Articolo 1 Oggetto e finalità



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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali - articoli 20, 2 comma, e 21, 2 comma, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 di seguito indicato come Codice identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona - di seguito indicata come Camera di Commercio nonché le operazioni eseguibili sui dati stessi, con riferimento alle operazioni indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali per finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate dalla legge. 2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono infine che il trattamento delle informazioni di carattere sensibile e giudiziario acquisite dalla Camera di Commercio direttamente da altre Pubbliche Amministrazioni oppure rese direttamente da persone fisiche o giuridiche, da enti o associazioni avviene esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale e secondo criteri coerenti con la normativa sulla tutela dei dati sensibili e giudiziari. 1. Ai fini del presente regolamento si intende: Articolo 2 Definizioni a) per "dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; b) per dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all articolo 3, 1 comma, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 Novembre 2002, n. 313,in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale ed assoggettati al sistema di garanzie previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice; 1

c) per "operazioni eseguibili" le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente camerale con il presente regolamento e sui dati giudiziari; d) per rilevanti finalità di interesse pubblico" le finalità indicate dal Codice, dalla legge 29 Dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, da altre leggi, dallo Statuto Camerale e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; e) per comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; f) per diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Articolo 3 Tipologie di dati sensibili e giudiziari ed operazioni eseguibili 1. La Camera di Commercio individua, con le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del Codice, le tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie indispensabili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali nonché le operazioni necessarie al compimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite: a) nell ambito del rapporto di lavoro dipendente o autonomo, a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di collaborazione che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato: I. dati idonei a rivelare lo stato di salute del dipendente e dei suoi familiari, al momento dell'assunzione, durante le assenze per malattia, per casi di inidoneità totale o parziale e per gli adempimenti di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, di infortuni sul lavoro, nonché per le assunzioni e il trattamento delle categorie protette; II. dati relativi alla conoscenza delle opinioni sindacali del dipendente attraverso la comunicazione dell iscrizione a sindacati e la relativa trattenuta sullo stipendio nonché relativi alla gestione delle deleghe e delle attività sindacali; III. dati relativi a procedimenti disciplinari del dipendente; 2

IV. dati connessi allo stato giuridico - economico e relativi a situazioni strettamente personali o familiari da cui possano dedursi informazioni di natura sensibile (prestiti, multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse, indennità missione handicappati, sussidi di cura, ecc.); V. dati giudiziari, compresi quelli relativi alla qualità di indagato e di imputato. b) nell ambito dell attività di accertamento sulla condizione morale per il conseguimento di abilitazioni all'esercizio di professioni attraverso l'iscrizione in albi, ruoli, elenchi, registri e simili tenuti dalla Camera di Commercio in base ad una espressa disposizione normativa o per il conseguimento di particolari riconoscimenti o marchi di qualità o nell ambito della gestione degli appalti pubblici: I. dati contenuti nella certificazione antimafia; II. dati giudiziari, compresi quelli relativi alla qualità di indagato e di imputato; III. dati giudiziari contenuti in comunicazioni, segnalazioni, ecc. provenienti da altre Amministrazioni, compresi quelli relativi alla qualità di indagato e di imputato. c) nell ambito dell attività di accertamento sulla condizione morale di destinatari di agevolazioni e benefici economici erogati dalla Camera di Commercio per la promozione degli interessi generali del sistema delle imprese: I. dati contenuti nella certificazione antimafia; II. dati giudiziari, compresi quelli relativi alla qualità di indagato e di imputato. d) dati relativi all appartenenza ad associazioni di categoria: I. dati relativi ai componenti gli organi camerali e rappresentanti camerali in organismi esterni; II. dati relativi alle imprese a vario titolo iscritte presso gli uffici camerali. e) nell esercizio delle funzioni di tutela dei consumatori e di repressione della concorrenza sleale attribuite alla Camera di Commercio in merito all affidabilità e correttezza dei soggetti economici: I. dati giudiziari, compresi quelli relativi alla qualità di indagato e di imputato. f) nell esercizio dell attività di formazione e promozione dell occupazione: I. dati sensibili relativi ai docenti od ai partecipanti alle iniziative formative e/o promozionali. 3

g) nell ambito dell attività sanzionatoria svolta dalla CCIAA riguardante le funzioni del Registro delle Imprese, le riscossioni del diritto annuale ed altre attività per cui le fonti normative prevedono l irrogazione di una sanzione amministrativa: I. dati provenienti dall attività sanzionatoria (personalità, condizione economica e sociale disagiata) che, collegati a stati e fatti personali dichiarati, si trasformano in dati sensibili o giudiziari. 2. Le operazioni eseguibili sui dati camerali di cui al primo comma sono la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione nei termini previsti dalle norme archivistiche per gli Enti pubblici, l elaborazione, la selezione, l estrazione, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la cancellazione, la distruzione e la comunicazione, sempre in stretta connessione con lo scopo dichiarato del trattamento. 3. Resta esclusa la diffusione dei dati sensibili e giudiziari trattati dalla Camera di Commercio. Articolo 4 Disposizioni organizzative 1. Gli uffici camerali che trattano dati sensibili e giudiziari dovranno adeguare le proprie procedure alle disposizioni di cui al Codice e successive modificazioni, nonché adottare le relative misure di sicurezza previste dal Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati DPS approvato annualmente dalla Camera di Commercio. Articolo 5 Informativa 1. L'informativa rilasciata - ai sensi dell articolo 13 del Codice - ai soggetti cui si riferiscono dati sensibili e giudiziari, deve contenere, oltre alle informazioni previste dal predetto articolo, l indicazione espressa della normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati. Articolo 6 Riservatezza e diritto di accesso 1. La Camera di Commercio assicura all interessato ai sensi dell articolo 7 del Codice il diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati sensibili e giudiziari che lo riguardano - anche se non registrati - e la loro comunicazione in forma intelligibile. 4

2. La Camera di Commercio riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti altrui dati sensibili e giudiziari a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; l accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per la salvaguardia degli interessi del richiedente. 3. In caso di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l accesso in base all articolo 60 del Codice è consentito unicamente se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile. 4. Il diritto di accesso è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 5. La Camera di Commercio garantisce in ogni caso che l'esercizio del diritto di accesso avverrà con il minor pregiudizio possibile del diritto alla privacy. Articolo 7 Integrazione e modificazione del regolamento 1. La Camera di Commercio verifica annualmente in occasione della revisione annuale del Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati DPS ovvero a seguito di innovazioni normative, tecnologiche o gestionali, le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattate nonché le operazioni su di esse eseguibili, aggiornando conseguentemente il presente regolamento e le relative ed allegate schede, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Articolo 8 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme del Codice e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le previsioni del DPS della Camera di Commercio. Articolo 9 Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di affissione all'albo camerale e ne sarà data la massima diffusione negli uffici camerali e tra gli operatori a cui i dati sensibili e giudiziari si riferiscono. 5