Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 09 del 24 febbraio 2003



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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 09 del 24 febbraio 2003 REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 gennaio 2003 - Deliberazione N. 241 - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Approvazione dello schema di regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali. (Con allegati). REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO PUBBLICO DI LINEA RESIDUALI Art. 1 Ambito di applicazione Allegato 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell art. 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n.3, le modalità ed i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali, come definiti dall articolo 2, comma 2. Art. 2 Definizioni 1. Servizi di trasporto marittimo pubblico di linea sono, ai sensi dell art. 3, comma 3, l.r. n. 3/2002, i servizi marittimi adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli, pacchi e merci, che collegano due o più località e sono effettuati con itinerario, cadenza, periodicità, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico. Ogni singolo collegamento tra due località determina una distinta linea. 2. Servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali sono, ai sensi dell art. 5, comma 3, l.r. n. 3/2002, i servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti ed all uopo autorizzate dalla Regione Campania, ai sensi dell art. 39 l.r. n. 3/2002. 3. Ai fini del presente regolamento, sono istanze in concorrenza le richieste formulate ai sensi dell art. 3 per l esercizio di servizi di trasporto marittimo di linea residuali che collegano le medesime località e che prevedono il medesimo orario di partenza e/o il medesimo orario di arrivo in almeno una o più delle località servite. Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle istanze 1. Le istanze per l espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali sono inoltrate alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, a partire dal 1 dicembre di ogni anno ed entro e non oltre il 15 gennaio dell anno successivo. 2. Le istanze devono contenere tutti gli elementi di seguito indicati e riportati nel modulo fac-simile da allegare all istanza (allegato n. 1): a) Caratteristiche del Servizio 1. ipologia del servizio: Viaggiatori / Merci 2. Tipologia del trasporto: unità veloce / nave 3. Linea del servizio richiesto con indicazione dei porti in cui si prevedono gli accosti 4. Orari di arrivo e partenza 5. Cadenza del servizio 6. Durata dell'accosto (estivo e/o invernale) 7. Periodicità dell accosto 8. Tariffe applicate per le varie tipologie di utenti 9. Eventuali riserve di posti per residenti e pendolari con indicazione del numero 10. Ubicazione delle biglietterie e/o indicazione di bigliettazione a bordo Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 09 del 24 febbraio 2003 1 / 5

b) Caratteristiche del Naviglio 1. Naviglio utilizzato 2. Documentata disponibilità giuridica del naviglio per l'intera durata del servizio 3. Velocità di esercizio 4. Età 5. Dimensioni 6. Servizi accessori (climatizzazione, bar, tv, altri) 7. Posti passeggeri e/o posti veicoli ed automezzi offerti 8. Possibilità di ormeggio del naviglio (affiancato, di punta, etc.) c) Riferimenti Societari 1. Nominativo di un referente/responsabile e relativi recapiti della Compagnia di Navigazione richiedente, con indicazione di telefoni, fax, e-mail 3. All istanza dovranno, inoltre, essere allegate le seguenti dichiarazioni: a) Dichiarazione di disponibilità a fornire Report mensile sull andamento del servizio sulla base dell allegato 2 al presente regolamento. b) Indicazione se il servizio oggetto dell istanza riguardi nuovo servizio, servizio in svolgimento o servizio già svolto nell ultima stagione. c) Impegno a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad ogni variazione dell assetto societario e della sede sociale della Compagnia di navigazione istante. 4. Le istanze sprovviste di alcuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3 non sono esaminate. Art. 4 Rilascio autorizzazioni e durata 1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento vengono rilasciate alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea (D.M. 20.12.1991, n. 448). 2. Le autorizzazioni hanno durata triennale e sono rilasciate previo parere favorevole in ordine alla sicurezza degli accosti espresso dalle competenti Capitanerie di Porto ai sensi del R.D. 30.3.1942, n. 327 (Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione.) Art. 5 Criteri di valutazione delle istanze 1. L Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità procede alla valutazione delle istanze formulate con le modalità di cui all articolo 3 secondo i criteri di seguito riportati: a) Richieste di servizio pubblico di linea, già in corso di svolgimento o già svolte nell ultima stagione: tali richieste sono accolte, con prevalenza su eventuali altre istanze in concorrenza, a favore dell operatore che svolge o ha svolto nell ultima stagione il servizio, a condizione che venga garantita la disponibilità materiale e giuridica del naviglio già utilizzato nel precedente anno ovvero la disponibilità di un naviglio con caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. b) Richieste di corse aggiuntive su servizi pubblici di linea già eserciti: tali richieste sono accolte, con prevalenza su eventuali altre istanze in concorrenza, a favore degli operatori che già svolgono servizio sulla medesima linea ed hanno ottenuto in ordine alla stessa l autorizzazione ai sensi della disposizione di cui al precedente punto a). c) Nuove richieste di servizi su linee già esercite formulate da parte di operatori che non hanno mai svolto servizi sulla linea o che non hanno svolto servizi sulla stessa nell ultimo anno: tali richieste verranno esaminate ed accolte in via subordinata rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b). d) Nuove richieste di cui alla lettera c) proposte da più operatori in concorrenza tra loro: in tale ipotesi, dette istanze sono valutate, in via subordinata rispetto alle istanze di cui alle lettere a) e b), comparativamente, secondo i seguenti parametri: 1. Tariffe previste ed applicazione delle condizioni già previste dalla Giunta Regionale per i Servizi Minimi Regionali in ordine alle tariffe ed ai posti destinati a residenti e pendolari 2. Adeguatezza al servizio del tipo di naviglio da utilizzarsi 3. Minore età del naviglio 4. Maggiore velocità del naviglio Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 09 del 24 febbraio 2003 2 / 5

5. Maggiore numero dei posti passeggeri e/o posti veicoli e automezzi offerti 6. Presenza di climatizzazione a bordo 7. Ulteriori servizi accessori forniti a bordo 8. Maggiore durata del servizio (estivo e/o invernale) 9. Periodicità del servizio e) Richieste di attivazione di servizi su nuove linee non esercite: tali richieste sono accolte, con conseguente rilascio della relativa autorizzazione, ove venga fornita la prova del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all articolo 4. In presenza di una pluralità di richieste di attivazione di servizi su nuove linee non esercite formulate da parte di più operatori in concorrenza tra loro, le stesse sono valutate comparativamente secondo i parametri elencati alla lettera d). Art. 6 Vigilanza e controllo 1. La Compagnia di navigazione cui viene rilasciata l autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto marittimo pubblico di linea residuale ha l obbligo di redigere il Report allegato al presente regolamento (Allegato n. 2) e di trasmetterlo mensilmente all Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità. 2. L Area generale di coordinamento Trasporti e Viabilità ha il potere di vigilanza e controllo in ordine all espletamento del servizio autorizzato ai sensi del presente regolamento e relativamente alla permanenza, in capo all impresa autorizzata, dei requisiti e delle caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4, nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea. Art. 7 Divieto di trasferimento delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento non possono essere oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi. Art. 8 Decadenza e revoca delle autorizzazioni 1. L impresa di navigazione autorizzata ai sensi del presente regolamento decade dall autorizzazione nei seguenti casi di violazione: a) mancata effettuazione del servizio di trasporto autorizzato - in assenza di cause di forza maggiore - per una quota pari al 20% delle corse previste in un singolo mese; b) mancata effettuazione del servizio di trasporto autorizzato - in assenza di cause di forza maggiore - per cinque giorni consecutivi; c) effettuazione del servizio di trasporto autorizzato con un ritardo medio, nell arco di un singolo mese, superiore ai 15 minuti non imputabile a cause di forza maggiore; d) sopravvenuto parere sfavorevole delle Capitanerie di Porto competenti in ordine alla sicurezza degli accosti; e) trasferimento o cessione a terzi dell autorizzazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza opera automaticamente e decorre dalla data di notifica alla Compagnia di navigazione dell accertamento della violazione. 3. Salvi i casi di decadenza di cui al comma 1, la Regione può revocare, con efficacia ex nunc, le autorizzazioni di cui al presente regolamento, qualora venga meno una delle condizioni per cui è stato autorizzato il servizio ed in ogni altro caso di grave inadempimento dell impresa autorizzata, previe contestazione degli addebiti e diffida ad eliminare le inadempienze riscontrate. Art. 9 Disposizioni transitorie 1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica ai procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per l espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente regolamento. 2. Le Compagnie di navigazione titolari di autorizzazioni all espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali già rilasciate alla data di pubblicazione del presente regolamento Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 09 del 24 febbraio 2003 3 / 5

adeguano il servizio alle prescrizioni in esso contenute, salva la eventuale revoca ai sensi dell art. 8, comma 3. 3. Per il primo anno di applicazione, i termini per la presentazione delle istanze volte al rilascio dell autorizzazione all espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali scadono perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Art. 10 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 2. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di farlo osservare come regolamento della Regione Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 09 del 24 febbraio 2003 4 / 5

Allegato 1 Modulo fac-simile da allegare all istanza e indirizzare alla Regione Campania - Area G.C. Trasporti e Viabilità - Centro Direzionale Isola C/3 80143 NAPOLI Caratteristiche del Servizio - Tipologia del servizio: Viaggiatori / Merci - Tipologia del trasporto : unità veloce / nave - Linea del servizio richiesto con indicazione dei porti in cui si prevedono gli accosti - Orari di arrivo e partenza - Cadenza del servizio - Durata dell'accosto (estivo e/o invernale) - Periodicità dell accosto - Tariffe applicate per le varie tipologie di utenti - Eventuali riserve di posti per residenti e pendolari con indicazione del numero - Ubicazione delle biglietterie e/o indicazione di bigliettazione a bordo Caratteristiche del Naviglio - Naviglio utilizzato - Documentata disponibilità giuridica del naviglio per l'intera durata del servizio - Velocità di esercizio - Età - Dimensioni - Servizi accessori (climatizzazione, bar, tv, altri) - Posti passeggeri e/o posti veicoli ed automezzi offerti - Possibilità di ormeggio del naviglio (affiancato, di punta, etc.) Riferimenti Societari Nominativo di un referente/responsabile e relativi recapiti della compagnia di navigazione: sede, tel., fax, e.mail. Sono allegate le seguenti dichiarazioni: a) Dichiarazione di disponibilità a fornire Report mensile sull andamento del servizio sulla base dell allegato 2 al presente regolamento. b) Indicazione se il servizio oggetto dell istanza riguardi nuovo servizio, servizio in svolgimento o servizio già svolto nell ultima stagione. c) Impegno a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad ogni variazione dell assetto societario e della sede sociale della Compagnia di navigazione istante. REPORT Allegato 2 Corse Programmate Corse Effettuate Corse non effettuate differenziate per motivo Regolarità di tutte le corse svolte Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 09 del 24 febbraio 2003 5 / 5