetto Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi 1.

Oggetto: I nuovi servizi Conservazione Fiscale Online e FatturaPA Online

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011

GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2012

COMUNE DI BARASSO (Provincia di Varese)

FATTURA PA: Fatturazione elettronica obbligatoria verso PP.AA.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013

Protocollo Informatico (D.p.r. 445/2000)

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

La fattura elettronica. 27/03/2015

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Codice partner: Profilo di segnalazione: All attenzione del legale rappresentante

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Fatturazione elettronica PA Nota informativa per i fornitori

Fatturazione Elettronica PA Specifiche del Servizio

Comunicazione spese mediche entro il 31.01

Determinazione n. 64 del 24 novembre 2015

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Transcript:

COMUNICAZIONE AD AGID DELLE BASI DATI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 l'11 agosto u.s., obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) di comunicare all'agenzia per l'italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Tale comunicazione deve avvenire entro il 18 settembre 2014 (trentesimo giorno dall entrata in vigore). L Agenzia per l Italia Digitale ha messo a punto una procedura on line che a partire dal 1 settembre 2014 consentirà a tutti i soggetti interessati di trasmettere, in modo semplice, l elenco delle basi dati in loro possesso. Infatti, la trasmissione tempestiva e puntuale dell elenco delle basi dati è adempimento cruciale per l intero processo di digitalizzazione della PA italiana. Si tratta di informazioni che non servono solo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma sono necessarie alla realizzazione di un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa. La comunicazione dell elenco delle basi dati rappresenta quindi uno snodo di centrale importanza per l attuazione di numerose disposizioni del CAD e dell Agenda Digitale Italiana. È quindi importante che i dati trasmessi ad AgID siano il più possibile completi ed aggiornati. Pertanto, nell ottica di supportare le amministrazioni e facilitare il processo, l Agenzia ha altresì predisposto le seguenti FAQ di ordine generale contenenti chiarimenti sull adempimento richiesto. Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 Frequently Asked Questions Avvertenze: Nell'ottica di un miglioramento continuo delle informazioni che seguono, anche in considerazione delle richieste di chiarimento fatte dagli interessati, le FAQ saranno di volta in volta aggiornate. Si prega pertanto di tenere conto della data di ultimo aggiornamento evidenziata di seguito. Inoltre, considerato anche l'elevato numero di utenti, si raccomanda di porre preventivamente attenzione alle FAQ e sfruttare le potenzialità di questo strumento di condivisione prima di effettuare apposite richieste di informazione. Aggiornamenti: 03 settembre 2014 - ore 17:00 (modifiche alle FAQ n. 1 e 3, aggiunta FAQ n. 8) 08 settembre 2014 - ore 14:00 (aggiunte FAQ n. 8, 9 e 10) 10 settembre 2014 - ore 16:45 (aggiornate FAQ n. 1 e 3, aggiunte FAQ n. 11, 12 e 13) 16 settembre 2014 - ore 15:30 (aggiornate FAQ n. 1 e 11, aggiunte FAQ n. 14, 15 e 16)

1. Quali sono i soggetti tenuti alla trasmissione dell elenco delle basi dati e degli applicativi? Come previsto dall art. 24-quater D.L. n. 90/2014, sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, ovvero tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Di conseguenza, devono comunicare l elenco delle basi dati in gestione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Aziende e le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Sono altresì tenute alla trasmissione ad AgID dell elenco tutte le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'istat. Inoltre, va tenuto conto che la norma, espressamente rubricata come "servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni", è direttamente riconducibile al capo V del CAD. Pertanto è richiesto anche ai gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico (richiamati dall'articolo 2, comma 4, del CAD cui si applicano le disposizioni del suddetto capo V) di procedere alla comunicazione prevista dalla norma. L'adempimento va effettuato dall'amministrazione titolare dei dati, a prescindere dall'esistenza o meno di un soggetto diverso (un fornitore esterno) che materialmente assicura il funzionamento della base dati stessa. Anche nei casi di gestione associata di servizi (ad es. consorzio) ciascun Ente provvede ad effettuare la comunicazione relativamente ai dati di cui è titolare. 2. Quali sono gli adempimenti da effettuare? Amministrazioni e società partecipate devono procedere alla rilevazione di tutte le basi dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano e, a partire dal 1 settembre 2014, alla comunicazione di questo elenco all Agenzia per l Italia Digitale. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello predisposto da AgID e secondo le modalità indicate nella apposita sezione dedicata del sito AgID: "Comunicazione dell'elenco delle basi dati". 3. Quali basi di dati devono essere inserite nell elenco da trasmettere ad AgID? La comunicazione prevista dalla norma deve riguardare tutte le basi di dati gestite dall'amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento dell'amministrazione stessa (personale, bilancio, protocollo informatico, gestione documentale, ecc.). Il riferimento va fatto alla base dati (es. anagrafe) e non alle singole tabelle (residenti, aire, deceduti, leva, elettorale, scrutatori, ecc.) che la compongono. Le diverse istanze che insistono sul DB possono quindi essere segnalate nel campo descrizione o, se utilizzate da un applicativo, nei campi relativi alle applicazioni che utilizzano la base dati stessa. Detta comunicazione riguarda le basi dati accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione in linea con quanto previsto dall'articolo 50 del CAD. Sono quindi escluse comunicazioni riguardanti archivi e/o infrastrutture di dati basate solo su supporto cartaceo. 2

Ciò stante, per tutte le basi di dati digitali va effettuata la comunicazione prevista dalla norma, seguendo le modalità di seguito riportate e tenendo presente la distinzione tra basi di dati territoriali (di cui all'articolo 59 del CAD) e non. Non vanno invece comunicate eventuali basi di dati a servizio dell'infrastruttura tecnologica (ad es. Active Directory, backup, LOG, ecc.). 4. Quali dati devono essere comunicati per ciascuna base di dati? Per tutte le basi di dati non concernenti i dati territoriali, devono essere fornite le informazioni riportate nel documento "Set di informazioni che deve essere comunicato ad AgID per ciascuna base di dati non concernente i dati territoriali" disponibile su questa pagina. Le informazioni dovranno essere fornite compilando puntualmente il modello reso disponibile a partire dal 1 settembre 2014 e successivamente, previa registrazione, caricandolo nell apposita area riservata. La comunicazione parziale o incompleta dei dati richiesti configura un inadempimento. AgID si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti al soggetto indicato quale referente dell amministrazione all atto della trasmissione dell elenco. 5. Cosa deve essere comunicato per le basi di dati territoriali? Per i dati territoriali l'articolo 59 del CAD ha istituito presso AgID il Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), catalogo nazionale che raccoglie i descrittori (cc.dd. metadati) riguardanti i dati territoriali e i relativi servizi. Per tali dati già sussiste l'obbligo di alimentare il succitato Repertorio, anche in funzione degli adempimenti di attuazione della direttiva INSPIRE e della relativa norma di recepimento (D. Lgs. n. 32/2010). Pertanto, tenuto conto della necessità di evitare duplicazioni e considerata anche la speciale disciplina in materia dettata dal CAD, per i dati territoriali l'adempimento di cui all'art. 24- quater, co. 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, deve essere effettuato utilizzando direttamente il Repertorio nazionale dei dati territoriali, sulla base delle regole tecniche a suo tempo definite con provvedimento (DM 10 novembre 2011) dell'allora Ministro per la PA e Innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e seguendo le indicazioni contenute nel Manuale RNDT relativo ai dati. 6. Quali applicativi devono essere indicati nell elenco? Per quanto riguarda gli applicativi, la norma prevede che le amministrazioni debbano procedere alla trasmissione dell elenco di tutti i software che utilizzano ciascuna base di dati. Tenuto conto delle finalità della norma e al fine di evitare segnalazioni poco pertinenti si deve fare riferimento solo alle applicazioni che supportano un preciso procedimento amministrativo, escludendo quindi micro-applicazioni interne e/o moduli applicativi strumentali al funzionamento dell'applicazione principale. 7. È sempre necessaria la pubblicazione, sul sito delle singole amministrazioni, del catalogo delle banche dati in loro possesso? L invio telematico ad AgID dell elenco delle basi dati in gestione (previsto dall art. 24-quater D. L. n. 90/2014) non fa venir meno l obbligo di effettuare la pubblicazione delle informazioni di cui all art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005. Tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo. 3

8. Per accedere alla compilazione/trasmissione occorre nuovamente registrarsi o sono valide le stesse credenziali di INDICEPA? Non è possibile utilizzare le credenziali di INDICEPA eventualmente già attribuite ed occorre quindi procedere ad una apposita registrazione/autenticazione anche in virtù della necessità di recepire, in tale fase, una dichiarazione di veridicità dei dati inseriti e di rappresentanza dell'amministrazione, nonché dell'impegno a fornire informazioni corrette ed aggiornate ai fini dell'esatto adempimento previsto dalla norma. 9. Nel caso di basi di dati e/o applicativi gestiti esternamente (cloud, hosting, software house, ecc.) chi deve effettuare la comunicazione? L'adempimento va effettuato sempre dall'amministrazione titolare di dati, a prescindere dall'esistenza o meno di un soggetto diverso che materialmente assicura il funzionamento della base dati stessa o che rende disponibile una o più applicazioni per l'operatività dell'ente. 10. Nel caso di unioni di comuni, consorzi, ecc. che gestiscono in modo associato servizi per conto dei singoli comuni, chi deve effettuare la comunicazione? L'adempimento va effettuato sempre dal singolo Comune titolare di dati. 11. A cosa si riferisce la voce "Riferimento normativo"? In quali casi va indicato? Nel campo "Riferimento normativo" vanno indicate le principali norme relative all'attività istituzionale che ha dato luogo alla implementazione della base di dati. Si può evitare di citare la fonte normativa per le basi di dati di funzionamento (personale, contabilità, bilancio, protocollo, ecc.). 12. Dove trovo la procedura per fare la registrazione e procedere poi alla comunicazione prevista dalla norma? il link alla sezione del sito dell'agenzia per l'adempimento di cui trattasi è il seguente: http://basidati.agid.gov.it Qui è possibile trovare scaricare il file (in formato xls e in formato ods) per effettuare al comunicazione. 13. Come faccio a modificare o integrare una comunicazione già effettuata? E possibile eliminare un file già caricato? Non è possibile eliminare un file caricato, mentre è sempre possibile modificare/integrare la comunicazione effettuata mediante una nuova comunicazione, cioè mediante l'invio di un nuovo file. Ove ciò accada, verrà ritenuto come definitivo l'ultimo file caricato, sempre entro i termini previsti dalla norma. 14. Chi deve fare la comunicazione nel caso di basi di dati istituite presso una determinata amministrazione (ad esempio centrale o regionale) ma alimentate e/o aggiornate da più amministrazioni? In tali casi la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente dall amministrazione che gestisce la base dati o presso la quale la stessa è stata istituita, anche se alimentata da parte di molteplici amministrazioni. 15. E possibile effettuare più comunicazioni (ad esempio una per ogni unità organizzativa) da parte di una singola amministrazione? 4

No, la comunicazione deve essere unica e quindi va effettuata da un unico referente per conto di tutta l Amministrazione (cui corrisponde un solo codice IPA), a prescindere dal modello organizzativo della stessa. Conseguentemente, tutte le basi dati da comunicare devono essere riportate in un unico file. 16. Come devo definire il codice alfanumerico da inserire nel campo identificatore? Il campo identificatore va definito secondo i criteri ritenuti più opportuni dall'amministrazione (ad esempio va bene anche una numerazione progressiva). L'importante è tenere conto che questo codice, anche in futuro, consentirà di individuare la banca dati cui si riferisce. Per ulteriori informazioni: AgID - Area Sistema pubblico di connettività e cooperazione e-mail: basidati@agid.gov.it 5