APPALTO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI ATTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TRA Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Prof. Gabriele Pasqui autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n. 7/AG del 28/1/2005, E Il Comune di Seveso, p.iva 00720300961 e cod. fisc. 01650780156, con sede in Seveso (Mb) in Viale Vittorio Veneto n. 3/5, (in seguito indicato come Comune) che ivi agisce in persona del, con qualifica di del Settore, domiciliato per la carica nella sede del Municipio di Seveso, Viale Vittorio Veneto n. 3/5, il quale interviene e agisce per conto del medesimo Comune ex. PREMESSO CHE a) Il Comune intende redigere gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, e a tal fine ha stipulato un Protocollo di intesa con il Comune di Desio per l utilizzo di personale di altro Ente, approvato rispettivamente con le delibere di Giunta Comunale n. del (Desio) e n. del (Seveso) che, tra i suoi compiti, ha assunto quello di redigere gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio del Comune di Seveso; b) In virtù di tale Protocollo il Comune di Seveso intende affidare al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani l incarico relativo al servizio di redazione di atti propedeutici e di supporto alla pianificazione, specificatamente in merito alla configurazione delle strategie di pianificazione urbanistica da inserire nel Documento di Piano del Comune di Seveso che si concretizzeranno nella redazione 1
della relazione sul Quadro Strategico del Documento di Piano e nelle attività connesse; SENTITO I Responsabili dell incarico Prof. Francesco Infussi e Prof. Arturo Lanzani, che acconsentono controfirmano il presente atto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art.1 Il Comune affida al Politecnico Dipartimento di Architettura e Studi Urbani l incarico per l esecuzione del servizio di: - Elaborazione di strategie di pianificazione coordinate con il territorio brianteo attraverso la definizione di linee guida del progetto urbanistico; - Supporto alla Redazione del Quadro Ricognitorio e Strategico del Documento di Piano e attività connesse; - Supporto alla redazione degli atti di PGT in coordinamento con il gruppo di lavoro interessato dal progetto urbanistico come meglio specificato all articolo 2; La responsabilità dell'esecuzione degli atti e delle attività di cui sopra sarà affidata al Prof. Francesco Infussi e al Prof. Arturo Lanzani, che, in caso di necessità, potranno far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto terzi del Politecnico di Milano. Art.2 - Il presente contratto avrà la durata di sei mesi con inizio dalla sottoscrizione del presente atto che avverrà contestualmente alla costituzione del gruppo di lavoro composto da personale dei due Comuni e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che deve pervenire all altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un mese prima della scadenza e l altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. 2
Nel periodo della validità contrattuale, il Politecnico - nella persona dei Responsabili dell incarico Prof. Francesco Infussi e Prof. Arturo Lanzani - è tenuto a concludere le incombenze descritte nel precedente Articolo 1 riguardo all approntamento degli elaborati occorrenti, operando in stretta sinergia e coordinandosi con il personale dei Comuni di Desio e di Seveso oggetto del Protocollo d intesa, per lo svolgimento coordinato indipendentemente da quanto previsto al successivo Art.4 - delle attività di pianificazione, ai fini del rispetto della consegna degli atti del P.G.T. nel termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del Protocollo d Intesa con il Comune di Desio, come previsto all Articolo 6 del medesimo, che il Politecnico, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere ed accettare. I Responsabili dell incarico Prof. Francesco Infussi e Prof. Arturo Lanzani, con la sottoscrizione del presente atto garantiscono la loro presenza alle riunioni che verranno concertate con il Comune. Il personale eventualmente incaricato dal Politecnico svolgerà la propria attività nell ufficio predisposto presso il Comune di Desio. Il Politecnico consegnerà congiuntamente al gruppo di lavoro di cui alla convenzione tra il Comune di Desio e di Seveso al Comune di Seveso gli elaborati in formato alfanumerico (Word) e vettoriale (Shape), in piena ottemperanza al Dduo 10 novembre 2006, n.12520 recante Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del Sit integrato per la pianificazione locale ex art.3 della Lr. 12/2005 e s.m.i., e fornendone la stampa in numero 2 originali. Art. 3 - Per l'esecuzione dell'incarico di cui all' Art. 1, il Comune si impegna a versare al Politecnico Dipartimento di Architettura e Studi Urbani la somma di 16.200,00 oltre 3.564,00 per Iva con aliquota del 22%, per un totale di 19.764,00. Art. 4 - La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata dal Comune con le seguenti modalità: - 4.000,00 oltre Iva, a titolo di acconto, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente atto; 3
- 7.000,00 oltre Iva, entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del presente atto; - 5.200,00 oltre Iva, a saldo, entro e non oltre 30 giorni dalla alla consegna dei materiali costitutivi del PGT da parte del gruppo di lavoro istituito presso il Comune di Desio, congiuntamente agli incaricati della presente convenzione; Le somme suddette verranno versate dal Comune al Politecnico Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, sul Conto della Contabilità Speciale presso la Banca d Italia CONTO ENTE 0038075, intestato al Politecnico di Milano, specificando la causale, dietro presentazione di regolare/i fattura/e. Art. 5 Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti il presente contratto si intende risolto di diritto. Il Politecnico si assume inoltre l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Entro lo stesso termine dovrà inoltre comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Comune ha l obbligo di comunicare al Politecnico, solo nei casi previsti dalla normativa vigente, il CUP (codice unico di progetto) o, in alternativa, il CIG (codice identificativo di gara). Art. 6 - Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell oggetto, l attività oggetto dell incarico non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali. Art. 7 La proprietà dei dati di impianto, delle banche dati derivanti, dei prodotti e risultati tangibili e permanenti è del Comune di Seveso il quale in ogni caso in cui 4
cederà a terzi qualsivoglia tipo di materiale prodotto dal Politecnico nell ambito del presente incarico prescriverà al beneficiario di richiamare la provenienza scientifica del materiale con espressa citazione del Politecnico. Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati dell incarico che non siano sottoposti ad espressa riservatezza/segretezza, le Parti si impegnano a citarsi vicendevolmente. Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari. Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati del lavoro allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. I documenti non esplicitamente riservati, forniti dal Comune, gli studi nonché gli esiti possono essere utilizzati liberamente quali materiali per sviluppare tesi di laurea. Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle attività svolte, con richiamo al Comune e pubblicazione nel sito web del Dipartimento e dell Ateneo. Il Politecnico potrà rendere disponibili per la ricerca dipartimentale, attraverso lo Sharing Point, gli eventuali dati sistematicamente raccolti (banche dati) nell ambito dell attività di ricerca. Art. 8 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell accesso nei luoghi di pertinenza 5
delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all uopo apposita dichiarazione. I responsabili delle attività del Politecnico di Milano e il soggetto di vertice del Comune o suo delegato dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze fra i lavori di entrambe le parti nell esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo successivamente all elaborazione di un unico documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Art. 9 Qualora il Comune proceda alla risoluzione del contratto senza che sussistano motivi di inadempimento da parte del Politecnico, dovrà conferire a quest ultimo il compenso corrispettivo per l'attività prestata fino alla notifica della stessa lettera raccomandata di recesso, con una maggiorazione del 25% ex articolo 10 della L. 143/1949 e successive modificazioni e integrazioni., nella misura identificata come segue : X (inteso come intero compenso pattuito nel precedente Art. 3, oltre all aliquota Iva vigente) : 330 (giorni complessivi d impegno derivanti dalla presente Convenzione) = Y (onorario giornaliero) per J (giorni di effettivo lavoro dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla data di notifica del recesso) = Z (corrispettivo dovuto fino al giorno ove ricada il recesso). Il Politecnico e i coordinatori responsabili del contratto si riservano il diritto di non concordare con ipotesi di sostanziale scostamento dalle proprie opinioni e metodi, che eventualmente provengano dal Comune; in tal caso il Politecnico può recedere di propria volontà dall incarico, previa lettera raccomandata, e ha diritto a ottenere dal Comune la sola remunerazione del corrispettivo per tutta l attività prestata fino al momento del recesso sulla base del calcolo di cui sopra; tuttavia, in quest ultimo caso, perdendo il diritto alla maggiorazione del 25% di cui sopra; il recesso dall incarico dovrà essere notificato dal Politecnico al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e avrà effetto dalla sua notifica. 6
Art. 10 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano. Art. 11 - Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico del Comune. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. del 26/4/1986 N. 131 e Art.1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al medesimo; Art. 12 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente per l attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell Ateneo consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall art.7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196. Letto, approvato e sottoscritto, (Luogo e data) 7
POLITECNICO DI MILANO Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Il Direttore (Prof. Gabriele Pasqui) COMUNE DI SEVESO xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) I Responsabili dell incarico (Prof. Francesco Infussi) (Prof. Arturo Lanzani) 8