Fiscal News N Distributori di carburanti: modalità e termini di fatturazione. La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Distributori di carburanti: modalità e termini di fatturazione A cura di Matilde Fiammelli Categoria: Iva Sottocategoria: Fattura Nella gestione fiscale di un distributore di carburante occorre ben considerare che le normali regole IVA abitualmente applicabili ai contribuenti ordinari, non risultano propriamente applicabili agli impianti di distribuzione. Premessa Nel caso di un distributore di carburante, non vige l obbligo di certificazione dei corrispettivi per la parte relativa alla distribuzione di carburante (obbligo che invece permane qualora si esercitino altre attività collaterali quali bar, autolavaggio, autofficina ecc ), il che porta ad alcune considerazioni e ad alcuni quesiti quali: Se l impianto di distribuzione è esonerato dalla certificazione del corrispettivo, come diviene possibile giustificare il rifornimento quale spesa fiscalmente deducibile? Inoltre, dal punto di vista della gestione dell impianto, qualora un cliente richiedesse fattura è sempre opportuno emetterla? E come registrarla? Le risposte a tali quesiti verranno sviluppate nel presente lavoro. 1
2 L esonero dalla certificazione dei corrispettivi Ai sensi dell art. 2 D.P.R. 696/96 gli esercenti distribuzione di carburante, in riferimento a tale specifica attività, sono esonerati dalla certificazione del corrispettivo ricevuto, a mezzo di scontrino o ricevuta fiscale. Ciò per il fatto che tale adempimento risulterebbe: troppo gravoso per il soggetto emittente (si pensi ad esempio ad un gestore che oltre a fare rifornimento ai clienti debba continuamente recarsi al registratore di cassa per emettere scontrino o peggio, debba manualmente compilare una ricevuta fiscale); privo di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria (a tal uopo è comunque predisposto il registro dei corrispettivi, il quale svolge la funzione di memoria degli incassi conseguiti). Gli esercenti distribuzione di carburante sono esonerati dalla certificazione del corrispettivo ricevuto a mezzo di scontrino o ricevuta fiscale Tale adempimento risulterebbe Troppo gravoso per il soggetto emittente Privo di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo da parte dell Amministrazione Come documentare un acquisto di carburante A tal proposito la domanda sorge spontanea: come documentare l acquisto di carburante se si svolge un attività commerciale o libero-professionale, quindi con partita IVA? In tale ambito entra in gioco la scheda carburante, la quale costituisce idoneo mezzo di autocertificazione del rifornimento effettuato e se opportunamente compilata costituisce anche valido documento fiscale ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell IVA. La disciplina attuativa della c.d. scheda carburante è stata prevista con il D.M. 7 giugno 1977, successivamente il D.P.R. 444/97 ha dettato specifiche 2
3 norme regolamentari che hanno modificato le regole di redazione della scheda predetta, al quale si rimanda per le modalità di compilazione della stessa. Ciò che in tale sede appare opportuno sottolineare è che: il cliente dell impianto, se titolare di partita IVA, richiede l effettuazione del rifornimento e compila la scheda carburante facendola poi sottoscrivere al gestore dell impianto stesso (si ricorda che ampia giurisprudenza ha trattato il caso del gestore accondiscendente che sottoscrive rifornimenti errati o inesistenti. Ad es. Cassazione, 21941/2007, Ctr Sicilia, 1/2002); registra nelle proprie scritture contabili il documento, il quale può avere unicamente frequenza mensile o trimestrale, ai fini della deducibilità dal reddito e detraibilità dell IVA. In alternativa alla compilazione della scheda carburante, il costo sostenuto diviene deducibile e detraibile a fini IVA nel caso in cui si sia proceduto con rifornimenti saldati a mezzo di carta di credito. Infatti l art. 7, co.2, lett. p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) ha aggiunto il comma 3-bis all art. 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente 3 della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento. Per tale scopo basta semplicemente registrare l estratto conto periodico prodotto dall ente finanziario emittente la carta di pagamento. Il gestore in presenza di tali soggetti, non farà altro che annotare l ammontare giornaliero dei corrispettivi conseguiti a fronte dell erogazione di carburante, a nulla rilevando che in tale ammontare vi siano erogazioni effettuate a fronte della compilazione della scheda carburante. L eccezione rappresentata dagli autotrasportatori conto terzi A quanto detto sin qui fanno eccezione gli autotrasportatori. Infatti la L. 266/2005 (c.d. Legge Finanziaria 2006) ha modificato il regolamento relativo al campo di applicazione della scheda carburanti (D.M. 444/97) introducendo, per gli AUTOTRASPORTATORI DI BENI PER CONTO TERZI, l'obbligo di richiedere al gestore dell'impianto di distribuzione carburanti il rilascio della fattura, in luogo dell'annotazione dell'acquisto sulla classica scheda carburante. 3
4 Sostanzialmente il comma 109 dell'art. 1 della L. 266/2006 prevede che le disposizioni in materia di scheda carburante NON si applicano alle cessioni di carburante per autotrazione effettuate dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi. La fattura emessa all autotrasportatore, oltre a recare gli elementi essenziali indicati nell art. 21, D.P.R. 633/72, deve inoltre riportare obbligatoriamente la targa ed il tipo di mezzo al quale viene erogato il rifornimento. La fattura emessa ad autotrasportatori, richiesta entro e non oltre il momento del rifornimento, potrà essere: Immediata Differita FATTURA EMESSA AD AUTOTRASPORTATORI RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE IL MOMENTO DEL RIFORNIMENTO IMMEDIATA DIFFERITA Ciò apre lo scenario ad alcune considerazioni. Nel caso specifico dell emissione della fattura richiesta dal cliente, si richiama l attenzione circa il fatto che se quest ultimo richiede la fattura, vi sono due ipotesi per registrare le fatture emesse. 1. registrare solo il numero nell apposita colonna del registro dei corrispettivi, ricomprendendo il totale della fattura sia nella colonna relativa all aliquota IVA scontata dalla cessione, sia nel totale giornaliero dei corrispettivi, 2. predisporre un apposito registro delle fatture vendita e registrare la documentazione separatamente dai corrispettivi. In questo caso, il gestore dovrà avere l accortezza di togliere dai corrispettivi giornalieri l erogato di carburante e certificato con fattura, poiché in caso contrario si troverà a dover corrispondere due volte l IVA sulla medesima erogazione (una nei corrispettivi ed una nelle fatture). 4
5 SE IL CLIENTE RICHIEDE L EMISSIONE DELLA FATTURA DUE IPOTESI PER REGISTRARE LE FATTURE EMESSE REGISTRARE SOLO IL NUMERO NELL APPOSITA COLONNA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI PREDISPORRE UN APPOSITO REGISTRO DELLE FATTURE VENDITA E REGISTRARE LA DOCUMENTAZIONE SEPARATAMENTE DAI CORRISPETTIVI Nel caso n. 1, ipotizzando una fattura emessa per euro 500,00, la quale sia la n. 1, la registrazione di essa sul registro dei corrispettivi avverrà come segue: Se le fatture emesse nello stesso giorno fossero più di una, occorrerà indicare nella colonna relativa ai numeri delle fatture, il numero della prima ed il numero dell ultima. Pertanto se le fatture fossero dalla 1 alla 5, si procederà come indicato nell esempio che segue: A volte accade quanto segue. In caso di emissione di fattura ed indicazione nei corrispettivi del numero di emissione della stessa, i gestori spesso fanno molta confusione fra fattura e corrispettivi. Quello che è necessario sottolineare è che il registro dei corrispettivi negli impianti di distribuzione di carburante ha una duplice valenza: fungere da riscontro fra gli incassi ed i litri erogati giornalmente in caso di controllo delle Autorità (espressi sotto forma di incassi al lordo dell IVA, i cui incassi, opportunamente sottoposti al calcolo del prezzo 5
6 del carburante del giorno e scorporata l IVA determinano i litri erogati per giorno e confrontati con le famigerate giacenze fisiche, infatti le Autorità non solo effettuano il raffronto fra registro di carico e scarico e giacenze fisiche ma fanno a volte anche questo confronto); fungere da indicativo dei corrispettivi giornalieri a fini IVA (che è solitamente il significato unico che possiede il registro dei corrispettivi nelle altre attività). IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE HA UNA DUPLICE VALENZA Fungere da riscontro fra gli incassi ed i litri erogati giornalmente in caso di controllo delle Autorità Fungere da indicativo dei corrispettivi giornalieri a fini IVA Tale duplice funzione comporta, soprattutto per quel che riguarda la prima valenza attribuita al registro, che OGNI giorno vadano registrati nei corrispettivi quelli conseguiti e corrispondenti all erogato. In presenza di emissione della fattura differita emessa come ad esempio a fine mese, alcuni gestori sottraggono l ammontare della fattura dai corrispettivi giornalieri in corrispondenza dei giorni di erogazione e la sommano a quelli del giorno di emissione della fattura. Vero è che a conti fatti la situazione non cambia, ma vero è anche che il conteggio dei litri erogati può anche cambiare leggermente di giorno in giorno in funzione del prezzo del carburante, determinando in questo modo delle differenze fra l erogazione effettiva giornaliera e la giacenza materiale presente in cisterna. Ecco perché si consiglia di registrare correttamente, anche se non documentati da fattura, i corrispettivi e si consiglia inoltre, nel giorno di registrazione della fattura di indicare sul registro dei corrispettivi stessi la seguente dicitura: Emessa fattura n. riferita all erogato nei seguenti giorni.; l ammontare dei corrispettivi, corrispondenti all erogato è stato indicato in corrispondenza dei giorni di cui sopra. - Riproduzione riservata - 6
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