Spese di manutenzione e riparazione dei veicoli. Acquisto carburanti



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Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Auto e fisco - 7 Spese di manutenzione e riparazione dei veicoli. Acquisto carburanti 9 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI L'articolo 102, comma 6, del Dpr n. 917/1986 stabilisce che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Per le imprese di nuova costituzione, il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Si ricorda che con il termine "costi di manutenzione", ci si riferisce a quelli sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali onde garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie. Invece, con la terminologia "costi di riparazione", si fa riferimento a quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture. Le manutenzioni possono essere oggetto di programmazione in dipendenza dei programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni. Le riparazioni non possono essere programmate, ma, entro certi limiti, possono essere ragionevolmente previste. In pratica, si fa spesso riferimento alla distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è quella costituita dalle manutenzioni e riparazioni, che rappresentano spese di natura ricorrente che si sostengono per riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, eccetera, spese, cioè, che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute. La seconda è costituita da costi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e, pertanto, tali costi rientrano tra quelli capitalizzabili. Il limite di deduzione deve essere calcolato in relazione all'ammontare del costo originario dei beni e non del loro valore residuo. 10 ACQUISTO CARBURANTI Tra le spese di gestione e impiego dei veicoli aziendali, una voce importante è costituita dagli acquisti di carburanti e lubrificanti. 10.1 Scheda carburanti Per documentare gli acquisti di carburante, occorre utilizzare la scheda carburanti disciplinata 1

dal Dpr 10 novembre 1997, n. 444. La scheda carburanti deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, gas metano, Gpl) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti nell'esercizio di impresa, arte o professione. Va, comunque, ricordato che le regole sulle schede carburanti non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), degli autotrasportatori di cose per conto terzi. 10.1.1 Contenuto, modalità di compilazione e termini di registrazione La periodicità di compilazione è, a libera scelta del contribuente, mensile o trimestrale. La scheda deve essere tenuta per ogni veicolo a motore utilizzato e deve contenere, anche mediante l'apposizione di un timbro, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva dell'impresa che acquista il carburante. L'addetto alla distribuzione del carburante ha l'obbligo di indicare nella scheda carburante, all'atto di ogni rifornimento, i seguenti elementi: la data del rifornimento l'ammontare del corrispettivo totale corrisposto, al lordo della relativa Iva gli estremi identificativi dell'esercente l'impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale se soggetto collettivo, ovvero ditta o cognome e nome se persona fisica) l'ubicazione dell'impianto di distribuzione del carburante la propria firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto. Elemento obbligatorio da apporre sulla scheda, prima di registrarla in contabilità, è il numero dei chilometri, rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri del veicolo (tale obbligo sussiste solo per gli imprenditori, in quanto non è previsto per gli esercenti arti o professioni), mentre è facoltativa l'indicazione del numero progressivo dell'annotazione, del tipo e della quantità del carburante erogato (essendo, questi ultimi, elementi ritenuti dal legislatore scarsamente rilevanti ai fini dei controlli fiscali; v., a tal proposito la circolare ministeriale 12 agosto 1998, n. 205/E). L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale deve essere registrato distintamente nel registro acquisti previsto dall'articolo 25 del Dpr n. 633/1972, entro il termine ivi stabilito. Inoltre, non c'è l'obbligo di annotazione sul registro Iva della scheda carburante, qualora l'imposta sia per l'acquirente completamente indetraibile. Da ciò ne deriva che la registrazione della scheda carburante, per coloro che non possono detrarre l'iva sulla stessa, può avvenire anche solo ai fini del reddito senza l'obbligo di annotazione ai fini Iva. 10.1.2 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi Dal punto di vista delle imposte sui redditi, le spese sostenute per l'acquisto dei carburanti seguono le stesse regole previste per i veicoli cui si riferiscono. Pertanto, anche per tali spese, trova applicazione l'articolo 164 del Dpr n. 917/1986. Ne consegue che le spese sostenute per l'acquisto di carburanti: 2

sono totalmente deducibili relativamente alle seguenti tipologie di automezzi: autovetture e autocaravan (lettere a) e m) dell'articolo 54, comma 1, del Codice della strada) destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; autoveicoli adibiti a uso pubblico; autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono deducibili al 50 per cento in tutti gli altri casi. 10.1.3 Disciplina ai fini Iva Per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, la detraibilità dell'iva assolta segue le stesse regole dei veicoli cui gli stessi sono destinati. Tuttavia, la detrazione del 15 o del 50 per cento di cui si è detto in precedenza, non si estende all'imposta relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli stessi, che resta quindi totalmente indetraibile (v. circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E ). 10.2 Altre forme di acquisto carburanti Nella prassi aziendale (specialmente con riferimento alle grandi realtà industriali), oltre al classico utilizzo della scheda carburanti, esistono altre forme di acquisto dei carburanti per autotrazione. Si tratta dell'utilizzo delle seguenti forme: buoni carburanti netting memory cards. 10.2.1 Buoni carburante Come precisato con la risoluzione ministeriale 26 luglio 1977, n. 362648, i buoni carburante sono consentiti alle seguenti condizioni: deve essere utilizzato un blocco composto di più schede, recante un importo fisso prestampato, ciascuna delle quali da utilizzare per ogni rifornimento si deve provvedere alla totalizzazione mensile delle schede nell'ambito di ciascuna direzione di zona. 10.2.2 Netting Il netting consiste in una particolare forma di fatturazione sostitutiva della scheda carburante. La procedura, che è stata più volte oggetto di pronunce da parte dell'amministrazione finanziaria (si vedano, tra le altre, le risoluzioni ministeriali 17 febbraio 1989, n. 570767, 17 febbraio 1989, n. 571647, 4 luglio 1996, n. 106/E, e la circolare ministeriale 12 agosto 1998, n. 205/E), consiste nella stipula di due diversi contratti: il primo tra il gestore e una compagnia petrolifera l'altro tra la compagnia petrolifera e i propri clienti finali cui vengono rilasciate apposite tessere magnetiche. Al momento del rifornimento, il cliente acquista il carburante dalla compagnia petrolifera utilizzando la tessera e non dal gestore che materialmente effettua il rifornimento. Pertanto, l'attività di rifornimento di carburante si scinde in due operazioni distinte: somministrazioni continuative del distributore comodatario alle società petrolifere somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società avente diritto alla 3

fornitura del carburante. Nel rapporto tra gestore e società petrolifera il primo emette nei confronti di quest'ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante. La società petrolifera, a sua volta, emette la fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione nei termini previsti dal secondo comma, lettera a), dell'articolo 6 del Dpr n. 633/1972, in base al flusso di informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l'utilizzo delle carte magnetiche. Inoltre, gli utilizzatori dei veicoli aziendali devono compilare mensilmente un documento numerato e datato, nel quale sono indicati, tra l'altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi. 10.2.3 Memory cards Una ulteriore modalità di acquisto del carburante per autotrazione consiste nell'utilizzo di una scheda magnetica (memory card), nella quale sono memorizzati la targa del veicolo e i dati identificativi della società. Inoltre, per adottare tale procedura, è necessario che il veicolo sia dotato di un computer di bordo, di una stampante, di una tastiera numerica. In pratica, il sistema funziona nel seguente modo: a ogni rifornimento del veicolo, il conducente digita il numero di litri erogati dalla pompa di carburante e il relativo corrispettivo sul computer di bordo, al quale spetta, peraltro, anche controllare l'esattezza dei dati inseriti rispetto a quelli configuranti la situazione del serbatoio nel momento antecedente al rifornimento verificata la congruità dei dati inseriti, il computer provvede alla stampa di una scheda carburante, sulla quale risultano impressi la data del rifornimento e un numero progressivo, costituito dalla targa del veicolo e dal numero del prelievo tale scheda, quindi, viene consegnata e trattenuta dal gestore del distributore di carburante, il quale la completa con il luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, la sua firma e i suoi dati personali. Il documento in parola costituisce, pertanto, la documentazione utile di cui rimane in possesso ciascuna società petrolifera ai fini di un eventuale riscontro in caso di verifica nel contempo, i dati contenuti nella scheda consegnata al gestore vengono memorizzati sulla memory card al termine di ogni giornata, infine, le informazioni contenute nella memory card vengono trasferite e conservate su supporti ottico-magnetici ai fini degli adempimenti degli obblighi connessi con la tenuta del registro Iva degli acquisti. Riguardo a tale procedura, l'amministrazione finanziaria si è pronunciata, con la circolare ministeriale 15 gennaio 1996, n. 17/E, stabilendo che è consentita, purché vengano rispettate alcune condizioni. In primo luogo, la scheda stampata dal computer di bordo, attestante il singolo approvvigionamento, deve essere trattenuta dal conducente e non consegnata all'addetto al distributore, il quale, invece, deve provvedere alle annotazioni cui è obbligato ai sensi del terzo comma, articolo 2 del Dm 7 giugno 1977. A tale proposito, il ministero nota come non esista, a carico dei soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburante, alcun obbligo di conservare le schede carburanti prodotte da terzi. Il descritto comportamento rappresenterebbe, peraltro, un adattamento, dovuto all'evoluzione tecnologica, della soluzione di utilizzare un blocco composto di più schede, recante un importo 4

fisso prestampato, ciascuna delle quali da utilizzare per ogni rifornimento, nonché di provvedere alla totalizzazione mensile delle schede nell' ambito di ciascuna direzione di zona. In secondo luogo, la legittimità del trasferimento delle informazioni contenute nella scheda magnetica (memory card) è subordinato alla piena osservanza dell'assolvimento degli obblighi connessi con la tenuta del registro Iva degli acquisti. 7 - continua. L'ottava puntata sarà pubblicata giovedì 27; le precedenti sono consultabili nella sezione "Riflettori su..." Saverio Cinieri pubblicato Lunedì 24 Luglio 2006 5