Comune di Piedimonte Etneo



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Comune di Piedimonte Etneo (Provincia di Catania) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ NEI "MERCATI A CHILOMETRO ZERO E>*m^iTito dalla I Commissione Consiliare nelle sedute del 13, 26,31 marzo e 7 aprile 2014 ; - :!_:-. ; all'albo Pretono dal 10 aprile 2014 al..ìs.7.?(l.?.?p.i.(<... Arrrvriro con deliberazione di Consiglio Comunale n... C,..... del..!<, :..Q.te r.,-?<?/.v/ 5_r _bclizaro all'albo I^etorio dal... al... Sr.rrsto :n vigore il

Regolamento per la vendita di prodotti agricoli dì qualità nei " MERCATI A CHILOMETRO ZERO" REGOLAMENTO D presente regolamento disciplina le modalità di vendita e la partecipazione al mercato denominato "Mercato a chilometro zero" che avrà luogo nel Comune di Piedimonte Erneo. in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, contemplata nel D.Las 228/2001, nel D.M. 20/11/2007, nel DXgs 114/1.998, nell'ordinanza Ministero della Salme 3ApriIe 2002, nella legge 29 Dicembre 93 n. 580, nel D.A. agricoltura e pesca n. 15/G del 4 Marzo 2014,nel Regolamento CE 852/2004 e nel Regolamento CE 853/2004. Art. 1 - Finalità del regolamento 1. 11 presente regolamento è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, a favorire il loro consumo e la loro commercializzazione, assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e specificità di tali prodotti. Art, 2- Caratteristiche del mercato 1. Il Mercato denominato "Mercato a chilometro zero'"' è ubicato nel Comune di Piedimonte Etneo in una zona centrale individuata in Piazza Madre Chiesa e annessi. 2. Il mercato ha le seguenti caratteristiche: a) Tipologia di svolgimento: annuale, in quanto i partecipanti dovranno annualmente presentare apposita istanza di partecipazione b) Periodicità: settimanale, salva la possibilità, In concomitanza con eventuali manifestazioni che si svolgono nell'area di riferimento, di svolgere edizioni straordinarie da concordare, se trattasi di area pubblica, di volta in volta con l'amministrazione Comunale; e) Numero minimo dei posteggi : 4 - Numero massimo dei posteggi: 20 3 - L'attività di vendita nei mercati è consentita nella giornata di Domenica dalle ore 08.30 alle ore 15.30. L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle ore 07.00 alle ore 08.30, mentre lo sgombero e la pulitura dell'area pubblica a carico dei partecipanti, sono previsti tra le ore 13.30 e le ore 14.30.

Art. 3 -Istituzione e compiti del "Comitato dì mercato" 1. Per la gestione del mercato, l'amministrazione Comunale si avvarrà del Comitato di mercato costituito da: a) II Sindaco o suo delegato; b) Responsabile ufficio di vigilanza o suo delegato; e) Responsabile ufficio SUAP. 2. Sono a carico del "Comitato di mercato" i seguenti compiti: a) assegnare gli spazi/posteggi del mercato nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale; b) ammettere la partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti elencati nel successivo ari. 4: e) tenere aggiornato il registro delle presenze degli operatori; d) vigilare affinchè i partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente regolamento; e) stabilire Ì criteri per la formazione del canone per Ì posteggi e comunicare agli operatori?*traporto dello stesso e sue eventuali variazioni, Art. 4 - Soggetti ammessi alla vendita 1. Possono partecipare ai mercati gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e i proprietari e/o affittuari di terreni esercenti attività agricola, dotati di attestato di produttore diretto rilasciato dal comune di appartenenza. 2. 1 soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare apposita domanda al comune. 3-Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre a indicare le generalità, deve dichiarare: a) quanto all'imprenditore agricolo e al coltivatore diretto di essere iscritto nel registro delle imprese, quanto al proprietario e/o affittuario di terreno di essere munito di attestato di produttore diretto, rilasciato dal comune di appartenenza. b) di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4 comma del d.lgs. 228/2001 ; e) i prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi; d) il periodo temporale ( stagionale o annuale).

Art.5 Assegnazione posteggio. Gtì operatori saranno individuati - garantendo il criterio della differenziazione e 1: alternanza di presenza nel mercato. 2- L'assegnazione del posteggio avverrà osservando i seguenti criteri di priorità, sulla base di parametri legati alla stagionalità dei prodotti: a) Sede dell'azienda nel territorio comunale ; b) Sede al di fuori del territorio di cui alla precedente lettera a), ma all'interno della grovìbcia di Catania. 3. ^1 caso in cui le istanze siano superiori a 20, si procede in base ai seguenti criteri: a) priorità ai produttori locali che hanno sede nel territorio comunale. b) in caso di esubero delle domande dei produttori di cui al punto 3 lettera a), si procede a c) nel caso in cui le domande dei produttori di cui al punto 3 lettera a) siano inferiori a 20, \ì poso rimanenti si procederà a sorteggio tra i produttori richiedenti aventi la sede di cui al i puuio 2 lettera b). 4. Al fine di garantire l'alternanza di presenza nel mercato, avranno precedenza per gli venire coloro in possesso dei requisiti i cui all'art. 4 del presente regolamento, che sono esclusi in virtù dell'adozione dei criteri di cui al punto 2 e al punto 3 del presente \ i Art. 6 - Prodotti agricoli in vendita i, 1J prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o f! trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche: a) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti? a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli I ottenuti nell'ambito territoriale nel rispetto del limite della prevalenza. Le aziende ammesse f alla vendita potranno, per esigenze legate alla mancanza di prodotti locali ed al solo fine di i assicurare la continuità del servi zio, porre in vendita anche prodotti stagionali extra aziendali comunque provenienti da altre imprese agricole nel limite del 20% della tipologia e della quantità dei i prodotti posti in vendita;

b) essere conformi alla disciplina In materia di igiene degli alimenti con particolare riferimento a quanto prcv-sro dal Regolamento CE S52/2004, dal 'Regolamento CE S53/2Q04 e dall'ordinanza del Ministero per la salute 3.04.2002; 3.In caso dì vendita promiscua, io spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi, dì qualità a partire da quelli cornunitari POP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica e da inarchi aziendali di prodotto. Art 7-Modalità dì vendita 1. "Nel mercato denominato "Mercato a chilometra zero " la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato, utilizzando banchi dì vendita, ombrelloni io perfette condizioni e/o strutture idonee. 2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità alle normative vìgenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE S52/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e dall'ordinanza del Ministero per la salute3,04.2002. 3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate seconda la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/S/L9S i n. 441 e s.m.i.. 4.! prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggìbile ÌI prezzo di vendita al pubblico mediante Fuso dì un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 5. f prezzi dei prodotti esposti per la vendita devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 de! D.Lgs. n. 206/2005 recante: "Norme a tutela del consumatore". Art. 8 -Addetti allu vendita 1. L'attività dì vendita all'interno del mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società, o cooperative agricole o dai soci delle società di cui all'art 1, e. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. 2. Gli addetti alla vendita devono far uso di abbigliamento idoneo al decoro e alle.norme igi ciuco-sani tari e.

Art.9- Obblighi dei soggetti partecipanti al mercato 1. I soggetti partecipami al mercato, ai sensi di quanto previsto dairart. 3 del regolamento comunale, devono essere in possesso di tutta la documentazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria. 2. I soggetti partecipanti al mercato sono altresì tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente regolamento e al puntuale rispetto di quanto di seguito indicato: a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola; b) osservare le disposizioni comunali relative agli orari di vendita: e) osservare le disposizioni comunali riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci; d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale e dalle vigente normative di settore; e) lasciare pulito Io spazio occupato: f) provvedere al pagamento dei tributi ed imposte comunali: g) assicurare la continuità e assiduita di partecipazione al mercato. Art.10 - Esercizio dell'attività e controlli 1. L'esercizio dell'attività di vendita Dell'ambito del mercato a chilometri zero, non è soggetto alla disciplina sul commercio. 2. L'attività di vendita deve essere svolta nel rispetto del regolamento comunale, del presente regolamento di mercato e delia normativa vigente in materia. 3. Il mercato a chilometro zero è soggetto all'attività di controllo del Comune e degli Organi Competenti così come previsto dalle vìgenti normative. Art.ll - Cause di estromissione dal mercato 1. Qualora nell'arco di un anno solare, vengano accertate più di 3 (tre) violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento di vendita del mercato, da parte dello stesso partecipante al mercato, il Comitato dì mercato ha facoltà di estromettere dal mercato il partecipante in capo al quale sono state accertate più di tre violazioni.

2. Il comitato di mercato provvede alla sostituzione dell'operatore che risulta assente in un anno per un numero di giornate superiori ad un terzo di quelle previste in relazione alla periodicità di svolgimento. 3. Il comitato di mercato si riserva la facoltà di estromettere dal mercato l'operatore in capo al quale sono state accertate inadempienze e/o violazioni alle normative in genere a danno del mercato a chilometro zero, degli altri imprenditori e dello stesso soggetto autorizzato. Art.12 -Sanzioni 1.11 mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale e dal presente regolamento di mercato., comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative previste da leggi, regolamenti ed altre normative vigenti nel settore. Art.13 -Pubblicità 1. Il Comune di Piedimonte Etneo provvedere alla pubblicità del "Mercatino a chilometro zero"sul sito internet e a mezzo organi di stampa. Art.14 -Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua Ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa deliberazione di adozione.