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Transcript:

dottori commercialisti - revisori dei conti: Piero Luigi Corbella Luigi Corbella Laura Corbella Torella Giacomo Corbella Benedetta Sirtori Daniela Bruniera Matteo Formenti Claudia Pengo Studio Corbella Monza, lì 29 gennaio 2016 Circolare n. 2bis/2016 REGIME FORFETARIO dal 2016 e ABROGAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI L art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto il c.d. regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d impresa/lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Tale regime risulta essere il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività, che possono però optare per l applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. A decorrere dal 01.01.2016, sono state introdotte una serie di modifiche al regime, che lo rendono maggiormente appetibile, dopo un primo anno di applicazione (il 2015) in cui pochi soggetti vi hanno aderito. VECCHI REGIMI AGEVOLATI dal 2016 Il regime forfetario ha sostituito (già dal 2015) il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Per quanto riguarda il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, esso è soppresso, e dall 01.01.2016, coloro che vogliono iniziare l attività non possono più aderirvi. Per coloro che avevano adottato tale regime fino al 31.12.2015, esso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall inizio dell attività o al compimento del 35 anno di età. Requisiti di accesso al regime forfetario Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d impresa o lavoro autonomo che nell anno precedente (quindi nel 2015): - abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell apposita tabella, in relazione all attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra 25.000 ed 50.000); - abbiano sostenuto spese per l impiego di lavoratori /collaboratori terzi non superiori a 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell imprenditore ex art. 60, TUIR; - abbiano beni strumentali al 31.12, il cui costo complessivo - al lordo dell ammortamento - non sia superiore a 20.000. AI fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a 516,46, mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. 20900 Monza - Via Prina, 15 - C.F. e P.IVA 02455300968 - Tel. 039.387232-320549 Fax 039.380627 - E-Mail: corbella@stu-corb.it

Novità Regime Forfetario 2016 La Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha, come già accennato, apportato alcune modifiche al previgente regime forfetario, rendendolo più appetibile. In particolare: - è stato innalzato il limite dei compensi e ricavi di 15.000 per i professionisti ed 10.000 per ciascun raggruppamento di attività, come evidenziato nella tabella che segue: - risultano esclusi dal regime in esame i soggetti che nell anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compresi redditi da pensione) eccedenti 30.000 (tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro); - in caso di nuova attività (c.d. start up) è prevista la riduzione, per i primi 5 anni, dell aliquota dell imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell aliquota ordinaria del 15%. Con una disposizione transitoria, l applicazione dell imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il periodo 2016 2019 anche ai soggetti che abbiano iniziato l attività nel 2015 adottando il regime forfetario nella veste legislativa previgente. Novità 2016 regime previdenziale per soggetti in regime d impresa: Per quanto riguarda il regime contributivo agevolato, applicabile in via opzionale agli artigiani e commercianti, Legge di Stabilità 2016 ha riscritto il comma 77 della Legge 190/2014, eliminando l esclusione dalla contribuzione minima e prevedendo una riduzione dei contributi dovuti pari al 35% previa presentazione di un apposita richiesta all INPS entro il 28/02/2016. 2

Valutazione scelta per 2016 I contribuenti aderenti al regime forfetario calcolano il proprio reddito come segue: 1. applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell attività esercitata; 2. sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili. REDDITO = [ (RICAVI / COMPENSI) x %FORFAIT ) ] CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Considerato quanto sopra accennato, si rende quindi opportuno valutare la scelta di applicare il regime forfetario: Requisiti / adempimenti Nuovo regime forfetario Regime dei minimi Regime ordinario Limite ricavi / compensi 25.000 50.000 Variabile per codice attività 30.000 Nessuno Limite beni strumentali 20.000 15.000 di acquisti in un Al 31.12 di ciascun anno triennio Nessuno Limite costo del lavoro 5.000 Nessuno Nessuno Possibilità di effettuare le esportazioni Si No Si Incompatibilità regime con: Regimi speciali Iva Soggetti non residenti Cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi Partecipazione a società trasparenti Si Si No Applicazione Iva No No Si Detrazione Iva No No Si Ritenute subite No No Si Ritenute effettuate No Si Si Determinazione reddito Forfetaria Analitica Analitica Deducibilità contributi Deducibilità costo beni strumentali Tipologia ed aliquota imposta sui redditi Prioritariamente dal reddito d impresa / lavoro autonomo Prioritariamente dal reddito d impresa / lavoro autonomo Dal reddito complessivo No Si Si Imposta sostitutiva del 15% (5% per le start up) Imposta sostitutiva del 5% Applicazione studi di settore No No Spesometro Comunicazione black list Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF), Addizionale comunale e regionale Si, se previsto per l attività svolta No No Si ESEMPIO 1 Professionista (soglia ricavi 30.000, 78% imponibile a forfait), attualmente in regime dei minimi: Compensi 15.000 Costi 3.000 Contributo cassa previdenziale 2.500 3

Reddito Regime dei minimi Regime forfetario 9.500 9.200 ( 15.000-3.000-2.500) (15.000 x 78% - 2.500) Imposta sostitutiva 475 1.380 (A) --183 905 Contributi previdenziali 2.500 2.500 (B) +.240 - Totale (A+B) - 905 ESEMPIO 2 Ditta individuale (soglia ricavi 45.000, 40% imponibile a forfait), attualmente in regime dei minimi: Compensi 30.000 Costi 18.000 Contributi Ivs (minimale) 3.361 Contributi Ivs (minimale) ridotto del 35% 2.185 Reddito Regime dei minimi Regime forfetario 8.639 9.815 (30.000-18.000-3.361) (30.000 x 40% - 2.185) Imposta sostitutiva 432 1.472 (A) --183 1.040 Contributi Ivs 3.361 2.185 (B) +.240 1.176 Totale (A+B) 136 ESEMPIO 3 Professionista (soglia ricavi 30.000, 78% imponibile a forfait), attualmente in regime ordinario: Compensi 12.000 Spese 3.500 Altri redditi - Contributi previdenziali 2.000 Aliquota addizionale regionale 1,23% Aliquota addizionale comunale 0,5% Iva a debito Iva a credito Iva dovuta Iva 2.640 500 2.140 4

Reddito lavoro autonomo Regime ordinario Regime forfetario 8.500 9.419 (12.000-3.500) (12.000+2.640) x 78% - 2.000) Reddito complessivo 8.500 - Oneri deducibili 2.000 - Reddito imponibile 6.500 - IRPEF lorda 1.495 - Detrazione lavoro autonomo 1.023 - IRPEF netta 472 - Addiz. IRPEF (1,23% + 0,5%) 112 - Imposta sostitutiva 15% - 1.413 TOTALE IMPOSTE DIRETTE (A) 584 1.413 (A) - 829 Iva vendite incamerata 2.640 - Indetraibilità Iva acquisti 500 - Iva netta incamerata (B) 2.140 - (B) 2.140 totale (A+B) 1.311 Rif. Normativi: - art. 1, commi 54-89, legge n. 190 del 23.12.2014; - art. 1, commi 111-113, legge n. 208 del 2015. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l occasione porge molte cordialità. Studio Corbella 5