La Previdenza Complementare



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La Previdenza Complementare Il sistema previdenziale italiano pagina 1

Indice Il sistema previdenziale italiano La previdenza complementare L adesione a previdenza complementare Le prestazioni della previdenza complementare: regime giuridico e fiscalità Il sistema dei controlli nella previdenza complementare pagina 2

Evoluzione della previdenza obbligatoria In Italia la previdenza pubblica si basa su un sistema a ripartizione: chi lavora destina una parte dei redditi prodotti alla previdenza (i contributi). Queste risorse sono usate per pagare le pensioni di quei lavoratori che oggi non lavorano più Tale sistema è sostenibile fin quando il rapporto tra entrate e uscite rimane in equilibrio pagina 3

Lo squilibrio previdenziale Deficit previdenziale: l ammontare di ciò che esce dalle casse dell ente previdenziale, è superiore alle entrate Il legislatore può ridurre lo squilibrio previdenziale agendo su tre possibili leve: leva n. 1: ridurre l ammontare delle pensioni pagate leva n. 2: aumentare i contributi versati leva n. 3: ritardare l età minima per andare in pensione pagina 4

Sistema Retributivo e Contributivo Sistema Retributivo: la pensione è una media dei redditi percepiti negli ultimi anni di vita lavorativa Sistema contributivo. Le pensioni non sono più direttamente legate alle retribuzioni percepite e al numero di anni di anzianità contributiva, ma dipendono dall ammontare dei contributi versati alla previdenza e dall età al pensionamento pagina 5

Esempio pagina 6

Tasso di copertura Il tasso di copertura è il rapporto fra la pensione e l ultima retribuzione. È utilizzato come indicatore della capacità del lavoratore di mantenere inalterato il tenore di vita dopo il pensionamento. pagina 7

Legge 335/95 Dopo il 1 gennaio 1996 : regime contributivo Al 31 dicembre 1995 con 18 anni di contributi : regime retributivo Al 31 dicembre 1995 con meno di 18 anni di contributi: una parte della pensione calcolata con il regime retributivo e una parte calcolata con il regime contributivo pagina 8

Riforma Maroni legge 23 agosto 2004 n.243 Introduzione dello scalone (innalzamento dell età anagrafica da 57 a 60 anni a partire dal 2008); Elevazione dell età pensionabile, determinata in misura fissa e diversificata per genere (60 anni per le donne e 65 per gli uomini). pagina 9

Riforma del welfare legge 24 dicembre n.247 Eliminazione dello scalone Introduzione del sistema delle quote per l accesso alla pensione di anzianità (somma tra età e anzianità al pensionamento pari o superiore a un determinato limite) pagina 10

Gli interventi del governo Berlusconi Legge 122/2010, Legge 111/2011 Legge 138/2011 Aggiornamento/revisione triennale dell età minima di accesso alla pensione sulla base della variazione della sopravvivenza della popolazione; Modifiche al sistema delle cd. Finestre di pensionamento ; Inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione. pagina 11

La riforma Monti-Fornero Elevazione dell età pensionabile a 66 anni sia per gli uomini che per le donne Applicazione sulla parte di pensione maturata a decorrere dal 1 gennaio 2012 del sistema contributivo (per tutti i lavoratori, anche quelli che avevano 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) Eliminazione della pensione di anzianità e delle cd. Finestre di pensionamento. pagina 12

La pensione di vecchiaia secondo la riforma Monti Fornero pagina 13

La pensione anticipata pagina 14

Il calcolo delle pensioni secondo la riforma Monti Fornero pagina 15

L Assegno sociale L assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale erogata dall Inps riservata ai cittadini italiani, o equiparati, residenti in Italia di età superiore ai 65 anni e che abbiano un reddito pari a zero o di modesto importo. I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge. Per l'anno 2012, l'importo mensile dell'assegno è di 429 euro. pagina 16

La decorrenza della pensione secondo la riforma Monti-Fornero Con il decreto Monti-Fornero viene definitivamente abbandonato il cosiddetto sistema delle finestre, in base al quale l'accesso effettivo alle pensione avviene vari mesi dopo la data in cui sono stati conseguiti i relativi requisiti e per i trattamenti maturati dal 2012 in poi invece l'accesso alla pensione segue immediatamente il conseguimento dei requisiti. pagina 17

I principi della previdenza complementare L adesione ai fondi pensione è volontaria: che ciascuno è libero di scegliere se aderire o meno a un fondo pensione e se e quanto contribuire La capitalizzazione individuale: i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e di loro esclusiva pertinenza. pagina 18

(D. Lgs. 124/93) La connotazione professione e collettiva Il D. Lgs. 124/93, nella sua versione originaria, conferma il carattere collettivo-professionale dei fondi pensione Si tratta di un decreto ritagliato sulla figura del lavoratore dipendente e sulla logica professionale collettiva I fondi pensione aperti sono inizialmente concepiti come strumenti destinati marginalmente a lavoratori non sindacalizzati o temporaneamente non coperti dalla previdenza complementare o come forme pensionistiche aggiuntive. pagina 19

Un sistema a tre pilastri Primo pilastro : regime pubblico di base, a partecipazione obbligatoria, finanziato sulla base del principio di ripartizione Secondo pilastro : regimi pensionistici rientranti in questa categoria sono generalmente collegati ad una determinata occupazione o all esercizio di una libera professione. Terzo pilastro : regimi pensionistici destinati ad integrare il primo o il secondo pilastro, o entrambi, la cui partecipazione non è legata ad una determinata occupazione o all esercizio di una libera professione ed è concordata su base individuale mediante un contratto stipulato direttamente con il fornitore del prodotto. pagina 20

(L. 335/95) L introduzione del Trasferimento volontario Mutamenti nell equilibrio tra i due originari strumenti di previdenza complementare (fondi pensione aperti e chiusi), senza peraltro alterare l originaria logica di preferenza per le forme collettive Ai fondi pensione aperti possono aderire anche i soggetti che originariamente iscritti ai fondi chiusi, decidono, dopo un termine minimo di permanenza, di optare per il trasferimento a favore dei primi (trasferimento volontario) pagina 21

(D. Lgs. 47/00) Il nuovo regime fiscale Questo decreto ha liberalizzato l accesso ai fondi pensione aperti e ha introdotto la più ampia categoria delle forme individuali di previdenza (Fip), di cui fanno parte i fondi pensione aperti ad adesione individuale e i piani di previdenza individuale attuati tramite polizze vita (Pip). pagina 22

(D. Lgs. 252/05) La Riforma Maroni La nuova previdenza complementare Obiettivi della Riforma Maroni 1. Rafforzamento della previdenza complementare sia in termini di tasso di adesione sia di incremento delle voci di finanziamento 2. Equiparazione tra forme individuali e collettive pagina 23

TFR maturato e TFR maturando Il Tfr maturato fa riferimento a quanto è stato già accantonato, relativamente al periodo di lavoro pregresso. Si tratta della somma lorda di cui si dispone in caso di uscita dall azienda. Il Tfr maturando fa riferimento a quanto sarà accantonato dal datore di lavoro, in relazione al periodo di lavoro che verrà svolto in futuro. pagina 24

i fondi pensione a contribuzione definita; Le diverse forme pensionistiche complementari i fondi pensione a prestazione definita (o beneficio definito). Esistono diverse tipologie di fondi pensione: fondi pensione contrattuali, detti anche chiusi o negoziali (compresi i cosiddetti fondi pensione preesistenti); fondi pensione aperti; forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione con finalità previdenziale (Pip). pagina 25

Fondi pensione Contrattuali (Chiusi) Questi fondi sono associazioni istituite grazie a un contratto collettivo di lavoro o altro genere di accordo collettivo. Proprio perché la loro origine deriva da un contratto o da un negozio giuridico, vengono definiti contrattuali o negoziali. I fondi pensione contrattuali vengono anche chiamati chiusi, essendo delimitato l ambito dei destinatari ai quali è rivolta la loro proposta previdenziale. La caratteristica principale dei fondi pensione contrattuali è quella di essere gestiti dagli stessi iscritti pagina 26

I fondi Preesistenti Nell ambito dei fondi pensione contrattuali è interessante rivolgere l attenzione al gruppo costituito dai fondi pensione preesistenti. In alcune banche, assicurazioni e imprese multinazionali e per alcune categorie particolari (es. dirigenti) esistono dei fondi pensione istituiti prima del 1993. Vi può aderire solo chi lavora in quelle aziende o appartiene a quei tipi particolari di categorie. pagina 27

Fondi pensione aperti Questi fondi sono patrimoni autonomi e separati, che vengono istituiti da banche, Sim, Sgr e imprese di assicurazione. L ambito dei destinatari dei fondi pensione aperti non è predefinito : chiunque può iscriversi, individualmente e per proprio conto a un fondo pensione aperto. È possibile aderire a un fondo pensione aperto anche collettivamente pagina 28

Contratti di assicurazione con finalità previdenziale (Pip) Come nel caso dei fondi pensione aperti, anche a questo tipo di forma pensionistica può aderire chiunque. È bene ricordare che questi contratti di assicurazione si distinguono dalle altre polizze vita, perché i documenti contrattuali che vengono consegnati al momento della sottoscrizione fanno esplicito riferimento alle finalità previdenziali della polizza. Inoltre per questi contratti è prevista la deducibilità dal reddito della contribuzione versata. pagina 29

L indicatore sintetico dei costi Al fine di confrontare i costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, più in particolare, all interno di una stessa forma, relativi alle diverse forme di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, in base a una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un indicatore sintetico dei costi. L indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un idea del peso che i costi praticati dal fondo hanno ogni anno sulla posizione individuale. pagina 30

Le modalita di adesione: il silenzio assenso e il versamento del tfr E possibile aderire alla previdenza complementare distinguendo tra due diverse modalità: Adesione esplicita Adesione tacita (meccanismo del silenzio assenso). pagina 31

Adesione esplicita Il soggetto, che ancora non ha aderito ad alcuna forma di previdenza complementare, ha 6 mesi di tempo per manifestare la propria volontà di adesione (ed eventualmente il proprio dissenso). Entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore manifesta la volontà di aderire a una forma di previdenza complementare o di mantenere il suo Tfr in azienda; questa seconda scelta comporta la non partecipazione alla previdenza complementare ed è comunque reversibile: il lavoratore può infatti successivamente manifestare la propria volontà di adesione. pagina 32

Adesione tacita Il conferimento del Tfr maturando alle forme di previdenza complementare avviene attraverso un meccanismo di silenzioassenso; quindi se il lavoratore non esprime una volontà diversa, il suo TFR viene conferito in una forma previdenziale determinata secondo una gerarchia prestabilita, di seguito illustrata. La scelta di destinazione del Tfr futuro a una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l indicazione della forma di previdenza complementare prescelta pagina 33

Gerarchia nel tacito conferimento 1. Fondo previsto dai contratti o accordi collettivi ( fondo collettivo di riferimento ) 2. Nel caso di sovrapposizione di più forme collettive di riferimento per uno stesso lavoratore, il Tfr va in quella individuata attraverso un apposito accordo aziendale tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. 3. Qualora non vi sia alcun fondo pensione collettivo di riferimento, o nel caso in cui non si riesca a individuare un fondo collettivo in base ai precedenti criteri, il Tfr maturando confluisce in un fondo residuale costituito presso l Inps, dove resterà solo in via transitoria finché il lavoratore o un accordo collettivo lo porteranno alla forma scelta. pagina 34

L ammontare della contribuzione Si può scegliere se versare ogni anno: una percentuale del reddito, oppure una cifra in valore assoluto. Nel proprio conto individuale aperto presso un fondo pensione si può versare: la propria contribuzione volontaria; inoltre nel caso dei lavoratori subordinati, anche le quote di Tfr, man mano che maturano; sempre nel caso dei lavoratori subordinati (quando previsto), anche la contribuzione del datore di lavoro. pagina 35

Chi fa i versamenti? Se l iscritto è un lavoratore dipendente e ha deciso di versare il Tfr maturando, i versamenti li fa il datore di lavoro. Sarà quest ultimo a versare anche la contribuzione del lavoratore, trattenendola dalla busta paga. Se l iscrizione al fondo pensione è avvenuta per conto proprio (direttamente in banca o presso un Intermediario assicurativo o con l aiuto di un promotore finanziario), è l iscritto a decidere come, quando e quanto versare. Versate le somme al fondo pensione, è opportuno controllare che i contributi siano stati accreditati sulla posizione di previdenza complementare dell iscritto. pagina 36

I diritti prima del pensionamento: Anticipazioni L iscritto al Fondo pensione può chiedere un anticipazione della posizione individuale per far fronte a determinati bisogni ed esigenze. spese sanitarie acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli interventi di ristrutturazione per se e per i figli ulteriori esigenze degli aderenti pagina 37

I diritti prima del pensionamento: Riscatto Il riscatto è un diritto riconosciuto all iscritto al fondo pensione esercitabile in presenza di determinate condizioni, che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione. L effetto tipico del riscatto è il recupero totale o parziale del montante accumulato nel fondo pensione Riscatto totale Riscatto parziale Riscatto per morte pagina 38

I diritti prima del pensionamento: Trasferimento Nel caso in cui si perdano i requisiti di partecipazione alla forma collettiva, l iscritto ha la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica operante nel settore o nell azienda in cui il soggetto presti la sua nuova attività di lavoro. Trasferimento volontario: dopo due anni di iscrizione a un fondo pensione, l iscritto può trasferirsi a un altro fondo, portando con sé tutto il montante accumulato. pagina 39

il diritto alla pensione complementare Maturazione dei requisiti per l accesso alla pensione obbligatorie; Cinque anni di contribuzione a forme di previdenza complementare. L iscritto in concreto ha diritto a una prestazione erogata in forma di rendita (assegno pensionistico periodico) capitale (si riceve in tutto o in parte il montante accumulato durante il periodo di partecipazione al fondo pensione). pagina 40

Il regime fiscale della previdenza complementare 1. Fase della contribuzione; 2. Fase dei rendimenti; 3. Fase delle prestazioni. pagina 41

Tre modi di tassare i redditi Imposizione ordinaria o IRPEF o marginale: Modalità di tassazione progressiva Imposizione separata: Tipo di imposizione applicabile a determinati redditi, di solito caratterizzati dal fatto che si formano nel corso di più anni. Imposizione sostitutiva: Prelievo in percentuale determinata (generalmente più favorevole) che sostituisce l'imposta normalmente applicabile. pagina 42

Fase della contribuzione Nella fase del versamento dei contributi alla previdenza complementare l aderente ha la possibilità di dedurre i relativi importi dal proprio reddito complessivo. In altre parole, grazie alla deduzione, l aderente non paga l IRPEF sui contributi destinati alla previdenza complementare e, conseguentemente, può risparmiare maggiori importi rispetto a qualunque altra forma di risparmio. Dal 2007 i contributi versati a previdenza complementare possono essere dedotti dal reddito complessivo entro il limite ordinario di 5.164,57 euro annui. pagina 43

Contributi non dedotti Gli eventuali contributi eccedenti il limite di deducibilità (contributi non dedotti) sono tassati al pari di qualunque altra componente del reddito del lavoratore, ma successivamente la parte di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti è esente dalla tassazione (se si pagano prima le tasse, non si pagano dopo e viceversa). pagina 44

Fase dei Rendimenti Una volta versati i contributi il fondo pensione provvederà a investire gli stessi con la finalità di ottenere dei rendimenti. Considerata la finalità previdenziale delle somme versate e investite, tali rendimenti sono soggetti a un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell 11% (inferiore di 1,50% rispetto a quella ordinaria prevista per gli altri strumenti finanziari). pagina 45

Fase delle prestazioni Dal 1 gennaio 2007 le prestazioni pensionistiche complementari, erogate sia in capitale sia in rendita, sono soggette a un imposizione sostituiva definitiva relativamente all importo della prestazione corrispondente ai redditi non ancora tassati. L aliquota della ritenuta alla fonte a titolo di imposta è pari al 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare (senza riscatti totali), con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l aderente abbia partecipato per almeno 36 anni (senza riscatti totali). pagina 46