COMUNE DI NOVARA. si conviene e si stipula quanto segue



Documenti analoghi
COMUNE DI TRADATE. Provincia di Varese CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. L anno duemila a questo giorno ( ) del mese di, tra

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. (stipulato ai sensi dell art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431) TRA:

Il Comune di Novate Milanese, rappresentato per questo atto dal

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD USO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA. TRANSITORIA. (ai sensi dell'art. 5, c. 1, della legge , n. 431)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura, la Società.. srl con sede in Bologna via C.F. e

COMUNE DI SORISOLE. (Provincia di Bergamo) L anno duemilasedici, il giorno ** del mese di ** in Sorisole presso la sede comunale

CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE. ( ) Via n., codice fiscale, partita IVA, di seguito denominata locatore, rappresentata dal Legale Rappresentante

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemiladiciassette, addì del mese di

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. L anno ( ), addì del mese di, in Spoleto, con la presente scrittura TRA

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO. Provincia di Fermo SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE. L anno, il giorno del mese di

COMUNE DI FOLIGNO. dell unità immobiliare di proprietà comunale sita in Foligno, Corso Cavour n. 91/93 con la Ditta NADIR S.a.S.

COMUNE DI RAVENNA. Codice Fiscale n CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON, INERENTE I LOCALI, DI PROPRIETA COMUNALE, ADIBITI A, SITI IN.

REPUBBLICA ITALIANA. Comune di Palagianello - Provincia di Taranto SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE MERCATO COPERTO. sito in via Gramsci

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI AYMAVILLES CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERO DALL ABITAZIONE TRA

CONTRATTO DI LOCAZIONE

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO CIO PREMESSO TRA. CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA (C.F ), con

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE. Stipulato a in data. - la con sede in Via

Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di. Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo

destinazione uso ufficio cat., censito al NCEU al foglio,

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO. Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, oltre all esemplare per il registro,

C O M U N E D I GINOSA

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431

COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA. Provincia di Bologna CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA GOLDONI N.

COMUNE DI TRAMONTI SI SOPRA (PN) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. L anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, in Tramonti di

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO. L'anno duemila... (..) il giorno. Tra

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO DI ABITAZIONE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

COMUNE DI CAVAGLIETTO

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura, la Società Giulia srl con sede in Bologna Via Dell Uccellino n

PROVINCIA DI VERONA REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilaquindici e questo dì ( ) del mese di CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemilasedici, addì del mese di tra il

COMUNE DI FIORANO MODENESE

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n. 2516

Comune di Sirolo Provincia di Ancona

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA DELL AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI CARDANO AL CAMPO SITO CARDANO AL CAMPO, VIA DE AMICIS N

CONTRATTO DI LOCAZIONE AL SIG. BERGAMI NICOLA DI ALCUNI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA GHINAGLIA 97

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI BRUSSON SCRITTURA PRIVATA DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX ART.45 LEGGE n.203/82

TRA. - l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice Fiscale n e Partita Iva n , con sede

COMUNE DI RAVENNA. Codice Fiscale n CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON, INERENTE I LOCALI, DI PROPRIETA COMUNALE, ADIBITI A, SITI IN.

COMUNE DI ERBA. Provincia di Como CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE (LOTTO N. ) DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA N.

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE AD USO SPORTIVO E RELATIVE PERTINENZE. Con la presente scrittura privata redatta in triplice copia TRA

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemilasedici, addì del mese di tra il

COMUNE DI SANTA VENERINA. Città Metropolitana di Catania CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA PROVINCIALE N 371 CON

COMUNE DI ROMAGNESE PROVINCIA DI PAVIA CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA

CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E L AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI OGGETTO: CONCESSIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA ALL ASSOCIAZIONE TRA

COMUNE DI BUTTIGLIERA D ASTI. Provincia di Asti PROROGA CONTRATTO (IN DEROGA ALL ARTICOLO 27 LEGGE 392/78)

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN LOCALE SITO AL PIANO TERRA DELL EDIFICIO DI PROPRIETA DELLA DITTA I.S.M.A. DI BELLOTTO LOREDANA S.A.S.

CONTRATTO DI COMODATO PER L AFFIDAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN AREZZO IN VIA. DA ADIBIRE A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. (stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431) TRA:

CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA

IPAB EMMA E DECIO RIPANDELLI. Candela (FG) CANDELA IN VIA NICOLA PADULA N. 21. AD USO DEPOSITO

COMUNE DI DONNAS. Regione Autonoma Valle d Aosta SCRITTURA PRIVATA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO

CONTRATTO DI NOLEGGIO. Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, la ditta

CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE. ai sensi dell art. 27, quinto comma, della legge 392/1978 * * *

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAGLIARI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

ALLEGATO 4 SCHEMA DI SCHEMA CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE

COMUNE DI TRADATE. Provincia di Varese CONTRATTO IN CONCESSIONE DI AREA COMUNALE AD USO. L anno duemila a questo giorno ( ) del mese di, tra

Contratto di sublocazione totale ad uso abitativo. [...], nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente a [...] ([...]), via [...

TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA (C.F./PI ), ivi domiciliato per la carica, in nome per conto e nell interesse esclusivo della Fondazione ste

CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A.

Scrittura privata per la locazione relativa all immobile comunale di. proprietà sito in Galatone via Milano, 55 in favore del Circolo San

CITTA DI BIELLA CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO

ATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO. Rep. n /Atti Privati del 2007

COMUNE DI FIESSO D ARTICO. Provincia di Venezia CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DELL IMMOBILE VILLA BARBIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PARTE DELLA. P.F. 122/1 C.C. AVIO, SITA IN VIALE DEGASPERI AD AVIO L anno duemilasedici, addì del mese di nella

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE TRA. Il Comune di Terno d Isola Partita I.V.A. n in persona

CITTA DI BIELLA CENTRO DI RESPONSABILITA : SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ARGELATO Provincia di Bologna SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DA DESTINARSI AD

CONTRATTO DI LOCAZIONE. REP. del. Con la presente scrittura privata tra il locatore Comune di Itri in. persona del, Responsabile del Servizio

COMUNE DI VERGATO Città Metropolitana di Bologna TRA

19. Contratto di locazione libero

tra Il Comune di Rozzano (C.F ) - con sede a Rozzano presso la Casa Comunale in Piazza G. Foglia, 1, in persona del Dirigente della

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE PER LA LOCAZIONE DI LOCALI ALL INFERMIERE DI COMUNITA

CONTRATTO DI LOCAZIONE

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO DIVERSO

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemiladiciassette, addì del mese di

COMUNE DI RAGALNA CONTRATTO DI COMODATO... il giorno.., rappresentante del Comune di Ragalna il

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno 2018 il giorno del mese di in Siena, Via Campansi, 18. Tra

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

TRA. Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede legale, nello stesso Comune, Piazza Giovanni

COMUNE DI NOLE. Città Metropolitana di Torino OGGETTO: LOCAZIONE DI LOCALI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA SOCIO-SANITARIA, UBICATI AL PIANO PRIMO

OGGETTO: Concessione terreno comunale corrispondente alla (a. Premesso che con determinazione dirigenziale a firma del

COMUNE DI BAZZANO Provincia di Bologna CONTRATTO DI SUB LOCAZIONE Rep.n. Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per

COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197

CONTRATTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALE AD USO COMMERCIALE SITO NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN VIA SANTA CROCE N.

BOZZA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6

CONTRATTO DI LOCAZIONE INERENTE IL LOCALE DI PROPRIE- Con la presente scrittura privata autenticata a valere ad ogni effetto di legge

Transcript:

COMUNE DI NOVARA ALLEGATO Contratto di locazione al CIRCOLO di locali siti nell unità immobiliare di proprietà comunale in Via. piano --------Foglio part.lla sub. L anno. il giorno del mese di. presso la sede del Comune di Novara in Via. C.F./P.IVA 00125680033, TRA Il Comune di Novara sito in Novara, via F.lli Rosselli n. 1, C.F. /P.IVA 00125680033, rappresentato dal Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare -.., C.F.. nato a il..., in forza di provvedimento sindacale prot. n. del., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell Ente, di seguito locatore E il Circolo con sede in Novara, via n C.F./P.IVA. rappresentato dal Sig., nato a.. il.. in qualità di...., di seguito conduttore in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.. in data, immediatamente esecutiva ai sensi di legge qui allegata in estratto autentico e della D. D. n. del del Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare, divenuta esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile in data..; Vista la Legge 302/78 e s.m.i. Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Oggetto - Il Comune di Novara, come sopra rappresentato, concede in locazione al conduttore, che accetta, i locali siti nell unità immobiliare di proprietà comunale ubicata in Novara in Via.. n., distinta al Catasto del Comune di Novara al foglio.., mappale sub. cat, composta da:., di mq., così come da allegata planimetria Sub A. L unità immobiliare, già storicamente destinata allo svolgimento di attività di Circolo, è censita nell inventario dei beni immobili comunali alla scheda ID n.. quale bene patrimoniale disponibile. La suddetta unità immobiliare viene locata al fine di essere utilizzata dal Circolo come sede e luogo per lo svolgimento delle proprie attività statutarie. Il conduttore non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico sanitario o di allestimento che si rendano funzionali allo svolgimento della propria attività, ai fini e nei limiti dell utilizzo consentito. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione e 1

verifica, anche progettuale, da parte del Comune di Novara. Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l utilizzo, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del conduttore. Art. 2 Durata Il contratto decorre dalla data di stipula del presente contratto e per la durata di anni sei; alla scadenza di tale periodo, esso si intenderà tacitamente rinnovato per altri sei anni, nell ipotesi in cui non sopravvenga disdetta da una delle parti, da comunicarsi all altra a mezzo di lettera raccomandata o PEC, almeno 12 dodici mesi prima della scadenza. Alla scadenza del dodicesimo anno, e pertanto alla data del, il contratto si intenderà risolto. Ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 27/7/1978, n. 392, alla prima scadenza contrattuale di 6 (sei) anni, il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione con le modalità ed i termini ivi previsti. Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell art. 27 comma 7 della Legge n. 392/78 dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Ai fini di quanto previsto dall art. 27 comma 8 della stessa Legge, il conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare al locatore con raccomandata o via PEC qualora ricorrano gravi motivi imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, tali da rendere oltremodo gravosa la persistenza del rapporto di locazione. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il conduttore continui a detenere l unità immobiliare, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al proprietario, ovvero nelle more della stipula di un nuovo contratto, il conduttore dovrà corrispondere un indennità che si conviene fin da ora del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro-tempore. Resta salvo il diritto del locatore a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell immobile. Tutto ciò salvo eventuali accordi tra le parti che dovessero intercorrere in presenza di particolari situazioni procedimentali. Art. 3 Canone - Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro.(diconsi euro.) che la parte conduttrice si obbliga a corrispondere mensilmente ed in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese secondo le modalità comunicate dal Servizio Patrimonio Immobiliare. Il canone sarà aggiornato a decorrere dall inizio del secondo anno e di seguito ogni anno nella misura del 75% della variazione percentuale in aumento dell indice dei prezzi al consumo accertata dall ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto, su richiesta del locatore. Il mancato rispetto del termine per il pagamento anche di una sola mensilità del canone nel termine sopra convenuto costituirà automaticamente il conduttore in mora ed è causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell art. 1456 C.C. In ogni caso, il mancato rispetto del termine convenuto per il pagamento, determinerà l obbligo per il conduttore di corrispondere alla parte locatrice le somme dovute, oltre agli interessi di legge. Il conduttore non potrà sospendere l adempimento di alcuno degli obblighi a suo carico per eventuali inadempienze del locatore o per qualsiasi altra contestazione, se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza emanata nel relativo procedimento. Art. 4 Obblighi e condizioni generali. Cessione del contratto - Il conduttore dovrà garantire l effettivo e diretto esercizio della locazione. E fatto espresso divieto di 2

modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale e d uso dell immobile. Ciò fatta salva diversa autorizzazione da parte del locatore. Le parti convengono che nell unità immobiliare non è ammesso l esercizio di attività che producano inquinamento acustico, atmosferico e/o ambientale. E sancito il divieto assoluto di installazione di apparecchi da gioco di cui all art. 110 commi 6 e 7 del RD n. 773/1931 (c.d. slot machine), la cui inosservanza dà diritto al locatore di far valere la risoluzione del presente contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 C.C. Il conduttore non può sublocare l unità immobiliare o cedere il contratto di locazione. Nel caso di cessione dell attività di Circolo, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Le parti espressamente convengono che la mancata osservanza dell obbligazione a comunicare con raccomandata A.R. o con P.E.C. l atto di cessione, come pure la comunicazione tardiva, sono considerati inadempimenti gravi e daranno diritto al locatore di far valere la risoluzione del presente contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 C.C. Art. 5 Spese a carico del conduttore. a) Spese a carico del conduttore afferenti all unità immobiliare locata. Sono a carico del conduttore, che sin d ora dichiara irrevocabilmente di accollarsene, il pagamento di tutte le spese di gestione e di ordinaria manutenzione. Il conduttore dovrà pertanto provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle forniture di terzi ivi comprese energia elettrica, riscaldamento/condizionamento, gas, telefono, etc, nonché provvedere alla manutenzione ordinaria dell immobile locato e di tutti gli impianti dei quali è dotato l immobile stesso. b) Spese a carico del conduttore afferenti alle eventuali parti comuni. Il conduttore si impegna a sostenere in proprio gli oneri relativi alle eventuali parti comuni dell edificio di cui l unità immobiliare locata fa parte, a titolo meramente esemplificativo, consumo acqua e quota fissa contatore, manutenzione manufatti edili ed impiantistici e degli spazi adibiti a giardino compresi gli stessi vegetali, pulizia parti comuni esterne ed interne, manutenzione ascensore e montacarichi, energia elettrica parti comuni. Art. 6 Utilizzo dell unità immobiliare Il conduttore dichiara di utilizzare da tempo l unità immobiliare locata. Il conduttore si impegna a riconsegnare l unità immobiliare locata in buono stato d uso, salvo il normale deperimento, pena il risarcimento del danno. Il conduttore si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi all immobile ed alle persone, derivante dallo svolgimento dell attività di Circolo, come meglio specificato all art. 10 del presente contratto. E in ogni caso vietato alle persone che di fatto occuperanno l unità immobiliare di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri occupanti dello stabile e che non siano compatibili con la decenza ed il decoro pubblico. Di ciò unico responsabile è il conduttore. Art. 7 Nuove opere, miglioramenti e addizioni - Resta inteso che la realizzazione, a cura del conduttore, di nuove opere previamente autorizzate dal locatore dovranno comunque essere conformi alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico/sanitaria, impiantistica e di sicurezza, catastale. Tutte le nuove opere realizzate sull unità immobiliare oggetto della presente locazione e regolarmente autorizzate, ai sensi dell art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà dal locatore dal momento della loro esecuzione senza che questi sia tenuto a corrispondere indennizzo alcuno. 3

Alla scadenza del contratto, il locatore si riserva la facoltà di mantenere le nuove opere realizzate, oppure di farle rimuovere dal conduttore, a spese di quest ultimo, ripristinando quindi le condizioni edilizie e impiantistiche originarie. Ogni addizione e miglioria realizzate sull unità immobiliare oggetto della presente locazione non comportano alcun riconoscimento di indennità al conduttore, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592, comma 1, secondo cpv e 1593, comma 1, secondo cpv, e comma secondo in riferimento al secondo cpv del comma 1 dell art. 1592 C.C. Art. 8 Manutenzione. a) Manutenzione ordinaria Compete al conduttore la manutenzione ordinaria di tutti i manufatti edili ed impiantistici dell unità immobiliare oggetto del presente contratto. Il conduttore si impegna a provvedere a propria cura e spese all esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all uso convenuto. Rientra inoltre nella manutenzione ordinaria del bene anche la manutenzione del verde di pertinenza dell unità immobiliare locata. b) Manutenzione straordinaria Sono a carico del locatore gli interventi di manutenzione straordinaria dell immobile locato, non correlati allo svolgimento dell attività, la sostituzione o riparazione di apparecchiature di servizio all'unità locata quando il mancato funzionamento derivi da naturale vetustà o è conseguenza dei vizi della cosa. In casi di particolare urgenza o di assoluta necessità, da valutare di volta in volta da parte del Servizio Lavori Pubblici, lo stesso potrà autorizzare per iscritto il conduttore ad effettuare direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria non funzionali allo svolgimento dell attività, relativi all immobile locato, fatto salvo il ristoro da parte del Comune della relativa spesa - secondo modalità da convenire -, che dovrà essere preventivamente finanziata dal Servizio Ragioneria e che, successivamente, dovrà essere documentata dal conduttore e risultare debitamente quietanzata. Dette spese non devono essere superiori ai prezzi per le competenze di manodopera, dei materiali, degli interventi e delle opere compiute che saranno dedotti e liquidati secondo gli elenchi prezzi delle Opere Pubbliche Regione Piemonte dell anno di riferimento. Sono a totale ed esclusivo carico del conduttore eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico/sanitario che si rendessero funzionali allo svolgimento della propria attività, ai fini e nei limiti dell utilizzo consentito. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte del Comune di Novara e sotto la diretta vigilanza degli uffici comunali e con oneri a totale carico del conduttore, senza diritto di rivalsa sul canone di locazione. Tutte le autorizzazioni necessarie all avvio dei lavori e delle attività saranno ad esclusivo carico del conduttore. Il conduttore sarà comunque tenuto ad eseguire, a sua esclusiva cura e spesa, tutti gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, della cosa locata e degli impianti qualora detti interventi si rendessero necessari a seguito di un uso non corretto della struttura e degli impianti, o per una loro carente manutenzione ordinaria. Eventuali somme che il locatore avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice, dovranno essergli da quest ultima rimborsate entro e non oltre il 15 giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Il mancato rispetto del termine convenuto per il pagamento, determinerà l obbligo per la conduttrice di corrispondere alla locatrice, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari allo 0,5% dell importo non pagato, per ogni mese di ritardo e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n. 108 del 07/03/1996. L inadempienza del conduttore darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 C.C. 4

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, il locatore potrà esigere la restituzione immediata dell unità immobiliare, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all inadempimento. Art.9 - Custodia - Il conduttore dichiara di utilizzare da tempo l unità immobiliare locata, avendola presa in consegna e costituendosi così custode della medesima. In relazione a quanto sopra il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il locatore da ogni responsabilità ex art. 2050 e 2051 C.C. Il conduttore si obbliga: 1. a conservare l immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e riconsegnarlo al locatore al termine del rapporto, in buono stato e con tutti gli impianti funzionanti, assumendo a proprio carico i danni non derivanti dalla normale usura; 2. a non disdettare le utenze idrica ed elettrica, al termine della locazione, se non dopo la verifica di funzionamento degli impianti, consentendo l eventuale volturazione. Art. 10 Responsabilità e Garanzie assicurative - Il conduttore terrà il locatore indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possano derivare allo stesso da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il conduttore dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla locazione dell unità immobiliare stessa nei confronti di persone o cose, assumendo a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 C.C. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza. Il conduttore si obbliga a stipulare ed a consegnare al locatore entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto di locazione, esibendo alle scadenze annuali la quietanza di avvenuto pagamento o la stipula di nuovo contratto assicurativo in sostituzione del precedente a copertura dei medesimi rischi, e a tenere in vita per tutta la durata della locazione, idonea polizza stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, che comprenda la copertura del Rischio Locativo per i danni che dovesse arrecare all unità immobiliare locata. La polizza deve operare per i danni derivanti da incendio e rischi accessori e deve comprendere le seguenti estensioni di garanzia: - spese necessarie per demolire sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 20% dell indennizzo dovuto ai sensi di polizza; - rigurgito di fognature, - dispersione di liquidi a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, - danni da acqua condotta - ricorso terzi - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza, per un massimale non inferiore ad. 1.000.000,00. La mancata consegna al locatore delle predetta polizza nel termine sopra convenuto è considerato dalle parti inadempimento grave tale da determinare la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell art. 1456 C.C. Art. 11 - Riconsegna dell immobile - Allo scadere del contratto, ove non rinnovato, l unità immobiliare dovrà essere restituita al proprietario in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall attività svolta. 5

Art. 12 - Diritto di ispezione - Il locatore si riserva il diritto di ispezionare, in qualunque momento, il bene concesso in locazione, direttamente o da tecnico all uopo delegato, con preavviso di 24 ore, anche a mezzo fax o telefono. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita alla stessa almeno una volta alla settimana in orario da stabilire. Art.13 - Esonero responsabilità - Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di terzi in genere. Il locatore è altresì esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi. Art. 14 - Imputazione dei pagamenti - All atto del versamento degli importi dovuti, il conduttore deve specificare la causale del versamento che tuttavia non sarà vincolante per il locatore nella relativa imputazione con riferimento al periodo e/o alla quota ripartita tra canone ed eventuali interessi di mora o rimborso per spese comuni di gestione ed eventuali interessi di mora. Art. 15 Diritto di prelazione - Il conduttore ha diritto di prelazione in caso di vendita dell unità immobiliare, da esercitarsi secondo quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della L. n. 392/78. Il conduttore ha il diritto di prelazione in caso di nuova locazione alla scadenza del contratto da esercitarsi secondo l articolo 40 della L. n. 392/78. Art. 16 Stipulazione del contratto - Registrazione e Imposta di bollo - Sono a carico del conduttore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, ad eccezione delle spese di registrazione che sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. L imposta di bollo è stata assolta mediante versamento dell importo di Euro.. attraverso il modello di registrazione telematica dei contratti di locazione RLI. Art. 17 - Attestazione della prestazione energetica - Il conduttore si impegna ad acquisire a proprie spese l attestato relativo alla prestazione energetica di cui all art. 6 D. Lgs. 19/08/2005 n. 192, fornendo quindi la relativa documentazione al locatore, nonché a provvedere al suo eventuale adeguamento, in quest ultimo caso fatte salve diverse intese con il Comune. Art. 18 - Risoluzione del contratto - Il pagamento del canone o di quant altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dal conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o parziale pagamento, entro i termini e le modalità stabiliti dal presente contratto, di una rata di canone di locazione, la mutata destinazione d uso dei locali, il divieto assoluto di installazione di apparecchi da gioco di cui all art. 110 commi 6 e 7 del RD n. 773/1931 (c.d. slot machine), la sublocazione dell unità immobiliare in violazione della condizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 o in caso di riscontro di violazioni in modo insanabile di norme in materia di edilizia e/o di urbanistica o la mancata sanatoria, qualora prevista, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte conduttrice ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile. Si richiama inoltre quanto previsto dall ultimo paragrafo dell art. 4 del presente contratto. Art. 19 - Riservatezza dei dati - Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione. 6

Art. 21 - Forma - Le modifiche del presente atto dovranno assumere forma scritta, a pena d inefficacia. I comportamenti delle parti difformi rispetto a quanto previsto nel presente atto, non hanno perciò efficacia modificativa. Art. 22 Foro competente - Le parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Novara. Art. 23 Elezione domicilio - Per effetto di legge i contraenti eleggono domicilio: il locatore: presso la sede del Comune di Novara; il conduttore - a tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi): presso l immobile locato. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, della Legge n. 392/78, della Legge n. 431/98 e comunque alle norme vigenti e agli usi locali. Letto, approvato e sottoscritto Per il Comune di Novara Locatore Il Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare p. Il Conduttore 7