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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Transcript:

N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2009, proposto da: Luigi Marulla e Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores e Architetti Juniores, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli Avv,ti Alfredo Caracciolo e Enza Caracciolo, con domicilio eletto presso Demetrio Verbaro, in Catanzaro, via Vittorio Veneto 48; contro - Regione Calabria Presidente, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall Avv. Giuseppe Naimo, con domicilio presso Giuseppe Naimo, in Catanzaro, presso l Ufficio Legale della Regione Calabria; - Ministero delle e dei Trasporti, in persona del Ministrorappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34; per l annullamento a) della nota prot. 8484 in data 6 ottobre 2009 della Regione Calabria, con cui è stato comunicato il provvedimento della Regione n. 19561/2009 in data 28 settembre 2009; b) del provvedimento della Regione n. 19561/2009

in data 28 settembre 2009; c) del parere formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria Presidente e di Ministero Infrastrutture e di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2010 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I ricorrenti hanno chiesto l annullamento: a) della nota prot. 8484 in data 6 ottobre 2009 della Regione Calabria, con cui è stato comunicato il provvedimento della Regione n. 19561/2009 in data 28 settembre 2009; b) del provvedimento della Regione n. 19561/2009 in data 28 settembre 2009; c) del parere formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009. Nel ricorso si espone che: a) Luigi Marulla ha presentato un progetto al Comune di Stilo e al Servizio Sismico della Regione Calabria; b) con nota del 16 dicembre 2008 la Regione ha sospeso il procedimento e ha acquisito i pareri del Comitato Giuridico Consultivo e dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria; c) con nota prot. 8484 in data 6 ottobre 2009 la Regione ha comunicato all interessato il provvedimento della Regione n. 19561/2009 in data 28 settembre 2009, con cui, in conformità a quanto ritenuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009, si è ritenuto che la progettazione in zona sismica non rientri nella competenza degli ingegneri e architetti juniores. Quanto ai motivi di gravame, nel ricorso si osserva che: a) ai sensi degli

artt. 16 e 46 del d.p.r. n. 328/2001, è di competenza degli ingegneri e architetti juniores la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l uso di metodologie standardizzate ; b) gli ingegneri e gli architetti juniores sostengono un esame di Stato prodromico all iscrizione all abo; c) come risulta dalla relazione ministeriale al d.p.r. n. 328/2001 e dalla giurisprudenza (Cons. St., n. 2178/2008), si è inteso escludere dalla competenza di ingegneri e architetti juniores solo la progettazione che implichi l uso di metodologie avanzate, innovative e/o sperimentali; d) deve anche considerarsi che nel caso di specie il Marulla avrebbe potuto fare applicazione, in virtù della disciplina transitoria, delle vecchie norme tecniche per le costruzioni in zona sismica; e) il Comitato Giuridico Consultivo e l Ordine degli Ingegneri hanno espresso un avviso diverso da quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; f) il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è illogico. La Regione, costituitasi in giudizio, eccepisce l inammissibilità del gravame e, in subordine, ne chiede il rigetto, osservando che: a) il Sindacato difetta di legittimazione attiva, in quanto l azione proposta tutela solo parte degli iscritti; b) il ricorrente Marulla non ha impugnato la nota in data 7 ottobre 2008; c) il ricorso è infondato. Il Ministero, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che il parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici risulta condivisibile. Nella pubblica udienza dell 8 ottobre 2010, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è inammissibile quanto all impugnazione della nota prot. 8484 in data 6 ottobre 2009 della Regione Calabria e del parere formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009, in quanto tali atti non hanno contenuto provvedimentale.

Si prescinde, invece, dalle ulteriori questioni di rito sollevate dalla Regione, poiché il ricorso è, per il resto, infondato. Deve, infatti, osservarsi che: a) l art. 16 e 46 del d.p.r. n. 328/2001, nel delineare le competenza degli ingegneri e architetti juniores, fanno riferimento, tra l altro, alla progettazione di costruzioni civili semplici con l uso di metodologie standardizzate ; b) tale espressione deve ragionevolmente intendersi, nel suo complesso, nel senso che l architetto e l ingegnere juniores non sono mai chiamati a risolvere problemi di speciale complessità, nel senso che né l opera da realizzare, né le metodologie da applicare possono risultare complesse; c) le costruzioni in zona sismica, invece, devono sempre reputarsi di speciale difficoltà, poiché la loro progettazione presuppone l applicazione di metodologie e normative complesse e richiede una conoscenza avanzata dell ingegneria strutturale e geotecnica; d) a nulla rileva che per la soluzione dei problemi di speciale complessità legati alla progettazione in zona sismica esistano tecniche di costruzione consolidate dall esperienza, poiché tale circostanza non inficia il fatto che la costruzione in zona sismica implichi pur sempre la soluzione di un complesso problema progettuale e normativo; e) in altri termini, l opera realizzata in zona sismica non è mai semplice e le metodologie da applicare, in ragione della complessità tecnica e normativa della progettazione, non possono mai considerarsi standardizzate, cioè di routine, a dispetto del fatto che le soluzioni tecniche adottate possano essere consolidate dall esperienza (ciò che accade anche per ponti o grattacieli, che nessuno, però, definirebbe opere che vengono realizzate con l uso di metodologie standardizzate ); f) ciò vale non solo per quanto attiene le prescrizioni di cui al d.m. in data 14 gennaio 2008, ma anche in relazione alla normativa previgente. Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.

In ragione della peculiarità della controversia le spese di giudizio devono essere compensate. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) dichiara inammissibile il ricorso quanto alla domanda di annullamento della nota prot. 8484 in data 6 ottobre 2009 della Regione Calabria e del parere formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009; b) rigetta il ricorso quanto alla domanda di annullamento del provvedimento della Regione n. 19561/2009 in data 28 settembre 2009; c) compensa fra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Fiorentino, Presidente Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore Anna Maria Verlengia, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/11/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)