IN BREVE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
La previdenza complementare e le problematiche legate al lavoro dei dipendenti pubblici Previdenza complementare: cosa è e a cosa serve? La riforma della previdenza del 1995 ha apportato una significativa riduzione dell entità della copertura delle pensioni di base rispetto all ultimo reddito. È comprensibile quindi la necessità da parte dei lavoratori di attivarsi per tempo al fine di assicurarsi una rendita integrativa in grado di garantire un tenore di vita adeguato, nel periodo del pensionamento. La suddetta riforma della previdenza ha così introdotto i fondi pensione complementari, al fine di permettere ai lavoratori la costruzione di una pensione che vada a supplire al ridimensionamento di quella di base. Il passaggio al regime del TFR da parte dei pubblici dipendenti 2 REGIME TFS: Si applica ai lavoratori assunti in ruolo fino al 31/12/2000 ed è alimentato con una contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore REGIME TFR: Si applica ai lavoratori assunti a partire dal 01/01/2001 ed è alimentato con accantonamenti annuali da parte del datore di lavoro Per i lavoratori pubblici l iscrizione ad un fondo pensione è una scelta ancora più importante e delicata, poiché aderendo, i lavoratori assunti in ruolo prima del 31 dicembre 2000 passeranno dal regime del Trattamento di Fine Servizio (TFS) a quello del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Fino alla data di adesione al fondo pensione sarà effettuato il calcolo
dell indennità di Fine Servizio con le precedenti regole. Tale indennità sarà rivalutata annualmente, fino alla liquidazione, in base alle regole previste per il TFR. Dal momento dell adesione si applicherà invece integralmente il regime previsto per il TFR. Andiamo a vedere cosa comporta. Per ogni lavoratore il datore accantona ogni anno una quota pari al 6,91% della retribuzione annua lorda (quindi circa una mensilità). Alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente il TFR accantonato viene erogato dopo esser stato rivalutato attraverso un determinato coefficiente. Le modalità di passaggio al regime del TFR: Attraverso il DPCM 20.12.1999 è stato stabilito un complesso meccanismo di passaggio al regime del TFR, basato su accantonamenti cosiddetti figurativi. Per i lavoratori concretamente in busta paga non cambia nulla. Visto che regime di TFR comporta la scomparsa della contribuzione per quota lavoratore al TFS pari al 2,5% e per fare in modo che non ci fosse una differente retribuzione nel momento dell effettivo passaggio dal TFS al TFR, la retribuzione lorda è stata ridotta del 2,5%; Per gli enti pubblici datori di lavoro non cambia nulla dal punto di vista contributivo. I versamenti mensili devono infatti essere COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE TFR: 1,5% aumentato di una percentuale pari allo 0,75 del tasso di inflazione. Es: Se il tasso di inflazione fosse il 2%, la rivalutazione sarebbe pari a: 1,5% + (0,75 x 2%) = 3% 3
effettuati ad INPDAP nelle medesime misure previste precedentemente (4,88% mensile); A differenza dei lavoratori privati, per i quali la gestione del TFR è compito del datore di lavoro, per i dipendenti pubblici è l INPDAP stesso ad occuparsi di accantonare e liquidare il TFR. Poiché però le quote di TFR dovute - pari al 6,91% della base imponibile - non corrispondono agli effettivi versamenti degli enti - pari al 4,88% della base imponibile INPDAP contabilizza le quote di TFR secondo un meccanismo figurativo e le rivaluta annualmente. Lo stesso meccanismo figurativo viene utilizzato per la gestione del TFR da versare al fondo pensione. Mentre le quote di TFR dei lavoratori privati destinate al Fondo pensione vengono ad essi versate e direttamente da loro gestite ed investite, per i dipendenti pubblici tutto ciò viene effettuato virtualmente da INPDAP, che si preoccupa di accantonarle, rivalutarle (in base a una media di rendimenti di fondi pensione individuati da un decreto del Ministero dell Economia) e versarle al Fondo solo nel momento in cui il lavoratore andrà in pensione. Fino a questo momento, quindi, i fondi pensione destinati ai pubblici dipendenti riceveranno come unici versamenti quelli derivanti dalle percentuali di contribuzione volontaria di lavoratori e datori di lavoro. 4 Cosa è Fopadiva FOPADIVA è il fondo pensione complementare iscritto al n 142 dell Albo dei Fondi Pensione COVIP, voluto e progettato dai
Sindacati federali dei lavoratori e dalle Associazioni dei datori di lavoro, con il sostegno della Regione e degli enti locali, per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati della Valle d Aosta. I Sindacati ed i datori di lavoro valdostani hanno preferito infatti costituire un fondo a carattere territoriale destinato non ad un unica categoria produttiva ma a tutti i lavoratori dipendenti, in grado di meglio rispondere alle specifiche esigenze della nostra realtà e del mercato del lavoro regionale, nonché di fornire un servizio più vicino ed accessibile ai lavoratori stessi. Si tratta, quindi, di un importante strumento di progresso sociale ed economico, governato anche dagli stessi lavoratori iscritti, che potranno decidere e controllare da vicino il destino dei loro risparmi. Perché un fondo pensione territoriale Con l entrata in vigore del DPCM 20.12.1999 che regolamenta l introduzione del TFR, per quanto riguarda il Pubblico Impiego, saranno avviati a livello nazionale dei Fondi Pensione Integrativi destinati ai vari comparti. In Valle d Aosta, così come in Trentino Alto Adige, si è deciso di intraprendere un percorso alternativo che ha portato alla nascita di fondi a carattere territoriale, in grado di offrire risposte più adeguate ai lavoratori valdostani. 5 A chi è destinato Possono iscriversi a FOPADIVA tutti i lavoratori alle dipendenze di un datore di lavoro, operante sul territorio della Regione, che sia
rappresentato dalle associazioni datoriali sottoscrittrici dell accordo istitutivo di FOPADIVA o che abbia successivamente sottoscritto accordi integrativi allo stesso, per i quali la previdenza complementare sia stata regolamentata da contratti o accordi collettivi. Come funziona FOPADIVA Ogni lavoratore ha una propria posizione individuale in FOPADIVA all interno della quale confluiscono i contributi a carico del lavoratore stesso, del suo datore, e le quote di TFR destinate al Fondo. Quanto si versa L entità dei contributi e delle quote di TFR da versare al Fondo sono determinate per ogni singola categoria e settore dalla contrattazione collettiva e, pertanto, i lavoratori iscritti a FOPADIVA e quelli iscritti ad un fondo nazionale di categoria hanno identico trattamento contributivo. 6 Chi gestisce i capitali I contributi versati a FOPADIVA sono affidati a gestori finanziari specializzati, scelti dal Fondo stesso dopo accurate selezioni, con l obiettivo di ottenere i migliori rendimenti e garanzie. A maggiore garanzia degli iscritti, i capitali sono depositati presso una banca depositaria, scelta anch essa da FOPADIVA attraverso una apposita selezione. Quali prestazioni erogherà agli iscritti
L aderente a Fopadiva ha il diritto di richiedere diverse prestazioni al Fondo sia prima del pensionamento che al momento del pensionamento. I diritti variano in funzione della motivazione per cui si richiede una prestazione al fondo. Le prestazioni prima del pensionamento Durante la contribuzione al fondo pensione, l aderente può richiedere alcune prestazioni. Anticipazione L aderente può innanzi tutto richiedere, dopo otto anni di partecipazione, un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure: un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie, sostenute per sé o per i familiari fiscalmente a carico, per terapie e/o interventi straordinari e di particolare gravità riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, (che comportino, ciascuno, una spesa non inferiore a 1.500 euro); un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata per spese per l acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione su suolo proprio per sé o per i figli, documentato con atto notarile ovvero spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione per sé e per i figli, 7
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata per spese riguardanti le finalità di cui all articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e all articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (congedi per formazione, formazione continua, congedi parentali per maternità e paternità). Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata alla data della presentazione dell istanza. Riscatto Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo l iscritto, ove non abbia maturato il diritto alla pensione complementare, può optare per il riscatto della propria posizione individuale o mantenere la propria posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di contribuzione. 8 Trasferimento L aderente che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia possibilità di accesso. Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo l iscritto, indipendentemente dall anzianità di iscrizione maturata, può trasferire la propria posizione individuale ad altro Fondo pensione al quale abbia possibilità di accesso o a forme pensionistiche individuali di cui all art. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93.
Prestazioni al momento del pensionamento Le prestazioni previste saranno erogate in caso di: Pensionamento di vecchiaia: con cessazione dell attività, raggiungimento dell età stabilita dalla legge e almeno 5 anni di effettiva contribuzione a FOPADIVA; Pensionamento per anzianità: con cessazione dell attività, con un età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza ed almeno 15 anni di effettiva contribuzione a FOPADIVA. In questi casi il lavoratore avrà diritto a ricevere una rendita vitalizia il cui valore sarà legato all ammontare dei contributi versati e dei relativi rendimenti ottenuti, e alla sua aspettativa di vita statistica (data da età, sesso, reversibilità, ecc.). La rendita vitalizia non sarà erogata direttamente da FOPADIVA ma, per maggiore garanzia e per evitare rischi di insolvenza, da una società assicuratrice convenzionata con il Fondo stesso. L iscritto può, inoltre, optare per ricevere immediatamente una parte del capitale maturato, fino al massimo del 50% del suo valore. Nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia il 50% della posizione individuale maturata, si ottenga un importo inferiore al 50% dell ammontare della Pensione Sociale, l iscritto potrà optare in ogni caso per la prestazione interamente in forma di capitale. 9 Cosa succede se non si raggiungono i requisiti minimi Se per qualunque motivo il lavoratore non raggiungesse i requisiti previsti da FOPADIVA per l erogazione delle prestazioni previste (cessazione attività lavorativa, cambio di occupazione o situazione,
decesso, ecc.), avrà comunque diritto (egli stesso, il beneficiari o gli eredi) a riscattare o trasferire presso un altro fondo pensione l intera posizione maturata. Se invece non si raggiunge il numero di anni necessario per avere diritto alle prestazioni del FOPADIVA, al momento del pensionamento l intera posizione maturata potrà essere riscattata sotto forma di capitale. Se, poi, si fosse maturato il diritto alla rendita, ma la stessa avesse un importo inferiore al 50 % della Pensione Sociale, si potrà, comunque, optare per il ritiro dell intero capitale. Quali vantaggi sono previsti per incentivare l adesione ai fondi pensione Per favorire l adesione dei lavoratori alla previdenza complementare sono previsti incentivi di carattere fiscale. I contributi a carico del lavoratore sono deducibili dal reddito, comportando una riduzione dell IRPEF ed un concreto vantaggio in termini di imposte da versare. I limiti annui di deducibilità fiscale sono il minor importo risultante tra: il 12% del reddito annuo complessivo; il doppio del TFR destinato al Fondo; comunque non oltre i 5.164,57 euro in valore assoluto. I rendimenti maturati dal Fondo sono assoggettati ad imposta sostitutiva pari all 11%, un livello inferiore a quello previsto per tutte le altre tipologie di rendimenti finanziari. Le pensioni che saranno erogate dal FOPADIVA saranno tassate, secondo le regole dei redditi da lavoro dipendente, solo sulla quota 10
relativa ai contributi versati e non su quella relativa ai rendimenti ottenuti. Per chi è vantaggioso iscriversi al FOPADIVA Aderire alla previdenza complementare è vantaggioso per i lavoratori, in quanto solo in questo modo avranno la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro e dei vantaggi fiscali previsti. A causa della rilevante riduzione delle coperture garantite dal regime di base, aderire è di fondamentale importanza sia per i lavoratori più giovani che per i lavoratori ai quali manchino pochi anni per andare in pensione. 11