Comune DI GRASSOBBIO Provincia di Bergamo C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6 Tel 035 3843411 Fax 035 3843444 C.F. 80027490160 P.Iva 00722500162 COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 220 del 20-09-2010 OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 E SMI. L anno duemiladieci il giorno venti del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze. Previa l osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. All appello risultano : EPIS ERMENEGILDO SINDACO A BANI MARIO VICE SINDACO P PELLEGRINI MICHELE ASSESSORE P PACIOLLA MARCO ASSESSORE P ROTA LETIZIA ASSESSORE P BASSETTI MARIELLA ASSESSORE P PRESENTI 5 ASSENTI 1 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BANI MARIO VICE SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato
DELIBERA N. 220 del 20-09-2010 LA GIUNTA COMUNALE Visto che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978. Considerato che le predette norme stabiliscono altresì nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). Valutato che per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5 supplemento straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso. Visto la deliberazione di G.R. 31.05.1994 n.5/53844 con la quale la Regione Lombardia ha determinato il costo unitario di costruzione in L. 482.300/m2, in ossequio a quanto disposto dalla predetta legge n. 537/1993. Visto che la Regione, appositamente interpellata, ha risposto "... essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire solo "esortativa" in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai Comuni, in virtù dell'autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati" (comunicazione della regione in data 24.11.1997). Tenuto conto che il predetto costo unitario di costruzione, di L. 482.300/m2, è in vigore dal 25.06.1994. Considerato che l art. 6, comma 3, della legge 28.01.1997 n. 10, così come sostituito dall art. 7, comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537, dispone che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni Regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dato atto che questa amministrazione ha provveduto, per l'anno 2000, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in L. 515.579 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 15.11.1999. Visto che questa amministrazione ha provveduto per: l'anno 2001, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in L. 518.955 (euro 268,02) giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 09.10.2000; l'anno 2002, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in L. 541.141 (euro 279,48) giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 22.10.2001; l'anno 2003, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in 291,43 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 14.10.2002; l'anno 2004, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in 299,65 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19.01.2004;
l'anno 2005, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in 312,11 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 03.11.2004; l'anno 2006, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in 324,06 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 14.11.2005; l'anno 2007, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in 332,03 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 18.09.2006; l anno 2008, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in 344,49 giusta la deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 01.10.2007; l anno 2009, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in 364,42 giusta la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02.02.2009 in vigore anche per tutto il 2010. Ritenuto di dover provvedere ad adeguare anche per l anno 2011, in modo autonomo, il costo unitario di costruzione già fissato in L. 482.300/m2 dalla Giunta Regionale, tenuto conto che la stessa sino ad oggi, non ha provveduto a rideterminarlo. Tenuto presente, come già detto, che il costo unitario di costruzione di L. 482.300/m2 è da applicarsi a decorrere dal 25.06.1994 e che a tutt oggi il dato ufficiale disponibile circa la variazione percentuale del costo di costruzione è relativo al mese di maggio 2010 (come rilevato dall Ufficio Statistica della C.C.I.A.A. ultima modifica) che, pertanto da giugno 1994 a maggio 2010 si è riscontrata una variazione ISTAT, del costo di costruzione, pari al 48,10 %. Valutato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, da 249,09 al metro quadrato passerà a 368,90 al metro quadrato. Visti: il D.P.R. 06.06.2001 n. 380; il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; il parere espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; l attestazione di conformità espressa ai sensi dell art. 97 c. 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell art 9 del T.U. Regolamento sull Autonomia organizzativa. Con voti unanimi espressi ai sensi di legge. D E L I B E R A 1. Di adeguare il costo unitario di costruzione determinato preliminarmente dalla Giunta Regionale, pari a L. 482.300/m2, incrementandolo nella misura del 48,10 % e cioè della variazione ISTAT verificatasi da giugno 1994 a maggio 2010, in relazione ai costi di costruzione, per cui il nuovo costo unitario di costruzione risulta essere pari ad 368,90. 2. Di stabilire che il costo unitario di costruzione determinato verrà applicato a tutti gli atti e provvedimenti rilasciati/attestati dal 01.01.2011 anche a tutte le richieste presentate e giacenti presso l'ufficio tecnico e non ancora evase. 3. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 c. 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA DELIBERA N. 220 del 20-09-2010 Ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto, responsabile dell area esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE. IL/LA RESPONSABILE DELL AREA f.to SERRA FRANCESCA ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE (art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 9 del testo unico Regolamento sull autonomia organizzativa ) SI ATTESTA La conformità giuridico amministrativa del presente atto.
DELIBERA N. 220 del 20-09-2010 IL PRESIDENTE f.to BANI MARIO Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all Albo Pretorio il giorno 27-09-2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27-09-2010 al 12-10-2010. COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all affissione all Albo, viene trasmesso l elenco ai Capigruppo Consiliari. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all albo pretorio di questo comune. Addì, Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo.