COMUNE DI MORI DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO SPECIALIZZATO BIODISTRETTO
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1 All. sub. 2) COMUNE DI MORI DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO SPECIALIZZATO BIODISTRETTO Approvato con delibera di Giunta Comunale n. del
2 Premesse Il Mercato agricolo specializzato - biodistretto di Mori- frazione Loppio, è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti propri da parte degli imprenditori agricoli con certificazione biologica. Nasce nell ottica della promozione degli obiettivi statutari del Biodistretto, istituito fra i comuni di Mori, Ronzo Chienis e Isera con deliberazione n. 35 di data , e coerentemente con il perseguimento di tali obiettivi viene affidato in gestione all Ente Biodistretto della Val di Gresta (di seguito denominato Ente gestore), che ne cura lo svolgimento e mantiene viva la finalità. L obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un opportunità per accorciare la filiera d acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali biologici, perseguendo altresì le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi nonché dello sviluppo del valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia. Definizioni Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell art del cc., così come modificato dall art. 1, comma 1 del D. Lgs. n.228/01, Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e d i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Per azienda agricola biologica si intende l azienda iscritta all'elenco Provinciale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CE 834/2007 Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche del Mercato a. Il mercato agricolo specializzato Mercato biodistretto biologico, si svolgerà nell area ad esso destinata in frazione Loppio dal mese di luglio al mese di ottobre di ogni anno. b. Numero totale posteggi: 8. c. Dimensioni: n. 5 casette in legno e posti fissi; d. Frequenza: dal lunedì alla domenica a seconda delle indicazioni dell'ente gestore; e. Merceologia: prodotti esclusivamente di produzione propria certificati bio. f. Possono partecipare al Mercato gli imprenditori agricoli certificati con sede nel territorio provinciale. g. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali,
3 didattiche e dimostrative (degustazione prodotti). h. Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del dirigente competente, modifiche temporanee alle norme del presente Disciplinare relativamente alle date, alla durata, alla localizzazione del Mercato, al numero ed alle dimensioni dei posteggi, nonché a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni dei mercati stessi. i. Gli operatori ammessi al Mercato Contadino Biologico di Mori sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Reg. CE 852/2004 e 853/2004. Articolo 2 - Orari L'attività di vendita nel Mercato è consentita nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore indicate dall Ente gestore secondo le esigenze che potranno prospettarsi. Articolo 3 - Gestione del mercato a. Il mercato di cui al presente disciplinare è affidato in gestione dal Comune di Mori, previa sottoscrizione di apposita convenzione, all'associazione Biodistretto Val di Gresta. b. Nella convenzione di cui sopra sono stabilite le competenze, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei soggetti sottoscrittori della medesima, nonché la durata e l'eventuale rinnovo della stessa. c. La Giunta comunale potrà apportare modificazioni al contenuto della convenzione, nel rispetto del presente disciplinare, anche su richiesta dell Ente gestore. La revoca della convenzione da parte del Comune può avvenire nel caso di gestione non conforme agli obblighi e finalità contenute nella stessa. Articolo 4 - Modalità di partecipazione Possono partecipare al Mercato di cui all'art.1 gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm, i quali dovranno presentare apposita richiesta di adesione al Servizio SAP; Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve: 1) sottoscrivere i Regolamenti e Disciplinari legati al mercato e ogni loro aggiornamento successivo notificato all'amministrazione comunale; 2) fornire l elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, unitamente alla dichiarazione con cui il produttore attesta che trattasi di prodotti biologici di propria produzione; 3) indicare il periodo temporale di partecipazione anche attraverso sostituti appositamente nominati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con l individuazione di eventuali periodi di assenza preventivati e senza sostituzione. L eventuale assenza non prevista e non indicata nella domanda di partecipazione ai sensi del precedente punto e non coperta da sostituti, va comunicata al referente dell ente gestore entro le 24 ore precedenti e comunque in tempo utile al fine di consentire l eventuale sostituzione con altri operatori disponibili. Gli assegnatari dei posteggi dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie, di cui al Reg. CE 852/2004 e 853/ 2004, rispettare le norme tecniche contenute nel Regolamento comunitario REG. CEE 2092/91. Ai produttori agricoli si richiede il pagamento del T.O.S.A.P., del canone posteggio pari ad
4 euro 1 per giornata di presenza, da intendersi come corrispettivo dell utilizzo delle casette in legno e dei posti fissi e dell area apprestate dal Comune, con pagamento posticipato a consuntivo da esigere nei confronti dell'ente gestore sulla base delle presenze effettive maturate, con rivalsa da parte della medesima associazione nei confronti degli operatori. Rimane a carico degli operatori la tassa rifiuti e le spese per l eventuale consumo di energia elettrica. Articolo 5 - Assegnazione dei posteggi a. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi verranno valutate i criteri contenuti nel Bando all uopo predisposto. b. In caso di parità di requisiti l assegnazione avverrà tenuto conto dell ordine di presentazione delle istanze. Articolo 6 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato a) Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/01 e 226/01, iscritti al registro imprese nonché iscritti all elenco della Provincia di Trento degli operatori dell agricoltura biologica. b) L attività di vendita nel Mercato è esercitata dai titolari d impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti e familiari non coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, compreso dipendenti stagionali Articolo 7 - Criteri per la trasparenza dei prezzi Dovrà essere sempre esposto in modo ben visibile, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto oppure generico; qualora il prodotto od i prodotti non siano esponibili, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al Mercato, contenente l'elenco degli stessi ed il loro relativo prezzo. Articolo 8 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita a. L etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull origine del prodotto, sulla composizione e sulla tracciabilità. b. L azienda agricola deve identificarsi mediante esposizione, ben visibile al pubblico, di apposito cartello. c. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienicosanitaria, nonché le buone pratiche agricole. d. Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio e le aree circostanti da eventuali rifiuti al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico osservando le disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti stabilite dal Comprensorio della Vallagarina; e. Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, utilizzare materiali facilmente riciclabili, favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili ed inoltre non debbono servirsi di apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela. f. Gli imprenditori agricoli sono tenuti all utilizzo di corretti strumenti di pesatura a norma. g.e assolutamente vietato acquistare prodotti agricoli da mercati ortofrutticoli o da altre aziende agricole al fi e della loro rivendita nel Mercato. h. L'operatore oltre a garantire sempre e comunque la qualità del prodotto e del servizio offerto, deve comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle
5 condizioni che hanno permesso l'ingresso nel circuito. Articolo 9 - Valorizzazione del prodotto locale biologico Vengono considerate iniziative di valorizzazione del prodotto biologico locale le iniziative promosse congiuntamente dalle Aziende partecipanti al Mercato quali: a. azioni ed iniziative finalizzate a far percepire l attenzione dell azienda alla salvaguardia dell'ambiente, anche nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti; b. l organizzazione di visite aziendali e incontri con le scuole; c. l organizzazione di degustazioni di prodotti tipici di propria produzione; d. organizzazione di almeno due eventi nel corso dell anno per la promozione e la valorizzazione dei prodotti di stagione. Articolo 10 - Entrata in vigore Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
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