REGOLAMENTO ADESIONI E CONTRIBUZIONI

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1 FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITA, DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI REGOLAMENTO ADESIONI E CONTRIBUZIONI Prima versione approvata da parte del C.d.A. in data 30/10/2014 in vigore dal 01/11/2014

2 ARTICOLO 1: Oggetto Con il presente Regolamento, PERSEO SIRIO - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell ENAC e del CNEL, dell Università, dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie Fiscali (di seguito solo Fondo o Perseo-Sirio) - dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui alla parte III Contribuzione e Prestazioni agli art.8 e 8bis, in materia di modalità di contribuzione. ARTICOLO 2: Adesione Presa visione dello Statuto, della Nota Informativa e del Progetto Esemplificativo Standardizzato, resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso la sede associativa del fondo, presso i datori di lavoro, i patronati convenzionati e le organizzazioni sindacali, il Lavoratore compila in tutte le sue parti il MODULO di ADESIONE e lo consegna all ufficio preposto del proprio Datore di Lavoro che dopo averlo timbrato e firmato ne riconsegnerà una copia al lavoratore, una copia la invierà all INPS (solo per i Dipendenti Pubblici) ed una copia al Fondo Perseo Sirio. La efficacia dell adesione è quella della firma del Datore di Lavoro. Infatti da tale data scatta l obbligo contributivo a carico del Lavoratore e del Datore di lavoro, che decorre dal primo giorno del mese successivo e comunque entro e non oltre il terzo mese dalla suddetta data. ARTICOLO 3: Contribuzione Sulla posizione individuale di ciascun Aderente, affluiscono le contribuzioni del Datore di lavoro, del e SOLO per i dipendenti del settore privato la quota del TFR destinata a previdenza complementare. La misura delle contribuzioni è stabilita nell accordo istitutivo del Fondo. Pertanto il l amministrazione, provvederà a trattenere la quota a carico del Lavoratore iscritto a Perseo Sirio (nella percentuale prescelta) e, contemporaneamente, ad accantonare la quota prevista dal sopracitato accordo istitutivo a carico del Datore di lavoro e l eventuale quota TFR (solo privati). Il conteggio va effettuato anche sulle mensilità aggiuntive (13 e/o 14 mensilità). Dipendenti Pubblici: la contribuzione ai sensi dell art.8, comma 2 dello Statuto del Fondo Perseo Sirio - a carico del sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo contestualmente alla contribuzione del Datore di lavoro, entro il 15 (quindici) del mese successivo a quello di. Il contributo a carico delle Amministrazioni Statali, curato dall INPS gestione Dipendenti Pubblici, avviene entro il mese successivo a quello di trasmissione della denuncia retributiva e contributiva effettuata dalle Amministrazioni stesse ai sensi dell art.44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge il 24 novembre 2003, n.326. Dipendenti Privati: la contribuzione ai sensi dell art.8bis dello Statuto del Fondo Perseo Sirio a carico del sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo contestualmente all eventuale contribuzione del datore di lavoro ed alla quota di TFR destinata a previdenza complementare, entro il 15 (quindici) del mese successivo a quello di. Perseo Sirio considera effettuato il versamento dei contributi, nel momento in cui viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli Aderenti. Pertanto, ai fini della riconciliazione, il Datore di lavoro mensilmente deve provvedere a: Versare al Fondo i contributi dovuti; Trasmettere a PERSEO SIRIO i dati riguardanti il dettaglio del pagamento effettuato ( Distinta di Contribuzione ). ARTICOLO 4: Sospensione In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta al proprio Datore di lavoro, che a sua volta sospenderà la contribuzione e trasmetterà al Fondo ed all INPS (per i Dipendenti Pubblici) la scelta del. La sospensione non opera con riguardo all accantonamento del TFR. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva. La sospensione potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo; l erogazione delle prestazioni maturate potrà avere luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dagli art.10 e 10bis. ARTICOLO 5: Inadempienze Una è definita Morosa se in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardato invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione il Fondo non ha potuto effettuare la riconciliazione delle contribuzioni secondo le scadenze definite dal Fondo stesso. Come viene assunta quella in cui l operazione deve essere eseguita secondo il seguente elenco: Prima Contribuzione : La è quella apposta sul modulo di adesione dal Datore di lavoro. La contribuzione e la relativa lista contributiva, partiranno dal mese successivo e comunque entro e non oltre il terzo mese successivo. Contribuzione ordinaria: La è il 15 del mese successivo a quello di. 2

3 ARTICOLO 6: Gestione dei solleciti Prima dell avvio della procedura di recupero degli importi descritti dall art.3 del presente Regolamento, il Fondo pensione invia alle Amministrazioni morose corrispondenza di sollecito, che oltre ad illustrare le modalità e le scadenze per sanare l anomalia individuata, indica altresì che il ritardato invio della lista o del versamento, determinano l impossibilità per il Fondo Pensione di poter effettuare la riconciliazione della contribuzione. Questo comporta, che il Fondo Pensione applicherà al Datore di lavoro, degli interessi di mora e spese legali, per poter riallineare la posizione individuale del alla. La gestione dei solleciti viene gestita in base alla seguente casistica e tempistica: TIPO DI ANOMALIA AZIONE TEMPISTICA DESTINATARIO CONTENUTO. (data della lista) relazione ad una lista contributiva, non è stato effettuato il corrispettivo bonifico, indicando contestualmente le coordinate bancarie del Fondo Pensione su cui accreditare la somma indicata e ricordando le relative scadenze. Manca il versamento relativo alla lista contributiva Facendo al si ribadiscono all : la mancanza del corrispettivo bonifico alla lista contributiva, le coordinate bancarie del Fondo Pensione su cui accreditare la somma indicata, le relative scadenze. Nel sollecito si comunica che sanata la mancata rivalutazione. Diffida a effettuare tempestivamente il bonifico corrispettivo alla lista contributiva ricevuta, e. (data del bonifico) relazione ad un bonifico ricevuto manca la corrispettiva lista di contribuzione, indicando contestualmente la procedura per la segnalazione e ricordando le relative scadenze. Manca la lista contributiva relativa ad un versamento Facendo al si ribadiscono all : la mancanza della lista contributiva corrispettiva al bonifico, la procedura per la segnalazione e le relative scadenze. Nel sollecito si comunica che sanata la mancata rivalutazione. Diffida a trasmettere tempestivamente, la lista contributiva corrispettiva al bonifico ricevuto, e stessa verranno effettuati, i conteggi per la 3

4 TIPO DI ANOMALIA AZIONE TEMPISTICA DESTINATARIO CONTENUTO. (data della lista) relazione ad una lista contributiva, il corrispettivo bonifico non coincide, chiedendo la verifica dell anomalia e ricordando le relative scadenze. Il versamento non coincide con il totale della lista contributiva ( Squadratura ) Facendo al si ribadiscono all : la mancanza di coincidenza tra il bonifico e la lista contributiva e le relative scadenze. Nel sollecito si comunica che sanata la stessa verranno effettuati i conteggi per la mancata rivalutazione. stessa verranno effettuati effettuati i conteggi per la mancata rivalutazione e per gli interessi di. (data in cui doveva avvenire versamento) relazione all adesione ricevuta mancano: lista contributiva e il corrispettivo bonifico. e ricordando le relative scadenze. Vengono contestualmente ricordate: le coordinate bancarie del Fondo Pensione su cui accreditare i contributi e la procedura per la segnalazione (lista contributiva) Facendo al si ribadiscono all, che in relazione all adesione ricevuta mancano: lista contributiva e il corrispettivo bonifico. e ricordando le relative scadenze. Vengono contestualmente ricordate: le coordinate bancarie del Fondo Pensione su cui accreditare i contributi e la procedura per la segnalazione (lista contributiva). Nel sollecito si comunica che sanata la stessa verranno effettuati i conteggi per la mancata rivalutazione. Mancano, sia la distinta che il versamento Modulo firmato dal e non restituito firmato dal Datore di Lavoro (Adesione tramite Patronati) Fondo elettronica certificata PEC. A 15 giorni dopo l invio a mezzo PEC, da parte del Fondo, del Modulo firmato dal Lavoratore Aderente A 15 giorni dal L Aderente relazione all adesione firmata dal Lavoratore, manca la restituzione del Modulo controfirmato dal Datore di Lavoro. Vengono contestualmente ricordate: le coordinate bancarie del Fondo Pensione su cui accreditare i contributi, la procedura per la segnalazione (lista contributiva) e rimarcati i Diritti del e gli Obblighi del datore di Lavoro. ARTICOLO 7: Procedura di regolarizzazione dell obbligazione contributiva La procedura di regolarizzazione dell obbligazione contributiva di cui al presente articolo, è attivabile solo a seguito della riconciliazione della contribuzione, in quanto, per calcolare l importo della mora, è necessario disporre dell effettivo ritardo causato dall inadempienza dell azienda. Ai sensi di quanto previsto dall art.8, comma 4 e art.8bis, comma 8 dello Statuto del Fondo Pensione PERSEO SIRIO, in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso 4

5 invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione, le Amministrazioni sono tenute a procedere alla regolarizzazione della loro posizione debitoria mediante il versamento: a) dell'importo corrispondente alle liste di contribuzione ritardate e/o omesse, dovuto dal Datore di Lavoro ai singoli Aderenti; b) dell'ammontare dell'eventuale rivalutazione non conseguita dall'iscritto. Tale importo è dovuto nei confronti del a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in virtù dei rendimenti realizzati in sede di gestione finanziaria a seguito del mancato investimento della contribuzione omessa; c) delle spese sostenute dal Fondo; il provvedimento è comminato a titolo di sanzione amministrativa nei confronti delle Amministrazioni che sono venute meno agli obblighi assunti negli accordi istitutivi o di associazione al Fondo. Tali importi saranno utilizzati dal Fondo Pensione PERSEO SIRIO, per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di cui in oggetto e degli eventuali oneri per spese legali sostenute dal Fondo. ARTICOLO 8: Calcolo mancata rivalutazione Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale, in conseguenza del ritardato investimento dei contributi da parte dell' che non ha rispettato quanto indicato all'art.3. Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula: MR= C * (T/365) * I dove: MR= Mancata Rivalutazione C = Cumulo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell ; I = Tasso di interesse applicato pari all Interesse Legale; T = Periodo di mancata rivalutazione: giorni intercorrenti tra la scadenza prevista per la contribuzione e la effettiva regolarizzazione, intesa come data prevista ed effettiva di valorizzazione della contribuzione. ARTICOLO 9: Calcolo interessi di mora Tale importo è dovuto nei confronti del Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura Contatto e della procedura di calcolo delle Sanzioni in conseguenza del non rispetto di quanto indicato all'art.3. Gli interessi di mora non sono applicati nel caso in cui l inadempienza sia stata sanata entro il 3 sollecito. Se la effettivo versamento è posteriore al predetto sollecito, si procederà al calcolo degli interessi di mora in funzione dei giorni di ritardo rilevati nell adempimento dell obbligazione. Gli interessi di mora sono calcolati con la seguente formula: IM = C * (T/365) * I dove: IM = Interessi di Mora C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell ; I = Tasso di interesse applicato pari all Interesse Legale; T = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la scadenza prevista per la contribuzione e la effettiva regolarizzazione, intesa come data prevista ed effettiva di valorizzazione della contribuzione. ARTICOLO10: Riconciliazione delle sanzioni versate L' costituita in mora, deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando separati versamenti per la mancata rivalutazione e per l interesse di mora rispettivamente sul c/c di raccolta e sul c/c amministrativo di Perseo Sirio. Gli importi corrisposti dal Datore di Lavoro a titolo di mancata rivalutazione, sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di rendimento. Tale comportamento consente nella fase dell' erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'irpef tali importi. Gli importi corrisposti dal Datore di Lavoro a titolo di interessi moratori non sono attribuiti agli iscritti, ma sono impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione. 5

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