Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993
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- Clemente Berti
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1 CONFERIMENTO TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - VERSAMENTO ALL INPS DELLE QUOTE DI TFR RESIDUE PER LE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE 1 FEBBRAIO 2007 Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2007 sono stati pubblicati i due decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 757 e 765 dell art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). A integrazione di quanto già illustrato nella nostra precedente circolare del 17 gennaio scorso, si riassumono le disposizioni emanate dal Governo. 1) Lavoratori già in forza nell azienda alla data del 31 dicembre Scelta esplicita o tacita di destinazione del TFR; modalità e tempi di versamento del TFR al fondo pensionistico o all INPS Nella seguente tabella si riassumono le diverse situazioni possibili e i conseguenti adempimenti a carico delle aziende. Ci si riferisce a lavoratori già in forza nell azienda alla data del 31 dicembre 2006, non dirigenti e per i quali si applica il CCNL Gomma Plastica Cavi elettrici.
2 Lavoratore di prima occupazione (*) anteriore al 29 aprile 1993 Lavoratore GIÀ ISCRITTO alla previdenza complementare alla data del 1 gennaio 2007 Può scegliere se conferire o no tutto il TFR residuo alla previdenza complementare. Non può scegliere percentuali intermedie. Nel caso specifico del Fondogommaplastica può dunque scegliere se continuare a versare il 33% del TFR o passare all intero 100%. La scelta va espressa sull apposito modulo ministeriale TFR1. Il datore di lavoro ha l onere di mettere a disposizione dei propri dipendenti il modello TFR1; il lavoratore compilerà il modello in duplice copia: una sarà trattenuta dal datore di lavoro, l altra - controfirmata per ricevuta sarà rilasciata al lavoratore. Se la scelta del lavoratore è di conferire il TFR alla previdenza complementare il datore di lavoro accredita al fondo prescelto le quote di TFR a partire dal mese di luglio 2007, con effetto dal mese della scelta del lavoratore. Ad esempio: il lavoratore consegna il modello TFR1 in febbraio; il datore di lavoro verserà al fondo le quote di TFR da febbraio a giugno 2007 a partire dal 1 luglio Le mensilità di TFR antecedenti al luglio 2007 versate al fondo dovranno essere rivalutate con i criteri stabiliti dall art del codice civile; si assume il tasso di rivalutazione applicato al TFR alla data del 31 dicembre 2006 (1, ) e lo si rapporta al numero di mesi intercorrente tra quello della scelta e il 30 giugno La quota di TFR relativa a gennaio 2007 resta accantonata in azienda, qualunque sia il numero di dipendenti della stessa. Se la scelta del lavoratore è di mantenere ferma la misura di TFR già versata al fondo, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti verserà all INPS con cadenza mensile il TFR non conferito. Il primo versamento sarà effettuato a partire dal mese successivo a quello della scelta, con effetto dal 1 gennaio Prima di essere versate, le quote di TFR saranno rivalutate in ragione del tasso di rivalutazione del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2007 e la data di versamento. Se invece il datore di lavoro ha fino a 49 dipendenti il TFR residuo del lavoratore sarà mantenuto in azienda. Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993 Versa già al Fondo il 100% del TFR. Continua automaticamente così e non ha l onere di compilare il mod. TFR1
3 Lavoratore di prima occupazione (*) anteriore al 29 aprile 1993 Lavoratore NON ISCRITTO alla previdenza complementare alla data del 1 gennaio 2007 Può scegliere se conferire o no il TFR alla previdenza complementare. La scelta va espressa sull apposito modulo ministeriale TFR1. Se decide di conferire, non è obbligato a impegnare necessariamente il 100% del TFR: può scegliere una delle 4 percentuali stabilite dall accordo nazionale di categoria del 4 dicembre 2006: 33, 50, 75 o 100% Può successivamente decidere di cambiare percentuale, ma solo in aumento e non in diminuzione. Se il lavoratore sceglie di conferire il TFR alla previdenza complementare il datore di lavoro accredita al fondo prescelto le quote di TFR a partire dal mese di luglio 2007, con effetto dal mese della scelta del lavoratore. Se invece il lavoratore sceglie di mantenere il TFR, quest ultimo rimane accantonato presso il datore di lavoro se si tratta di una azienda fino a 49 dipendenti. Se l azienda ha almeno 50 addetti, il datore di lavoro deve versare all INPS con cadenza mensile le quote di nuova maturazione a partire dal mese successivo a quello di scelta del lavoratore, e comunque con effetto dal mese di gennaio Prima di essere versate, le quote di TFR saranno rivalutate in ragione del tasso d incremento del TFR applicato al , rapportato al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2007 e la data di versamento. Esempio: il lavoratore consegna il mod. TFR1 nel mese di maggio Il datore di lavoro verserà all INPS a partire dal mese di giugno 2007 le quote di TFR relative ai mesi da gennaio a maggio 2007 e continuerà i versamenti successivi di mese in mese. Le mensilità di TFR antecedenti al luglio 2007 versate al fondo dovranno essere rivalutate con i criteri stabiliti dall art del codice civile; si assume il tasso di rivalutazione applicato al TFR alla data del 31 dicembre 2006 (1, ) e lo si rapporta al numero di mesi intercorrente tra quello della scelta e il 30 giugno Se il lavoratore decide di conferire alla previdenza complementare una percentuale di TFR inferiore al 100%, si seguiranno le stesse regole di cui sopra: l accreditamento delle quote di TFR al fondo sarà effettuato a partire dal 1 luglio 2007 con effetto dal mese della scelta del lavoratore. La percentuale di TFR residua non destinata alla previdenza complementare o resta in azienda (fino a 49 dipendenti) o viene versata all INPS a partire dal mese successivo a quello della scelta, con effetto dal gennaio 2007 e con rivalutazione delle quote. Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993 Può scegliere se conferire o no tutto il TFR alla previdenza complementare. Non sono ammesse percentuali inferiori al 100%. Valgono le regole sopra dette per tempi e modalità di versamento del TFR alla previdenza complementare ed all INPS.
4 Lavoratore ISCRITTO o NON ISCRITTO che resta SILENTE nel semestre gennaio / giugno 2007 L intero TFR o il TFR residuo (se il lavoratore aderisce già a una forma di previdenza) vengono automaticamente trasferiti dall azienda al Fondogommaplastica o ad altro eventuale fondo contrattuale applicabile all azienda. Il datore di lavoro versa l intero TFR (o il TFR residuo) alla forma di previdenza complementare a partire dal 1 luglio Le quote di TFR (intere o residue) relative ai mesi da gennaio a luglio 2007 restano accantonate in azienda. (*) Per prima occupazione si intende il primo versamento di contributi da lavoro dipendente all INPS (in pratica l inizio del lavoro dipendente) 2) Lavoratori che abbiano già espresso la loro scelta senza utilizzare il mod. TFR1 I lavoratori che abbiano già compiuto la scelta successivamente al 31 dicembre 2006 ma prima dell emanazione del modello ministeriale, devono confermare tale scelta consegnando al datore di lavoro il mod. TFR1, con allegata la precedente manifestazione di volontà, nel termine di 30 giorni dal 1 febbraio Rispettando tali requisiti è fatta salva la decorrenza dal momento della scelta originaria. 3) Lavoratori il cui rapporto di lavoro con l azienda è iniziato o inizierà dopo il 31 dicembre Scelta esplicita o tacita di destinazione del TFR; modalità e tempi di versamento del TFR al fondo pensionistico o all INPS Se tali lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 avevano già espresso in precedenza (ovviamente presso un altro datore di lavoro) la loro volontà esplicita o tacita di conferire il proprio intero TFR alla previdenza complementare, la loro scelta si intende confermata. In sostanza il legislatore prevede che la scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare sia irreversibile: se fatta presso un precedente datore di lavoro si trascina anche ai successivi. Se invece non avevano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare, o lo avevano destinato solo in parte, hanno 6 mesi di tempo a partire dall assunzione per manifestare la loro volontà utilizzando il modello TFR2 che dovrà essere fornito dal datore di lavoro all atto dell assunzione. Fermo restando che ogni lavoratore che non abbia ancora optato per il conferimento del TFR alla previdenza complementare sarà libero di farlo in qualsiasi momento, la riproposizione del modello al dipendente va intesa come una nuova sollecitazione in tal senso. Il mod. TFR2 può essere compilato nel senso di conferire tutto il TFR (o parte di esso, nei casi consentiti) a un fondo, oppure di mantenere il TFR. E possibile anche che il lavoratore resti silente, con la conseguente destinazione tacita dell intero TFR alla previdenza. Più in dettaglio: a) In caso di scelta esplicita di conferimento del TFR alla previdenza complementare effettuata tramite il mod. TFR2, il datore di lavoro versa il TFR al fondo a partire dal mese successivo a quello della scelta (nel caso particolare di assunzioni fatte dopo il 30 dicembre 2006 ma entro il 30 giugno 2007 tale versamento non potrà comunque avvenire prima del 1 luglio 2007 e le quote di TFR afferenti il periodo fino al 30 giugno, prima di essere versate, saranno rivalutate utilizzando il coefficiente di rivalutazione al 31 dicembre 2006 rapportato al numero di mesi intercorrente tra il mese della scelta e il 30 giugno 2007). Le quote di TFR maturate dal mese di assunzione e fino al mese di adesione alla previdenza complementare vanno versate all INPS se l azienda ha almeno 50 dipendenti, altrimenti rimangono in azienda. b) Se il lavoratore resta silente entro i 6 mesi dall assunzione il datore di lavoro, a partire dal mese successivo alla scadenza di tale termine, provvede a versare il TFR alla forma di previdenza complementare. Il TFR relativo ai primi 6 mesi del rapporto di lavoro resta in
5 azienda o viene versato all INPS, secondo il numero di dipendenti dell azienda. c) In caso di esplicita volontà di mantenimento di tutto o di una parte del TFR, se l azienda ha fino a 49 dipendenti il TFR resta effettivamente in azienda; se ha almeno 50 addetti il TFR verrà versato all INPS a partire dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, effettuata con la compilazione del mod. TFR2. Si dovrà versare all INPS il TFR maturato a partire dalla data di assunzione, maggiorato della rivalutazione riferita alle mensilità antecedenti quella dell effettivo versamento, applicando il tasso di rivalutazione relativo al 31 dicembre dell anno precedente rapportato al numero di mensilità di TFR da rivalutare. 4) Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall INPS Il trattamento di fine rapporto da versare all INPS consiste nel TFR maturato secondo le normali regole, al netto del contributo dello 0,5% destinato alla copertura degli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (art. 3, ult. co., l. 297/82) dall applicazione della perequazione automatica delle pensioni (art. 1, comma 2, del decreto). Le quote di TFR dovranno essere versate mensilmente insieme ai contributi previdenziali obbligatori. Al versamento mensile delle quote di TFR si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. I contributi versati a titolo di TFR potranno essere conguagliati, secondo gli stessi termini e modalità previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, dal datore di lavoro a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono esonerati dal versamento all INPS del TFR relativo ad alcune figure di lavoratori, anche se rientranti nel computo dei 50 dipendenti (si veda il paragrafo successivo): lavoratori con contratto di lavoro a termine inferiore a tre mesi; lavoratori a domicilio. 5) Computo della soglia dimensionale dei 50 dipendenti. Per le imprese già in attività al 31 dicembre 2006 si prende come riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell anno 2006 (somma dei lavoratori in forza nei vari mesi, diviso 12). Per le aziende che iniziano l attività successivamente al 1 gennaio 2007 si farà riferimento alla media annuale nell anno solare di inizio attività. Nel computo dimensionale rientrano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, prescindendo dalla forma contrattuale e dall orario di lavoro osservato; i lavoratori part time vengono computati in proporzione al loro orario parziale. I lavoratori assenti sono esclusi dal computo solo se in loro sostituzione è stato assunto un altro dipendente. Il decreto ministeriale prevede dunque di computare anche le figure di lavoratori che secondo altre disposizioni di legge sono da escludere dal computo delle soglie dimensionali, quali: i contratti a termine di durata inferiore a 9 mesi; i contratti di apprendistato; i contratti di inserimento; i contratti di lavoro intermittente. Sono invece da escludere dal computo tutte le forme di parasubordinazione, di lavoro autonomo, partite IVA etc. 6) Adempimenti del datore di lavoro nei confronti dell INPS. Il decreto ministeriale prevede che il datore di lavoro rilasci all INPS una dichiarazione apposita attestante il numero di dipendenti ai fini delle norme di cui si tratta; sono auspicabili disposizioni di chiarimento da parte dell INPS. Il datore di lavoro integrerà le denunce individuali e-mens (art. 44 d.l. 269/2003): con l indicazione del numero di lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, a cui versano integralmente il TFR; con l indicazione della scelta effettuata dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 e TFR2 o attraverso modalità tacite; con la quota dell importo di TFR da versare e dell importo della detrazione dello 0,50 di cui all art. 3, l. 297/82 cit. 7) Liquidazione e anticipazione del TFR devoluto all INPS L INPS garantisce ai lavoratori dipendenti, per i quali sono state versate le quote di TFR, le
6 erogazioni di trattamento di fine rapporto (liquidazione e anticipazioni) nei limiti delle quote effettivamente affluite ad esso con decorrenza 1 gennaio In sostanza l unico referente per il lavoratore resta il suo datore di lavoro. Al termine del rapporto quest ultimo corrisponderà anche la parte accantonata presso l INPS, compensandola con i contributi dovuti mensilmente. La compensazione sarà effettuata prioritariamente con le quote di TFR dovute mensilmente e, nel caso esse risultino insufficienti, con l ammontare dei normali contributi previdenziali. Infine, nel caso in cui l importo di competenza del Fondo, che il datore di lavoro deve erogare, eccedesse l ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, sarà il Fondo stesso, su espressa richiesta del datore di lavoro, ad erogare entro 30 giorni l importo delle prestazioni per la parte di sua competenza. Le anticipazioni del Trattamento di fine rapporto sono calcolate sull intero ammontare del TFR maturato dal lavoratore. Al datore di lavoro compete l erogazione dell anticipazione nei limiti della capienza dell importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre Qualora l importo dell anticipazione non trovi capienza su quanto accantonato presso l azienda, la differenza può essere messa a carico dell INPS. Il TFR accumulato presso il Fondo INPS viene rivalutato ogni anno ad un tasso pari all 1,5% più lo 0,75% dell inflazione e, come i flussi accantonati in azienda, viene liquidato in forma di capitale.
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
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