Sicurezza antincendio e rischi di incidenti rilevanti



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Workshop Aggiornamento delle Linee guida per la redazione dei piani regolatori portuali 16 dicembre 2014 Roma Sicurezza antincendio e rischi di incidenti rilevanti Salvatore Fiadini

Premessa: - tutte le aree a rischio specifico e le attività soggette ai controlli di p. i., così come classificate e definite dal D.P.R. 151/11, devono rispondere ai requisiti di sicurezza fissati dalle specifiche norme; - in linea generale, tali aree, possono essere così indicate:

- centrali termiche; centrali di produzione energia elettrica (G.E.); cabine di trasformazione energia elettrica; autorimesse; impianti di condizionamento; attività ricettive; presidi sanitari; depositi di gas infiammabili, combustibili, comburenti; depositi di merci pericolose, così come classificate dalle norme ADR - RID - ICAO - IDGM; attracchi petroliferi (pontili), uffici, archivi, sale convegno; stazioni marittime; attività che devono osservare anche le norme di cui al D.M. 10/03/98 del M.I. per la sicurezza dei luoghi di lavoro;

- tutte le aree operative e quindi anche quelle portuali, con particolare riguardo alle aree ove vengono movimentati prodotti e/o merci pericolose, devono essere dotate di dispositivi per la protezione attiva e passiva, con caratteristiche rispondenti alle norme vigenti per la sicurezza, al fine di assicurare la incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni;

- tutti i progetti delle costruzioni, delle infrastrutture ed attività che rientrano fra quelle di cui al citato D.P.R. 151/11 devono, peraltro, essere sottoposti all approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei V.V.F. competenti per territorio, per ottenere il nulla osta di rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti norme;

- a tale scopo dovrà essere redatta una relazione tecnica antincendi, allegata agli elaborati di progetto, che riporti tutti i dati caratteristici per ogni singolo ambito e per ogni singola attività.

Per meglio indicare le esigenze della sicurezza, si è ritenuto che le linee guida debbano contenere i principi generali per l osservanza delle condizioni di sicurezza che devono essere, insieme agli altri aspetti, considerate per il raggiungimento degli obiettivi indicati. Detti principi generali devono, pertanto, essere evidenziati nelle linee giuda così come si è ritenuto di fare. La pianificazione portuale, ancora prima della progettazione, deve considerare numerosi aspetti che interessano la sicurezza intesa come safety, nei vari ambiti portuali.

A tale riguardo costituisce elemento di riferimento primario il disposto legislativo emanato con D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che individua nell allegato I tutte le attività, ovunque esse si svolgano, che comportano potenziali rischi di incendi e/o esplosioni con conseguenti pericoli per la incolumità pubblica e privata e per la salvaguardia dei beni. La incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni sono infatti l obiettivo primario delle norme che, altresì, non possono essere considerate marginali anche nelle aree destinate ad insediamenti portuali.

In ragione di tali principi fondamentali, si richiede che la pianificazione portuale (e la successiva progettazione) per i vari settori tecnici, amministrativi, commerciali, industriali e residenziali, dovrà tener conto:

- delle destinazioni d uso delle varie infrastrutture e dei manufatti o aree per attività a rischio specifico, quali cantieri navali; depositi e/o movimentazione di merci pericolose; depositi di prodotti infiammabili, combustibili o comburenti; darsene petroli; centrali di produzione di energia termica ed elettrica, impianti di produzione del freddo e/o di condizionamento, stazioni marittime; presidi sanitari; attività ricettive; uffici; archivi; sale convegno; autorimesse e, più in generale, ogni attività ricompresa nel citato allegato I del D.P.R. 151/11;

- degli insediamenti produttivi industriali esistenti al contorno e che interagiscono nelle attività portuali e per i quali vigono i disposti del decreto legislativo 334/99, anche al fine di armonizzare gli interventi di mitigazione così come previsto dal D.M. 293/01, per la redazione del rapporto integrato della sicurezza, ove richiesto;

- della classificazione portuale in ordine ai disposti dello stesso D.M. 293/01 ed in base ai dati riferiti alle attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose e/o di prodotti petroliferi;

- delle normative specifiche di riferimento di prevenzione incendi, per ogni singolo ambito portuale; - delle infrastrutture e degli impianti tecnologici richiesti per la protezione attiva e passiva sia per gli ambiti onshore, che per quelli off-shore ;

- della urbanistica territoriale per una viabilità e percorsi necessari per il transito incondizionato dei mezzi di soccorso, con il rispetto dei parametri che interessano la sagoma stradale, i raggi di curvatura ed i carichi;

- delle attività che comportano l applicazione dei disposti di cui al D.M. 10/03/1998 concernente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, con conseguente obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Dovrà essere tenuto conto, altresì, nella stessa pianificazione, della disciplina normativa richiamata nel decreto del Ministero dei LL.PP. del 09/05/2011, sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da insediamenti a rischio di incidenti rilevanti, anche e principalmente per gli aspetti che meglio possono armonizzare le scelte progettuali portuali con i P.R.G. comunali vigenti per ogni singolo territorio.

Sulla base di tali considerazioni e scelte che completano la pianificazione, saranno e potranno essere certamente semplificate le procedure autorizzative che interesseranno le successive fasi progettuali, nel rispetto delle condizioni di sicurezza richiamate nelle normative specifiche di settore, che sono state in premessa indicate.