REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

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DELIBERA DI CC N 6 DEL 24/01/2020 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA INDICE ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE ART. 2 AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE ART. 3 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL ISTANZA DI RATEIZZAZIONE ART. 4 MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE ART. 5 INTERESSI ART. 6 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO ART. 7 - CONTROLLI ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE 1. Il presente Regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e disciplina le rateizzazioni di importi arretrati di pagamento delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, derivanti da avvisi bonari e avvisi di accertamento, non affidati in concessione a terzi. 2. Le suddette disposizioni non si applicano invece nel caso in cui siano già iniziate le varie fasi della procedura coattiva. 3. Soggetto competente all adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile del servizio finanziario. ART. 2 AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE 1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo uguale o superiore ad Euro 50,00 (Eurocinquanta/00) per le persone fisiche ed. 200,00 (Euroduecento/00) per le personalità giuridiche in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo. 2. Lo stato di disagio viene riferito principalmente alle seguenti situazioni: Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali: a. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo; b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento; c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione; d. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente; e. Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica); f. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall Ente e/o associazione competente; g. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà, nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica è riferito: a. Stato di messa in liquidazione, di concordato preventivo / messa in cassa integrazione o contratti di solidarietà b. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente. 3. Il debitore (persona fisica / persona giuridica) presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione (come da modello allegato), entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica dell atto di accertamento del debito avente natura tributaria

o extratributaria, da inoltrare in carta semplice all Ufficio competente alla gestione dell entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione. 4. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi: a. generalità e codice fiscale / partita iva del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; b. Relazione economico-patrimoniale relativa al periodo di riferimento e visura camerale aggiornata per le società; c. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore; d. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito; 5. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all entità della somma che si chiede di rateizzare, a pena di diniego della domanda di rateizzazione. ART. 3 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL ISTANZA DI RATEIZZAZIONE 1. Il soggetto di cui al comma 3 dell articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione. 2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, interessi e modalità di pagamento. 3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito. 4. Per le domande di rateizzazione di contribuenti persona fisica o giuridica in situazione di particolare disagio, per i quali non è possibile applicare gli scaglioni di cui all art. 4 c. 2 del presente regolamento, la pratica sarà rimessa alla discrezionalità della Giunta Comunale, che valuterà il caso specifico e delibererà in merito. ART. 4 MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE 1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade l ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione. Le rate successive alla prima scadono l ultimo giorno di ogni mese, bimestre o trimestre. 2. La durata del piano rateale non può eccedere i 36 (trentasei) mesi e l ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (Eurocinquanta/00) per importi fino ad Euro 2.000,00 e ad Euro 100,00 (Eurocento/00) per importi a partire da Euro 2.0001,00.

Le rate concedibili sono in relazione all ammontare dell importo come riportato dalla tabella sottostante: RANGE ECONOMICO TEMPI DI RATEIZZAZIONE a. 50,00. a 200,00. -Max 6 rate mensili -Max 3 rate bimestrali -Max 2 rate trimestrali b. da 201,00. a 2.000,00. -Max 12 rate mensili -Max 6 rate bimestrali -Max 4 rate trimestrali c. da 2.001,00. a 5.000,00. -Max 18 rate mensili -Max 9 rate bimestrali -Max 6 rate trimestrali d. da 5.001,00. a 15.000,00. -Max 24 rate mensile -Max 12 rate bimestrali -Max 8 rate trimestrali e. oltre 15.001,00. -Max 36 rate mensili -Max 13 rate bimestrali -Max 12 rate trimestrali. Per gli importi uguali o superiori a 5.000,00. (Eurocinquemila/00) occorre la presentazione di fidejussione (polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria) che copra l importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell ultima rata. La suddetta garanzia fidejussione (polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria) deve contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. 3. In caso di mancato pagamento di una rata decadrà automaticamente il beneficio della rateizzazione medesima, e l intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile con procedure coattive al tempo vigente e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La procedura per la riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.

ART. 5 INTERESSI 1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. 2. Gli interessi sono calcolati dall inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta. ART. 6 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO 1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta, con le modalità indicate nella legge n. 241/1990, il funzionario competente, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento, adotta, sulla base dell istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego, che viene comunicato al richiedente. Decorso il termine di 30 giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. 2. Il provvedimento di concessione o di diniego dell'istanza di rateizzazione deve essere congruamente motivato. 3. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento. ART. 7 - CONTROLLI 1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate ed altri Enti pubblici eventualmente interessati. 2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato all Autorità giudiziaria e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Il presente regolamento si applica a tutte le istanze di rateizzazione non ancora definite con formale provvedimento al momento dell entrata in vigore.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento. 2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.