COUNICAZIONE OSPITALITA STRANIERO Per chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere. Un piccolo chiarimento: a seconda che l'ospite sia cittadino italiano o straniero i riferimenti normativi differiscono leggermente. L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile". Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani). L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza". La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile. Nel modulo allegato al cedente basterà, quindi, barrare la casella relativa alla norma applicata.
COPIA PER L'AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA COUNICAZIONE DI OSPITALITA /ALLOGGIO/ASSUNZIONE/CESSIONE DI IOBILE COUNE DI NASCITA I ( ( Riportare gli estremi relativi al permesso o carta di soggiorno (numero, data di rilascio, autorità che l'ha rilasciata, validità), se
COPIA PER LA QUESTURA COUNICAZIONE DI OSPITALITA /ALLOGGIO/ASSUNZIONE/CESSIONE DI IOBILE COUNE DI NASCITA I ( ( Riportare gli estremi relativi al permesso o carta di soggiorno (numero, data di rilascio, autorità che l'ha rilasciata, validità), se
COPIA PER IL DICHIARANTE COUNICAZIONE DI OSPITALITA /ALLOGGIO/ASSUNZIONE/CESSIONE DI IOBILE COUNE DI NASCITA I ( ( Riportare gli estremi relativi al permesso o carta di soggiorno (numero, data di rilascio, autorità che l'ha rilasciata, validità), se
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.