1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97



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ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97 La Legge n. 12 dell 11 gennaio 1979 disciplina l attività di coloro che possono effettuare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti. Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro (G.U. n. 287 del 10.12.1997), in parziale riforma della legge sopra citata, completa i temi relativi ai requisiti per l accesso e all oggetto professionale. 1.2 Soggetti abilitati L articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro oppure dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che pur non essendo iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro, abbiano dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intendano svolgere gli adempimenti di cui sopra. I Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno quindi la possibilità di gestire le buste-paga e gli adempimenti connessi, a condizione che ne diano preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente (nel formulario che segue viene data una traccia di detta comunicazione).

L art. 5 della stessa Legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del Professionista, devono comunicare preventivamente alla competente Direzione le generalità di colui al quale è stato affidato l incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi. 1.3 Adempimenti preliminari allo svolgimento dell attività di consulenza in materia di lavoro I primi passi che il Commercialista/Esperto Contabile deve compiere nel momento in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, così come definita dalla Legge n. 12/79, sono: a) comunicare, in istanza in bollo, indirizzata al Capo della Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare e in quella dove hanno sede i propri clienti, l intenzione di svolgere l attività di consulenza del lavoro, ai sensi dell art. 1 della Legge 11/01/1979 n. 12. La comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve contenere anche l indirizzo del proprio studio; b) allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione al proprio Ordine Professionale; c) presentare detta comunicazione di persona o per RRR alla Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare. Si ricorda che è necessario presentare una comunicazione per ogni Provincia in cui si intende esercitare ad ogni Direzione Provinciale del lavoro di competenza; d) dopo qualche settimana si riceverà presso il proprio studio, da parte del Capo della Direzione Provinciale del Lavoro, la relativa presa d atto all esercizio dell attività di cui alla Legge 11/01/1979, n. 12. 1.4 Oggetto dell attività Ai sensi dell art. 2 della citata Legge, i Professionisti abilitati in materia di lavoro possono svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di amministrazione del personale dipendente. Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto.

Ferma restando la responsabilità personale del Professionista, questi può avvalersi esclusivamente dell opera di propri dipendenti per l effettuazione dei compiti inerenti all attività professionale. 1.5 Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti in possesso del Professionista abilitato E prevista la sanzione amministrativa (da Euro 25.82 a Euro 103.29, alla data in cui scriviamo) per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni dalla richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla Legge, di esibire la documentazione in loro possesso. Tale sanzione, in caso di recidiva, aumenta variando da Euro 51.65 a Euro 206.58 (alla data in cui scriviamo). 1.6 Certificazione del praticantato degli aspiranti Consulenti del Lavoro a cura del Commercialista/Esperto Contabile Requisiti Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro disciplina il praticantato necessario per sostenere l esame di abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro. L art. 1, comma 2, di detto Decreto, stabilisce che la pratica può essere svolta sia presso lo studio di un Consulente iscritto all Albo da almeno due anni, sia presso lo studio di un altro Professionista: Avvocato, Commercialista o Esperto Contabile che però abbia effettuato la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro da almeno 3 anni e che effettivamente svolga attività in materia di lavoro. Ciascun Professionista non può ammettere contemporaneamente nel proprio studio più di due Praticanti Consulenti del Lavoro.¹ Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro ore giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza, motivi di salute. Si sottolinea che esiste incompatibilità tra il praticantato ai fini dell esame di Stato per Dottori Commercialisti/Esperti Contabili e quello per Consulenti del Lavoro. 1.6.1 Requisiti del Praticante Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all art. 1, di uno dei titoli di studio validi per

l ammissione all esame di Stato, determinati dall ultimo Decreto Interministeriale di cui all art. 3, ultimo comma, della Legge n. 12/97, ossia devono aver conseguito la laurea triennale secondo indirizzi riconducibili all area delle scienze sociali o laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche. Inoltre devono essere in possesso del certificato di buona condotta morale e civile. Si rimanda comunque all Ordine dei Consulenti del Lavoro per una verifica puntuale ed aggiornata. 2. FORMULARIO 2.1 Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro da parte del Commercialista/Esperto Contabile La comunicazione deve essere redatta in carta da bollo, con i dati del Professionista, ed è in forma libera. A mero titolo di contributo, ne diamo di seguito una traccia: Da consegnare a mano o spedire a mezzo raccomandata a.r. Spettabile Direzione Provinciale del Lavoro Suo indirizzo ------------------------------------------- Torino, lì Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti. Il sottoscritto, nato a.. il, residente codice fiscale.., titolare dello studio professionale. sito in, via Partita Iva..,

iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di.. al n...; ( e al registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U. del / / ), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 C O M U N I C A che dal. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con i migliori saluti. (firma) 2.2 Comunicazione unica all INAIL e alla DPL da effettuarsi in via telematica. Nota del Ministero del Lavoro n. 102/2009 e nota INAIL protocollo 78/2009. 3. RIASSUMENDO: Il Commercialista/Esperto Contabile può (ex Legge n. 12/79): svolgere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti per l amministrazione del personale dipendente (art.2, comma 1, Legge n. 12/79); tenere nel proprio studio i documenti dei datori di lavoro suoi clienti; su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto ai punti precedenti (art.2, comma 2, Legge n. 12/79); ammettere nel proprio studio fino a due Praticanti Consulenti del Lavoro. Questa regola vale anche per il Professionista associato (ogni Professionista associato può dare la pratica a due aspiranti Praticanti) - Art. 4 comma 1 D.M. 2/12/97.

ATTENZIONE: E incompatibile, per i Tirocinanti, svolgere contemporaneamente il praticantato per attività professionali diverse. Il tutto a condizione: a) di aver dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere gli adempimenti di cui sopra (art. 1, comma 1, Legge 12/79); b) che i clienti datori di lavoro comunichino preventivamente alla competente Direzione Provinciale del Lavoro le generalità del proprio Professionista, al quale è affidato l incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti (art.5 della Legge n. 12/79). Torino, ottobre 2009 A cura del Gruppo di Lavoro in materia giuslavoristica del nostro Ordine con la supervisione dei Colleghi Luisella Fontanella, Livia Morone ed Aldo Ragazzi