CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA LUDICO RICREATIVE A PARTIRE DAL LUGLIO 2022

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Prot. n. del Rep. n. del CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA LUDICO RICREATIVE A PARTIRE DAL LUGLIO 2022 L anno 2022 il giorno mese di TRA il Comune di Tivoli, Comune capofila del Distretto socio sanitario RM 5.3, avente partita I.V.A.: 01103711006, nella persona del Dirigente del IV Settore Welfare Avv. Maria Teresa Desideri, domiciliata presso la sede del Comune in nome e per conto del quale agisce, E con sede legale in Via a Tivoli P.IVA/C.F. nella persona di nato a il quale Legale Rappresentante di Viste: - L.R. del Lazio n. 11/2016 Art.29 Le ss.mm.ii Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio; - DGR n. 584 del 6 agosto 2020; - DGR n. 866 del 30 novembre 2021; - L.R.. 41/2003 e ss.mm.ii - D. Lgs n. 39/2014 in Attuazione della direttiva 2011/93/UE; In esecuzione della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 24.06.2022 e della determinazione dirigenziale n.. del. Luglio 2022 SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO Al fine di sostenere le famiglie, per l anno 2022, il Comune di Tivoli, Ente Capofila del distretto socio sanitario RM 5.3, intende attuare attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione, rivolte a minori dai 3 ai 18 anni e di giovani fino a 24 anni in caso di disabilità, residenti nei Comuni dell Ambito Territoriale RM 5.3:CASAPE, CASTEL MADAMA, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LICENZA, MANDELA, PERCILE, PISONIANO, POLI, ROCCAGIOVINE, SAMBUCI, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SARACINESCO, TIVOLI, VICOVARO. La finalità del servizio è quella di creare per gli utenti occasioni di incontro ed opportunità ludico ricreativo e di socializzazione, con l obiettivo di stare bene insieme, offrendo ai genitori un supporto per la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli ed offrire ai partecipanti un luogo protetto di educazione e socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale. Art. 2 ATTIVITÀ

Il/la si impegna a svolgere le attività ludico-ricreative e/o sportive secondo il programma e le modalità presentati in sede di adesione, con nota prot. del Le attività ludico ricreative sono rivolte a: minori di età compresa tra i e i anni, nel periodo, a partire dal Luglio 2022 al, della durata di settiman nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore alle ore ; Persone con disabilità di età compresa tra i e i anni, nel periodo a partire dal Luglio 2022 al, della durata di settiman_ nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore alle ore. Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO Il/la riserva per ogni turno settimanale al Distretto RM 5.3 n. posti destinati a minori e/o n. posti destinati a persone con disabilità di ambo i sessi, restando salva ed impregiudicata la facoltà per l ente pubblico di variare in difetto il numero dei partecipanti sopra previsto per un eventuale decremento di utenti o per cause di forza maggiore. I partecipanti verranno accompagnati dai genitori (o da chi ne fa le veci con relativa documentazione accertante l autorizzazione) presso la sede del centro estivo. (eventuale) Come previsto dal progetto, il gestore si obbliga a svolgere il servizio di trasporto da e verso casa per i destinatati del servizio, per consentire la partecipazione alle attività organizzate nelle rispettive sedi a tutti gli utenti residenti nel territorio del Distretto RM5.3. Al riguardo, garantisce la presenza di un accompagnatore a bordo e l impiego di mezzi destinati al trasporto omologati per la tipologia di utenza trasportata. Art. 4 PERSONALE E IDONEE QUALITÀ MORALI Il/la si impegna a garantire il numero e le qualifiche professionali del personale impegnato nelle attività del Centro come da progetto presentato. Per l assistenza e il benessere dei partecipanti con disabilità certificata, dovrà essere assicurata la figura professionale dell Operatore Socio-Sanitario. Il rapporto tra numero di Operatori Socio-Sanitari e minori dovrà essere minimo: un operatore ogni 4 utenti, in caso di disabilità moderata e severa; un operatore ogni 3 utenti, in caso di disabilità completa e grave commisurato alle necessità del minore, indicate nella documentazione medica in caso di disabilità per cui è richiesta una particolare assistenza. Viene designato come responsabile e referente del Progetto in possesso di idonee esperienze di coordinamento di servizi analoghi, di capacità di svolgimento di attività formativa e di raccordo tecnico-gestionale con i Servizi Sociali territoriali nel rispetto delle norme di sicurezza vigente.

Il/la dichiara che tutti gli adulti occupati all interno della struttura e comunque impiegati nell espletamento delle attività oggetto del presente sono in possesso delle qualità morali di seguito indicate: - insussistenza a proprio carico di procedimenti per l applicazione di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione; - non aver riportato condanne, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale e riferite all art. 643 del codice penale; - non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione; - l inesistenza In ogni caso dichiara che trova applicazione la legge n. 38/2006 riguardo all interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art.444 del codice di procedura penale per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia. Art. 5 COMUNICAZIONI PRESENZE Il Comune si impegna ad inviare al gestore del servizio, in tempo utile all avvio di ogni turno, l elenco degli aventi diritto a partecipare. Per ogni periodo di fatturazione dovrà allegare l elenco dei partecipanti con firma di ingresso/uscita degli ospiti da parte del famigliare o esercente la podestà, o del partecipante in caso di età superiore ai 13 anni. (eventuale) Art. 6 SERVIZIO MENSA Il servizio è comprensivo di pranzo completo, se previsto dal progetto organizzativo, inclusa acqua a tavola, che verrà somministrato nella struttura a totale carico del gestore. L dichiarar di essere in regola con la vigente normativa per la somministrazione di alimenti e bevande. Il menù dovrà rispettare le tabelle dietetiche previste per le fasce di età alle quali appartengono i ragazzi. Saranno a carico del gestore: Art. 7 ALTRI SERVIZI a) L assistenza sanitaria in loco ai sensi delle leggi sanitarie vigenti; b) L assicurazione per eventuali infortuni e danni causati a terzi; Al riguardo si conviene che il Comune, con la stipula della presente convenzione, è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a cose, persone, animali che dovessero insorgere per ogni e qualsiasi causa.

Art. 8 MISURE DI SICUREZZA SANITARIA L operatore si impegna al rispetto e l applicazione di ogni normativa vigente emanata o emananda dagli organi competenti in materia di tutela sanitaria e sicurezza igienica, con particolare riferimento al rispetto delle norme per la prevenzione del Covid-19; ART. 9 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO Il Comune di Tivoli si impegna a trasferire al il valore settimanale di: - oltre IVA prevista per legge, per un totale di per ogni minore inviato dall Ente, a titolo di tariffa di partecipazione omnicomprensiva di qualsiasi spesa per le attività ludico-ricreative e/o sportive o di qualsivoglia natura resa. - oltre IVA prevista per legge, per un totale di per ogni giovane disabile inviato inviato dall Ente, a titolo di tariffa di partecipazione omnicomprensiva di qualsiasi spesa per le attività ludico-ricreative e/o sportive o di qualsivoglia natura resa; Il con cadenza mensile e, comunque, al termine delle attività presenterà regolare fattura o nota di debito, che dovrà corrispondere al numero dei partecipanti. Il Comune è tenuto al pagamento del solo prezzo concordato e la liquidazione delle fatture avverrà entro 60 gg. dalla presentazione delle medesime sul c/c indicato dal soggetto. ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con le modalità di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 6 ART. 11 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Tivoli (RM). Letto, confermato e sottoscritto. Per il Comune di Tivoli Dirigente del Settore IV Welfare Avvocato Maria Teresa Desideri