REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



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FIPREM Fondo Integrativo di Previdenza Montedison Fondo Pensione REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 Marzo 2003 e coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate nelle riunioni del 16 Dicembre 2003, 9 Dicembre 2004, 23 Marzo 2005.

DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 3 TITOLO I - SOGGETTI Art. 1 - Società partecipanti Pag. 4 Art. 2 - Lavoratori associati Pag. 4 Art. 3 - Decorrenza dell'iscrizione Pag. 4 Art. 4 - Modalità per l'iscrizione Pag. 4 Art. 5 - Facoltà attribuite all'iscritto in caso di risoluzione del rapporto di Pag. 5 lavoro, di recesso della Società o di promozione alla dirigenza Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione e della contribuzione Pag. 5 TITOLO II - CONTRIBUZIONI Art. 7 - Contribuzione ordinaria obbligatoria e volontaria modalità di Pag. 7 versamento dei contributi Art. 8 - Sospensione della contribuzione Pag. 9 Art. 9 - Quote di partecipazione al Fondo Pag. 10 Art. 10 - Regime fiscale Pag. 10 Art. 11 - Informazioni periodiche agli iscritti Pag. 11 TITOLO III - PRESTAZIONI Art. 12 - Prestazioni Pag. 12 Art. 13 Decesso del socio Pag. 13 Art. 14 - Trasferimento della posizione ad altri Fondi Pag. 13 Art. 15 - Acquisizione di posizioni provenienti da altri Fondi Pag. 13 Art. 16 - Riscatto Pag. 13 Art. 17 - Anticipazioni Pag. 14 TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIO E SPESE Art. 18 - Patrimonio Pag. 15 Art. 19 - Spese Pag. 15 Art. 20 - Scritture contabili e relazioni periodiche Pag. 16 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Modifiche del Regolamento di attuazione Pag. 17 TITOLO VI - ALLEGATI Allegato 1 - Inadempienze Pag. 18 Allegato 2 - Modulistica Pag. 19 Regolamento di attuazione Pag. 2

DISPOSIZIONI GENERALI Il presente Regolamento di attuazione contiene le norme per il funzionamento di FIPREM "Fondo Integrativo di Previdenza Montedison Fondo Pensione" in applicazione dell'accordo Sindacale istitutivo del 16 Aprile 1987, delle successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto del Fondo stesso. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento di attuazione si fa rinvio alla normativa vigente in materia di fondi pensione. FIPREM è iscritto con il numero 1077 all Albo dei Fondi Pensione nella I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP come previsto dal D.Lgs. 124/93. Ha sede in Milano - Foro Buonaparte 31. La durata del Fondo è illimitata. Destinatari delle norme contenute nel presente Regolamento sono le Aziende iscritte al Fondo ed i lavoratori iscritti attivi, non attivi ovvero in quiescenza e percettori della rendita integrativa. Regolamento di attuazione Pag. 3

TITOLO I - SOGGETTI Art. 1 - Società partecipanti 1.1 Partecipano al Fondo le Società del Gruppo Edison S.p.A (già Montedison S.p.A) nonché sue controllate e collegate che hanno aderito all'accordo Sindacale del 16 Aprile 1987 e successive modificazioni e integrazioni nonché le Società già aderenti al momento dell entrata in vigore del D.Lgs. 124/93. 1.2 Nel caso di cessione di Azienda associata al Fondo, o di ramo di azienda, è prevista la facoltà, salvo recesso da parte dell'azienda con preavviso di almeno sei mesi, di conservare l'associazione al Fondo: il recesso acquista efficacia decorsi sei mesi dalla avvenuta comunicazione al Fondo. Art. 2 - Lavoratori associati 2.1 Possono iscriversi volontariamente al Fondo i lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze delle Società di cui al punto 1.1 con qualifica di operaio, impiegato o quadro, nonché i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni, dei datori di lavoro e dei lavoratori, stipulanti l Accordo istitutivo del Fondo o che vi hanno successivamente aderito, alle condizioni previste dal successivo art. 4. 2.2 Possono altresì iscriversi, a partire dal 1 Luglio 2000, i dipendenti delle stesse Società con contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi. 2.3 Sono inoltre associati al Fondo i lavoratori pensionati che percepiscono la rendita integrativa nonché i dipendenti in stato di quiescenza che, avendo cessato di contribuire, non hanno richiesto il riscatto della posizione. Art. 3 - Decorrenza dell'iscrizione 3.l Le iscrizioni volontarie presentate decorrono dal primo giorno del mese successivo all acquisizione della domanda di adesione da parte del Fondo. 3.2 Ferma restando la decorrenza della iscrizione volontaria stabilita al punto precedente, non sono previsti termini di decadenza. Art. 4 - Modalità per l iscrizione 4.l L'iscrizione volontaria al Fondo si perfeziona, e diviene operante, con la compilazione in ogni sua parte dell'apposito modulo e sua sottoscrizione, con il quale il lavoratore dichiara di aver preso visione della Scheda informativa, dello Statuto, del Regolamento di attuazione e delle finalità sociali/previdenziali del Fondo quali risultano dagli Accordi sottoscritti dalle Parti stipulanti. Regolamento di attuazione Pag. 4

4.2 La domanda di adesione è presentata al Fondo dal lavoratore tramite il proprio datore di lavoro. E sottoscritta da entrambi ed impegna il lavoratore e l Azienda nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del lavoratore all Azienda per la trattenuta della contribuzione nei limiti previsti dal successivo art. 7. 4.3 L Azienda provvede ad inviare al Fondo tutte le domande di iscrizione pervenute nel mese entro il giorno 15 del mese successivo. 4.4 L adesione dei lavoratori deve essere preceduta dalla consegna, da parte dell Azienda, di copia: a) della Scheda informativa b) dello Statuto c) del Regolamento di attuazione Art. 5 - Facoltà attribuite all'iscritto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di recesso della Società o di promozione alla dirigenza. 5.1 Il lavoratore iscritto che abbia risolto il rapporto di lavoro con la Società, oppure in caso di recesso della stessa dal Fondo o di promozione a dirigente, può chiedere tramite l'apposito modulo in alternativa: a) il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, in assenza di contribuzione, ferma restando la possibilità di esercitare, successivamente, una delle opzioni di cui alle successive lettere b), e c); b) il trasferimento della posizione individuale ad altro Fondo pensione cui abbia aderito in relazione a nuova attività lavorativa o in seguito alla promozione a dirigente; c) il riscatto della propria posizione individuale a condizione che non abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Il riscatto comporta la riscossione dell intero ammontare della propria posizione individuale. Il lavoratore socio può richiedere il trasferimento ad altro Fondo pensione o a forme pensionistiche individuali, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a FIPREM, purchè siano trascorsi almeno 3 anni di iscrizione al Fondo. 5.2 Il Fondo determinerà il valore della posizione individuale il primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito notizia certa del verificarsi delle condizioni previste al precedente punto 5.1 lettere b) e c). Gli adempimenti a carico del Fondo conseguenti all'esercizio delle opzioni di trasferimento o di riscatto devono essere effettuati entro 6 mesi dall'esercizio delle opzioni stesse. Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione e della contribuzione. 6.1 L'iscrizione al Fondo cessa per risoluzione del rapporto di lavoro per qualunque causa, per promozione a dirigente, per trasferimento ad altro Fondo o per decesso del lavoratore. Regolamento di attuazione Pag. 5

6.2 Nei casi sopra richiamati la cessazione delle contribuzioni decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, della promozione a dirigente o del decesso, oppure dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di trasferimento della propria posizione da parte del lavoratore. 6.3 Conservano la qualità di soci del Fondo i dipendenti che avranno risolto il rapporto di lavoro per pensionamento con diritto alla rendita integrativa nonché i dipendenti in stato di quiescenza che, avendo cessato di contribuire, non hanno richiesto il riscatto della posizione o il trasferimento. Regolamento di attuazione Pag. 6

TITOLO II - CONTRIBUZIONI Art. 7 - Contribuzione ordinaria obbligatoria e volontaria modalità di versamento dei contributi 7.1 La contribuzione dovuta al Fondo è stabilita nelle seguenti misure: ISCRITTI A FIPREM DAL 1.7.1987 AL 27.4.1993 SETTORE CHIMICO E SETTORE ELETTRICO SETTORE PETROLIO ALTRI Azienda 1,24% 1,35% 2% Retribuzione imponibile INPS (*) Dipendente 1,14% contributo ordinario 1,25% contributo ordinario 2% contributo ordinario Retribuzione imponibile INPS (*) 1% - 2% contr. aggiuntivo 1% - 2% contr. aggiuntivo 1% - 2% contr. aggiuntivo T.F.R. 33% del T.F.R. maturato nell anno - Facoltativo 33% del T.F.R. maturato nell anno - Facoltativo 36% del T.F.R. maturato nell anno - Facoltativo Retribuzione utile per la determinazione del T.F.R. (*) Nel momento in cui l iscritto sceglie di versare al Fondo anche il contributo T.F.R., l imponibile su cui vengono calcolate le percentuali di contribuzione dipendente e contribuzione società è la retribuzione utile per la determinazione del T.F.R. (imponibile T.F.R.). ADESIONE DI 1^ OCCUPAZIONE ANTE 28.4.1993 SETTORE CHIMICO E SETTORE ELETTRICO SETTORE PETROLIO ALTRI Azienda 1,24% 1,35% 2% Retribuzione utile per la determinazione del T.F.R. Dipendente 1,14% contributo ordinario 1,25% contributo ordinario 2% contributo ordinario Retribuzione utile per la determinazione del T.F.R. T.F.R. 33% del T.F.R. maturato 33% del T.F.R. maturato 36% del T.F.R. maturato Retribuzione utile per la nell anno - Obbligatorio nell anno - Obbligatorio nell anno - Obbligatorio determinazione del T.F.R. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria di cui sopra l'iscritto ha la facoltà di destinare contributi volontari ed aggiuntivi, a proprio carico, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla vigente normativa fiscale, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. ADESIONE DI 1^ OCCUPAZIONE POST 27.4.1993 SETTORE CHIMICO E SETTORE ELETTRICO SETTORE PETROLIO ALTRI Azienda 1,24% 1,35% 2% Retribuzione utile per la determinazione del T.F.R. Dipendente 1,14% contributo ordinario 1,25% contributo ordinario 2% contributo ordinario Retribuzione utile per la determinazione del T.F.R. T.F.R. 100% del T.F.R. maturato 100% del T.F.R. maturato 100% del T.F.R. maturato Retribuzione utile per la nell anno - Obbligatorio nell anno - Obbligatorio nell anno - Obbligatorio determinazione del T.F.R. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria di cui sopra l'iscritto ha la facoltà di destinare contributi volontari ed aggiuntivi, a proprio carico, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla vigente normativa fiscale, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Regolamento di attuazione Pag. 7

7.2 Possono essere previste da singole Aziende con appositi Accordi aziendali da depositare presso il Fondo, ovvero da Accordi tra le Associazioni Sindacali Nazionali datoriali e dei lavoratori stipulanti i C.C.N.L. per le categorie alle quali appartengono le Aziende, quote di contribuzione a carico Azienda e a carico lavoratore più elevate di quelle sopra previste. La contribuzione al Fondo potrà variare anche a seguito di quanto previsto in sede di rinnovo dei C.C.N.L. di appartenenza delle Aziende associate. 7.3 Relativamente agli iscritti a FIPREM dal 1.7.1987 al 27.4.1993 ("vecchi iscritti") che non abbiano richiesto di utilizzare la quota di T.F.R. da maturare nell'anno, per retribuzione imponibile si intende la retribuzione soggetta a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti INPS: nel caso utilizzino il T.F.R., e per tutti gli altri iscritti successivamente, la contribuzione è riferita alla retribuzione utile per la determinazione del T.F.R. 7.4 Contribuzione volontaria Per contribuzione volontaria si intende il versamento che il lavoratore effettua, in aggiunta alla contribuzione ordinaria obbligatoria, nei limiti della deducibilità fiscale prevista. Il versamento complessivo del lavoratore (quota ordinaria obbligatoria più quota volontaria) deve rimanere nei limiti della deducibilità fiscale. Per i lavoratori, già iscritti al 27.4.1993 ("vecchi iscritti") resta ferma la possibilitá di aumentare la contribuzione aggiuntiva a loro carico sino al limite del 2% conservando il trattamento fiscale acquisito. La contribuzione volontaria è versata dal lavoratore tramite l Azienda. Il lavoratore dovrà compilare e consegnare all Azienda l apposito modulo predisposto dal Fondo e quantificare l ammontare del contributo volontario. Tale scelta ha validità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e potrà essere modificata o sospesa con un preavviso di 6 mesi all Azienda. 7.5 Modalità di versamento dei contributi Ogni Azienda è tenuta a versare le contribuzioni nelle misure di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.4. I contributi, che inizieranno ad essere trattenuti dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisizione della domanda di adesione, devono essere versati dall Azienda alla Banca Depositaria secondo le modalità e le procedure previste dal Fondo. Con riferimento alla data di versamento i contributi dovranno pervenire alla Banca Depositaria con disponibilità e valuta per il beneficiario entro il 18 del mese successivo a quello di competenza delle retribuzioni, sulle quali viene operata la trattenuta. Regolamento di attuazione Pag. 8

7.6 Distinte contributive Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni, le Aziende comunicheranno al Fondo, in apposite distinte, redatte secondo le modalità previste dallo stesso, i nomi, cognomi e codici fiscali dei lavoratori soci, unitamente alle quote versate per ciascuno di loro, suddivise nelle quattro tipologie previste dalla legge: quota a carico del lavoratore, quota a carico dell Azienda, eventuale quota volontaria del lavoratore, quota del T.F.R. I bonifici delle Aziende sono accreditati nel conto generale di liquidità che non produce interessi attribuibili al singolo aderente. Solo successivamente alla riconciliazione i contributi sono attribuiti all aderente ed investiti finanziariamente. 7.7 Soggetti inadempienti Per inadempienze dei soggetti tenuti alla contribuzione si intendono: a) tardivo o mancato versamento delle contribuzioni b) insufficiente contribuzione rispetto a quella dovuta c) tardivo o mancato invio ovvero l errata compilazione della distinta contributiva. In questi casi si attua la procedura di cui all allegato 1. Art. 8 Sospensione della contribuzione. 8.1 Nel caso di riduzione o sospensione temporanea della retribuzione per qualunque causa (C.I.G., aspettativa, permessi ed altre assenze, ecc.) l associazione al Fondo permane e la relativa contribuzione a carico dell Azienda e del lavoratore sarà commisurata al trattamento economico corrisposto dall Azienda, anche in anticipazione di quanto dovuto dagli enti previdenziali preposti, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o di contratto. Il versamento della quota T.F.R., in questi casi, segue l andamento della maturazione del T.F.R. 8.2 Il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro può richiedere la sospensione dell obbligo contributivo mantenendo la propria associazione al Fondo, purchè abbia maturato almeno 1 anno di iscrizione al Fondo. Tale sospensione si applica anche alla quota a carico dell Azienda ed agli accantonamenti del T.F.R. 8.3 La sospensione decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione all Azienda della richiesta. Il lavoratore può richiedere di riavviare la contribuzione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta all Azienda. 8.4 Successive sospensioni della contribuzione potranno intervenire decorsi almeno 3 anni dalla riattivazione. Regolamento di attuazione Pag. 9

8.5 Per qualsiasi rinuncia alla contribuzione al Fondo, senza che vi sia una variazione del rapporto di lavoro con l Azienda, non sarà possibile richiedere il riscatto delle quote. Esse continueranno ad essere gestite dal Fondo e potranno essere riscattate solo alla maturazione del diritto all'erogazione di una rendita o di un capitale di cui all art. 5 dello Statuto o, comunque, nei casi contemplati nello Statuto all art. 17. Art. 9 Quote di partecipazione al Fondo. 9.1 La partecipazione al Fondo si realizza mediante la sottoscrizione di quote, o frazioni di quote, acquistabili tramite le contribuzioni di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.4 del Regolamento. 9.2 Il valore di assegnazione delle quote è il primo valore elaborato successivamente alla riconciliazione dei contributi. 9.3 A partire dal 1 Gennaio 2003 il valore della quota è calcolato ogni ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Il valore convenzionale della prima quota è pari a 10,00. 9.4 La quota rappresenta una frazione del patrimonio del Fondo di pertinenza del singolo socio. 9.5 La posizione individuale di ogni lavoratore iscritto è rappresentata dall insieme delle quote sottoscritte moltiplicato per il valore della singola quota. La posizione individuale è registrata e tenuta, sotto forma di numero di quote, in un conto della gestione amministrativa del Fondo. 9.6 All atto dell uscita dal Fondo al sottoscrittore sarà attribuito un importo in denaro pari al numero di quote a lui intestate moltiplicato per il valore della quota elaborato al netto della relativa tassazione. Art. 10 Regime fiscale 10.1 Imposte relative al Fondo Il Fondo è soggetto, nella fase di accumulo, alla tassazione prevista dalla normativa vigente. 10.2 Imposte relative ai lavoratori associati a) Contribuzioni Tutti i contributi versati al Fondo, sia quelli ordinari obbligatori che quelli volontari, sono deducibili dal reddito imponibile e quindi esenti da imposta nei limiti indicati dalla vigente normativa fiscale. Regolamento di attuazione Pag. 10

b) Prestazioni Le prestazioni, sia quelle erogate in capitale che in rendita, sono soggette all'imposizione di cui alla normativa vigente. Art. 11 Informazioni periodiche agli iscritti 11.1 Entro un mese dall approvazione del bilancio annuale da parte dell Assemblea, viene trasmessa al socio una comunicazione contenente il rendiconto della sua posizione alla data del 31 dicembre dell anno precedente. Il lavoratore potrà conoscere in ogni momento tramite il Service amministrativocontabile la propria posizione individuale. Regolamento di attuazione Pag. 11

TITOLO III - PRESTAZIONI Art. 12 - Prestazioni 12.1 Il Fondo opera in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni è commisurata ai contributi versati, ai rendimenti realizzati attraverso la gestione del patrimonio, all età ed al sesso del lavoratore beneficiario. 12.2 Il Fondo garantirà l erogazione di una rendita o di un capitale sulla base degli accantonamenti progressivamente cumulati e gestiti con il sistema della capitalizzazione individuale. 12.3 Le prestazioni del Fondo sono erogate al conseguimento dei requisiti previsti all art. 5 dello Statuto, e sono commisurate al valore delle quote possedute dal socio al primo giorno utile di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto alla prestazione stessa. 12.4 Per giorno di valorizzazione si intende il giorno nel quale viene stabilito il valore dell attivo netto destinato alle prestazioni e, conseguentemente, il valore unitario della quota. 12.5 Il Fondo eroga le proprie prestazioni in seguito a specifica richiesta del socio o degli aventi diritto, su apposito modulo predisposto dal Fondo. La condizione di avente diritto va documentata in sede di richiesta. 12.6 Le prestazioni avvengono sotto forma di rendita e/o di capitale. La ripartizione fra i due tipi di prestazioni viene effettuata in base a quanto previsto all art. 5 dello Statuto e dalla vigente normativa. 12.7 Alla erogazione della rendita il Fondo provvede mediante apposita convenzione con una compagnia assicurativa in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 124/93. La decorrenza, la misura, l'eventuale reversibilità e le modalità di pagamento della rendita diretta verranno definite dalla convenzione. 12.8 Agli iscritti che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non hanno maturato il diritto alla pensione complementare viene liquidato il capitale accantonato. 12.9 Il Fondo, in base alla richiesta di cui al sopra citato punto 12.5, provvede all erogazione delle prestazioni non oltre sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. Regolamento di attuazione Pag. 12

Art. 13 Decesso del socio 13.1 In caso di decesso del socio sono beneficiari delle prestazioni previste il coniuge, i figli ovvero, se a carico dell iscritto, i genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore. In assenza di disposizioni del socio la posizione rimane acquisita dal Fondo. 13.2 La domanda presentata dagli aventi diritto su apposito modulo predisposto dal Fondo, dovrà essere corredata dalla documentazione in originale espressamente indicata nello stesso. 13.3 La liquidazione in capitale della posizione maturata dal socio deceduto è effettuata entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario. Art. 14 - Trasferimento della posizione ad altri Fondi 14.1 In caso di trasferimento della propria posizione ad altri Fondi la richiesta va effettuata utilizzando l apposito modulo predisposto dal Fondo. La posizione individuale, di cui al punto 9.5 del Regolamento, viene valorizzata e trasferita in base a quanto previsto all'art. 17.2 dello Statuto. 14.2 Il Fondo darà comunicazione del trasferimento della posizione all interessato ed al nuovo Fondo. Art. 15 - Acquisizione di posizioni provenienti da altri Fondi. 15.1 Il lavoratore precedentemente iscritto ad altro Fondo pensione può trasferire a FIPREM la posizione maturata presso il Fondo di provenienza. 15.2 Qualora le norme di legge lo consentano, il lavoratore mantiene i precedenti diritti fiscali e normativi. Art. 16 - Riscatto 16.1 L'intera posizione può essere riscattata, da parte del lavoratore o degli aventi diritto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, promozione a dirigente. 16.2 La richiesta va effettuata utilizzando l apposito modulo predisposto dal Fondo. La posizione individuale, di cui al punto 9.5 del Regolamento, viene valorizzata e liquidata in base a quanto previsto al punto 17.3 dello Statuto. 16.3 Il socio, anche al fine di raggiungere i requisiti minimi per ottenere il diritto alla rendita, può rinunciare al diritto di riscatto e rimanere socio quiescente del Fondo. Regolamento di attuazione Pag. 13

Disposizione transitoria L'opzione di riscatto per recesso in costanza dei requisiti individuali di partecipazione può essere esercitata entro il termine improrogabile del 29.4.2003 a condizione che entro tale data il lavoratore abbia maturato una anzianità di iscrizione a Fiprem superiore a 5 anni. In ogni caso verrà liquidata dal Fondo la sola quota a carico del dipendente della capitalizzazione complessiva della posizione individuale. Il contributo capitalizzato fornito dall'azienda, qualora l'iscritto lasci la disponibilità del maturato al Fondo, potrà essere corrisposto nella misura del 20% annuo fino al compimento del 5^ anno successivo al recesso. Art. 17 Anticipazioni. 17.1 Nei casi previsti al punto 17.4 dello Statuto, trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, il socio può conseguire un anticipazione di capitale a valere anche sull intera posizione individuale maturata effettuando richiesta scritta tramite l apposito modulo predisposto dal Fondo. Il lavoratore socio potrà reintegrare la propria posizione secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse altre forme di anticipazione. 17.2 L'anticipazione viene erogata entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario. Regolamento di attuazione Pag. 14

TITOLO IV GESTIONE PATRIMONIO E SPESE Art. 18 Patrimonio 18.1 Il patrimonio del Fondo viene gestito secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie, e resi noti ai soci attraverso la Scheda informativa di cui al punto 4.4 lettera a) del Regolamento e la comunicazione periodica di cui al punto 11.1 del Regolamento. 18.2 Il Fondo, per realizzare al meglio le finalità previdenziali a favore dei lavoratori iscritti, ha stipulato apposite convenzioni con i gestori di cui all art. 6 del D.Lgs. 124/93. 18.3 Il patrimonio del Fondo è depositato presso un'unica Banca depositaria distinta dai gestori, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 124/93. 18.4 La partecipazione al Fondo comporta, in via generale, il rischio della possibile variazione negativa del valore del patrimonio del Fondo a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli nei quali il Fondo investe. Art. 19 - Spese 19.1 Il Fondo provvede al finanziamento delle spese necessarie alla realizzazione del suo scopo attuando criteri e procedure di massima trasparenza. 19.2 Tutte le spese vengono regolarmente documentate e sottoposte al controllo del Collegio dei Revisori contabili. 19.3 Sono totalmente a carico delle Aziende aderenti tutte le spese, fatta eccezione per le spese della gestione finanziaria, banca depositaria e imposta sostitutiva. 19.4 Tali spese sono sostenute dalle Aziende in funzione del numero dei rispettivi dipendenti iscritti attivi al 31 Dicembre di ciascun anno nonché di ogni lavoratore receduto dal Fondo nel corso del 2 semestre di ciascun anno, sia liquidato che non liquidato. L'ammontare a carico delle Aziende è fissato annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 19.5 Le commissioni della gestione finanziaria sono commisurate al patrimonio del Fondo e ad esso direttamente addebitate. 19.6 Le spese relative alle commissioni della Banca depositaria sono calcolate sul patrimonio del Fondo e ad esso addebitate. 19.7 Il valore della quota è espresso al netto delle spese finanziarie di cui ai sopra citati punti 19.5 e 19.6. Regolamento di attuazione Pag. 15

Art. 20 - Scritture contabili e relazioni periodiche. 20.1 La tenuta dei libri contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Di conseguenza viene abrogato il "Regolamento dei criteri per la gestione degli investimenti", che costituiva parte integrante del precedente Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il 19.1.1999. 20.2 Il Fondo conferisce, con delibera della Assemblea, ad una Società di Revisione iscritta all Albo di cui all art. 161 del D.Lgs. n 58/98 l incarico di sottoporre a revisione contabile il proprio bilancio, determinandone modalità e condizioni. 20.3 La gestione amministrativa e contabile del Fondo, ivi compresa la tenuta delle posizioni individuali degli iscritti, può essere delegata ad un soggetto esterno, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione del Fondo per l operato del soggetto delegato a svolgere l attività di gestore amministrativo del Fondo. La responsabilità dei dati amministrativi rimane in capo al Consiglio di Amministrazione del Fondo. Regolamento di attuazione Pag. 16

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Modifiche del Regolamento di attuazione 21.1 Le modifiche del presente Regolamento di attuazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e portate a conoscenza dell Assemblea. Regolamento di attuazione Pag. 17

TITOLO VI - ALLEGATI Allegato 1 INADEMPIENZE Nei casi richiamati al punto 7.7 lettere a), b) e c) del Regolamento viene attivata la seguente procedura: 1) Entro 10 giorni dalla prevista data di pagamento senza che il bonifico sia giunto presso la Banca depositaria, il Fondo trasmette un sollecito scritto alla Azienda inadempiente. 2) Nel caso in cui, nei 15 giorni successivi alla data del primo sollecito di versamento dei contributi, i contributi stessi non siano ancora pervenuti presso la Banca depositaria, il Fondo provvede ad inviare ulteriore sollecito all Azienda ed informa la R.S.U. 3) Entro 40 giorni dal mancato ricevimento dei contributi il Fondo provvede ad inviare raccomandata all Azienda ed R.S.U. 4) Nel caso in cui la procedura arrivi al punto 3), l Azienda è tenuta a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale. 5) La tardiva o mancata trasmissione della distinta è assimilata, ai fini della presente procedura, alla inadempienza per tardivo o mancato versamento dei contributi. 6) La responsabilità della verifica della correttezza delle contribuzioni spetta al singolo lavoratore iscritto che si farà parte attiva verso l Azienda. Regolamento di attuazione Pag. 18

Allegato 2 - Mod. Fiprem.1 Scheda per nuove adesioni (con 1^ occupazione ante 28.4.1993) - Mod. Fiprem.2 Scheda per nuove adesioni (con 1^ occupazione post 27.4.1993) - Mod. Fiprem.3 Scheda per il versamento del contributo supplementare e del T.F.R. (iscritti a Fiprem dal 1.7.1987 al 27.4.1993 e a forme di previdenza complementare preesistenti al 15.11.1992) - Mod. Fiprem.4 Scheda per la richiesta di anticipazione e allegato - Mod. Fiprem.5 Richiesta di riscatto/trasferimento/quiescenza della posizione individuale - Mod. Fiprem.6 Comunicazione di decesso e allegato - Mod. Fiprem.7 Dati di identificazione dell'azienda - Mod. Fiprem.8 Scheda di versamento del contributo volontario (iscritti ante 28.4.1993 e post 27.4.1993) - Mod. Fiprem.9 Comunicazione di sospensione volontaria della contribuzione - Mod. Fiprem.10 Comunicazione di variazione indirizzo - Mod. Fiprem.11 Designazione dei beneficiari - Mod. Fiprem.12 Comunicazione di assunzione di lavoratore già iscritto a Fiprem - Mod. Fiprem.13 Comunicazione di riavvio della contribuzione - Mod. Fiprem.14 Comunicazione contributi non dedotti Regolamento di attuazione Pag. 19