RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO



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2 Al riguardo, l interpellante osserva che il suddetto articolo 348-ter stabilisce che in caso di pronuncia di inammissibilità dell appello può essere proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento di primo grado. Non essendo impugnabile autonomamente, l ordinanza di inammissibilità sembrerebbe, dunque, un mero provvedimento di rito non rientrante tra gli atti dell autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, ai sensi dell articolo 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro (di seguito TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il dubbio interpretativo sorge, tuttavia, a parere dell istante, in quanto l articolo 348-ter del c.p.c., al comma 1, prevede che l ordinanza di inammissibilità debba essere succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e a precedenti conformi. Tali elementi potrebbero ricondurre l ordinanza d inammissibilità nell ambito dei provvedimenti decisori per i quali trova applicazione l imposta di registro. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La Corte d Appello istante ritiene che l ordinanza di inammissibilità, disciplinata dagli articoli 348-bis e 348-ter del c.p.c., non sia da assoggettare ad imposta di registro. L interpellante osserva, infatti, che nella fattispecie considerata è da ritenersi prevalente l aspetto rituale del suddetto provvedimento, confermato dal fatto che lo stesso non è impugnabile per Cassazione.

3 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE La legge 7 agosto 2012, n. 134 ha innovato gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile, introducendo, nell ambito dei procedimenti civili, l ordinanza di inammissibilità dell appello, che viene dichiarata dal giudice quando l impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. In particolare, l articolo 348-bis del c.p.c. dispone, infatti, che l impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Ai sensi del successivo articolo 348-ter, comma 1, inoltre, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l appello, a norma dell articolo 348-bis primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.. Il medesimo articolo 348-ter dispone, inoltre, al comma 3, che Quando è pronunciata l inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell articolo 360, ricorso in cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell ordinanza che dichiara l inammissibilità. Al fine di stabilire la corretta applicazione dell imposta di registro per le ordinanze in argomento, appare utile richiamare le previsioni recate dagli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo TUR, che individuano il presupposto dal quale scaturisce l obbligo di registrazione in termine fisso degli atti giudiziari.

4 In particolare, l articolo 37 del TUR dispone che gli atti dell autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, sono soggetti all imposta, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;. L articolo 8 della Tariffa, Parte prima, reca una elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, indicando altresì la misura dell imposta (Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263, Risoluzione 9 maggio 2001, n. 45). Tali articoli consentono, dunque, di individuare, tra gli atti dell autorità giudiziaria in materia di controversie civili, quelli che assumono rilevanza ai fini dell applicazione dell imposta di registro in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio e devono essere, dunque, assoggettati all obbligo di registrazione in termine fisso anche se sono impugnati o impugnabili. Al fine di stabilire la natura decisoria o meno dell atto in argomento, questa amministrazione con nota n. 125877 del 29 ottobre 2013 ha chiesto al competente Ministero della Giustizia di fornire chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica di tali atti e, in particolare, se le ordinanze in argomento siano riconducibili tra gli atti dell autorità giudiziaria di carattere definitorio. In esito a tale richiesta, il Ministero della Giustizia ha osservato, con nota n. 7404 del 4 novembre 2013, che E pacifico che l ordinanza di inammissibilità a norma dell articolo 348-ter conclude il grado d appello, posto che a seguito della stessa può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado e tenuto conto che con l ordinanza in parola il giudice provvede sulle spese a norma dell art. 91 c.p.c.. Con il parere reso, il Ministero della Giustizia ha, dunque, ritenuto che l ordinanza di inammissibilità dell appello deve ritenersi conclusiva della fase di impugnazione del giudizio e, pertanto, deve essere ricondotta tra gli atti dell autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio.

5 In considerazione del parere reso dal Ministero della Giustizia, si precisa, dunque, che le ordinanze che dichiarano l inammissibilità dell appello ex articolo 348-ter del c.p.c., in quanto atti che definiscono anche parzialmente il giudizio, devono essere assoggettate all obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, del TUR. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE