Iscrizione stranieri in attesa del 1 rilascio del permesso di soggiorno per riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis" Gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, oppure dei requisiti previsti dalle normative vigenti, possono essere iscritti nell anagrafe della popolazione residente. L Ufficiale di Anagrafe ha l obbligo di registrare nel programma anagrafico il numero di permesso, la Questura che lo ha rilasciato e la relativa scadenza al fine di tenere aggiornata la presenza nel territorio del cittadino straniero. Normativa di riferimento: D.P.R. 30 maggio 1989 n 223 D.P.R. 31 agosto 1999 n 394; DPR 445/2000 - Direttiva Ministeriale del 05.08.2006 Circ. Min. n. 32 del 13/06/2007. Documentazione necessaria: Passaporto in corso di validità e Codice fiscale. Non occorre in questo caso il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all Autorità di frontiera, al momento dell ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall ingresso. La documentazione in possesso del richiedente viene valutata dall'ufficiale di Stato Civile per la verifica dei requisiti relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. Nel caso vi siano gli estremi per accogliere la richiesta di cittadinanza, si procede all'iscrizione anagrafica. Se i controlli della documentazione prodotta per la cittadinanza si protraggano oltre 90 giorni dall'ingresso in Italia, è necessario fare richiesta di permesso di soggiorno. 1 di 5
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. Tali persone, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Termini per la presentazione della richiesta: allo scadere dei 90 giorni dall'ingresso in Italia. Modalità di presentazione della richiesta: I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando la nuova modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, facendo riferimento alla documentazione richiesta nell'allegato A: attraverso lo sportello comunale; per raccomandata; per fax; per via telematica. Quest'ultima possibilità, come recita la circolare n. 9 del 27.04.2012 del Ministero dell'interno, è consentita ad una delle seguenti condizioni: che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o, comunque, con strumenti che consentano l'individuazione del 2 di 5
soggetto che effettua la dichiarazione; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Indirizzi ai quali inviare la dichiarazione di residenza: a) per via telematica: protocollo@pec.comune.sassari.it; puntocitta@comune.sassari.it; puntocitta2@comune.sassari.it b) per raccomandata: Comune di Sassari Punto Città - Settore Servizi al cittadino e all'impresa - C.so G.M. Angioi, 15 07100 Sassari; Comune di Sassari Punto Città 2 - Settore Servizi al cittadino e all'impresa - Via G. Bruno, 7/G Loc. Li Punti 07100 Sassari; c) per fax: Punto Città: 079279859; Punto Città 2: 0793026593. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. 3 di 5
Termini per la definizione della richiesta: al procedimento anagrafico si applica il silenzioassenso, art. 20 della L. 241/90, decorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, il procedimento si intende concluso. Pagamento diritti di Segreteria: Nessun pagamento Rapporti con altri Enti: Prefettura, Questura, Comuni, Consolati. Settore competente: Servizi al cittadino e all' impresa Dove rivolgersi: Punto città, C.so Angioy n. 15 Responsabile di riferimento: Dr.ssa M. Lucia Guaraglia E-mail: lucia.guaraglia@comune.sassari.it A chi rivolgersi per informazioni: Punto città E-mail: puntocitta@comune.sassari.ittelefono: 079 279111 Fax: 079 279859 orari e sedi Uffici comunali Modulistica: Trasferimento di residenza da altri comuni o dall'estero.doc Trasferimento di residenza da altri comuni o dall'estero.pdf 4 di 5
Allegato A Scarica il modulo di aggiornamento dati Patente di Guida e Libretto di Circolazione. 5 di 5