SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE



Documenti analoghi
L obbligo della ritenuta è sempre a carico del committente

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 42. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Risoluzione n. 114/E

RISOLUZIONE N. 101/E. Roma, 27 luglio 2005

Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione.

Risoluzione n. 108/E

RISOLUZIONE N.156/E. Roma, 21 luglio 2003

OGGETTO: Rimborso spese missioni - articolo 51, comma 5, del TUIR - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.

OGGETTO: LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2011.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 QUESITO

RISOLUZIONE N. 36 /E

Università degli studi di Cagliari

RISOLUZIONE N. 115/E

Agenti di commercio: richiesta di applicazione della ritenuta d'acconto ridotta da presentare alla casa mandante entro il

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

PROFILI FISCALI DELLE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI. Roma, 18 marzo 2016 DOTT. LEONARDO RICCIO

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Ritenuta d'acconto operata dal condominio sui pagamenti di opere e servizi: le delucidazioni dell'agenzia delle Entrate

SOSTITUTI D IMPOSTA RITENUTA D ACCONTO SULLE PROVVIGIONI

Circolare n. 174 del 19 Dicembre 2017

Circolare N. 166 del 30 Novembre 2016

RISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002

Appalto di opere pubbliche: applicazione aliquota agevolata

In scadenza la richiesta per la ritenuta ridotta

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 51 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione entro il se non inviata in precedenza

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

Agenzia delle Entrate, circolare 7 febbraio 2007, n. 7/E

PRESIDENZA. Per opportuna conoscenza si diffonde la risposta n. 211 dell'agenzia delle Entrate relativa a

RISOLUZIONE N245/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma,23 luglio 2002

I PROSPETTI ST E SV DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO

Risoluzione n. 379/E

Oggetto: Interpello Art. 11, legge , n Istanza

Rimborsi per versamenti in eccedenza

RISOLUZIONE N. 46 /E

Reddito di lavoro autonomo: l assegno del cliente tassato per cassa

RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico

Roma, 11 novembre 2005

Roma, 19 giugno n Esposizione del quesito

RISOLUZIONE N. 145/E. oggetto: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212 ALFA S.P.A.

RISOLUZIONE N. 151 /E

RIR RISOLUZIONE N. 355/E

Certificazione Unica 2017 e Dichiarazione Sostituti di imposta modello 770

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

18. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

RISOLUZIONE N. 88/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Roma, 19 giugno Esposizione del quesito

770 semplificato: novità coerenti con la certificazione unica

Divisione Contribuenti. Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali. Risposta n. 289

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Indennità, rimborsi, premi e compensi nelle Associazioni Sportive.

Risposta n. 128 QUESITO

LE REGOLE PER LE RITENUTE PER I PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

770 SEMPLIFICATO QUADRO ST : RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

OGGETTO: Istanza di Interpello Imposta di registro clausola penale inserita nei contratti di appalto di lavori pubblici.

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,2 luglio 2002

Risposta n. 23 Roma, 1 febbraio 2019

Rapporti economici per calciatori professionisti e giovani di serie Minimi federali per la stagione

RISOLUZIONE N. 377/E

Termini di effettuazione del conguaglio:

Lavoro autonomo occasionale dott.luca Busico e Rolando Vivaldi

Prospetto SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 78/2018

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Certificazioni delle ritenute: consegna entro il 1 marzo 2010

Risposta n. 5 QUESITO

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico

L INTERPELLO ORDINARIO

Compensi, rimborsi, indennità e premi erogati dalle A.S.D e S.S.D.

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 73/E. Oggetto: Istanza di interpello Art. 11, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n Operazioni permutative - Compagnia ZY S.p.A.

Risposta n. 179 QUESITO. L istante ha rappresentato che:

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Secondo il pensiero del Consiglio nazionale del Notariato contenuto nella propria circolare (Studio n. 39/2005/T), ciò è possibile.

Risposta n. 146 QUESITO

La Società tra Professionisti. Corretto inquadramento del reddito ai fini fiscali e previdenziali

Mentre la prima modalità è sempre libera, la compensazione orizzontale è soggetta a particolari limitazioni e vincoli.

Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Oggetto: DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI IN SINTESI

RISOLUZIONE N. 355/E

Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche

Transcript:

RISOLUZIONE N. 234/E Roma, 22 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente - Art. 23 DPR 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO L Associazione italiana calciatori (AIC) ha chiesto consulenza in ordine alle ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente dei calciatori di serie C, propri associati, alla relativa certificazione del sostituto d imposta e alla responsabilità per il pagamento del tributo nel caso di omesso versamento delle ritenute stesse. Ha premesso al riguardo che la Lega calcio professionisti di serie C è autorizzata dalle società calcistiche, proprie associate, a corrispondere la retribuzione dei calciatori nel caso di difficoltà finanziarie delle stesse ed ha quindi chiesto per l evenienza: - quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato ad effettuare le ritenute alla fonte sulla retribuzione corrisposta ai calciatori; - quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato alla certificazione di tale prelievo e se a tal fine sia possibile utilizzare anche modalità alternative al certificato unico del datore di lavoro (mod. CUD); SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE L AIC ritiene anzitutto che la Lega calcio, sulla base dell allegata dichiarazione unilateralmente e uniformemente resa dalle società calcistiche

2 (datori di lavoro), assuma la veste del mandatario con rappresentanza (ex art. 1704 e ss. cod. civ.) delle stesse poiché corrisponde la retribuzione ai calciatori in loro nome e conto, per ovviare a difficoltà finanziarie in corso. Tale qualifica soggettiva della Lega non farebbe venir meno quella di sostituto d imposta in capo alle società calcistiche su cui gravano pertanto tutti gli obblighi tipici previsti dalla legge tributaria (effettuazione, certificazione e versamento delle ritenute d acconto nonché dichiarazione unica con mod.770 ). La sostituzione d imposta permarrebbe in capo alle società medesime anche se si volesse qualificare il rapporto tra queste e la Lega nell ambito della delegazione di pagamento ex articolo 1269 e ss. cod.civ.. La Lega agirebbe, in sostanza, da semplice intermediaria di pagamento (alla stregua di un istituto di credito incaricato di eseguire un pagamento da un cliente con addebito sul proprio conto corrente) e la sua attività si realizzerebbe, in concreto, mediante la corresponsione della retribuzione al netto delle ritenute per imposte e contributi previdenziali, se previamente quantificate e comunicate dalle società calcistiche, ovvero al lordo, nella contraria ipotesi, salvo in ogni caso l obbligo delle società calcistiche di versare le ritenute e recuperare in seguito quanto eventualmente percepito dal proprio dipendente in misura indebita per l assenza di rivalsa da parte della Lega. In ordine alla certificazione del sostituto d imposta, ex articolo 4 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, l associazione istante ritiene che i propri membri, in alternativa al c.d. modello CUD, possano utilizzare apposito dettaglio fornitogli dalla Lega sui pagamenti effettuati in nome e per conto delle società calcistiche, ai fini dello scomputo delle ritenute subite sull IRPEF complessiva. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Preliminarmente si rileva che la risposta è resa con riferimento ai quesiti che concernono la posizione fiscale dell istante e della Lega Calcio Professionisti e l assolvimento degli obblighi ai medesimi riferibili. Secondo codesta Associazione, il prospettato rapporto tra Lega calcio e società calcistiche sarebbe riconducibile ad un indeterminato ambito contrattuale

3 di vincolo reciproco (del tipo: mandato con rappresentanza, delegazione di pagamento, intermediazione di pagamento), pur a fronte di un atto unilaterale di queste ultime quale emergente dall allegato trasmesso. Occorre, tuttavia, evidenziare in via preliminare che la configurazione giuridica privatistica di un determinato rapporto, quale appunto quello intercorrente tra Lega e società, non assume rilevanza ai fini dell individuazione del sostituto d imposta e degli adempimenti connessi a tale qualifica (effettuazione, certificazione e versamento delle ritenute d acconto nonché dichiarazione con mod. 770). Sul punto è sufficiente rilevare che il sostituto d imposta è tra i soggetti che concorre con l Amministrazione finanziaria ad una funzione pubblica primaria, quale il reperimento delle risorse destinate alla spesa pubblica, e che pertanto la disciplina della sua attività è imperativa e cogente e non può subire sovrapposizioni per effetto dell attività tra soggetti privati quand anche da questa derivino obblighi di natura tributaria a carico di essi, come nel caso in esame. Ai fini suddetti è allora determinante riferire il dato normativo alla fattispecie concreta che si sostanzia nella corresponsione da parte della Lega calcio di somme aventi natura di reddito di lavoro dipendente (retribuzione dei calciatori associati) svolto presso terzi (società calcistiche). Al riguardo, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente l articolo 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone: Gli enti e le società indicati nell articolo 87, comma 1, [oggi art. 73, comma 1] del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) le società e le associazioni indicate nell articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell articolo 51 [oggi art. 55] del citato testo unico le persone fisiche che esercitano arti o professioni i quali corrispondono somme e valori di cui all articolo 48 [oggi art. 51] dello stesso testo unico, devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

4 Ai soggetti indicati in detta disposizione l articolo 64, comma primo, dello stesso DPR n. 600/1973 conferisce la qualifica di sostituto d imposta, coincidente con: Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento d imposte in luogo di altri, per fatti e situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Orbene, la fattispecie prospettata da codesta Associazione contiene i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal combinato disposto di dette norme. La Lega Professionisti Serie C, ai sensi dell articolo 1 e ss. del proprio statuto, è infatti un associazione di diritto privato senza fine di lucro che non ha per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali di cui all articolo 2195 del codice civile. Per tale sua natura essa è compresa nell articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR e quindi assume necessariamente la qualifica di sostituto d imposta laddove corrisponda somme aventi natura di reddito di lavoro dipendente (retribuzione ai calciatori), ai sensi dell articolo 51 del TUIR, pertanto soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto all atto del pagamento, ex articolo 23, comma 1, del DPR n. 600 del 1973. Lo svolgimento dell attività lavorativa dipendente presso terzi (società calcistiche) mantiene pur fermo l obbligo della ritenuta in capo alla Lega, quale sostituto d imposta, in aderenza anche allo stesso concetto di reddito di lavoro dipendente, ex articolo 49 del TUIR, oltre che al testo del predetto articolo 23 ed alla sua ratio. Per la sussistenza del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali, l articolo 49 del TUIR privilegia, infatti, la natura oggettiva del rapporto di lavoro subordinato in quanto tale più che la riconducibilità della prestazione lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che eroga il reddito scaturente. L articolo 23 del DPR 600 correla invece l obbligo della ritenuta non più, come nel previgente testo, alla corresponsione di compensi e altre somme di cui all articolo 46 (oggi 49) del TUIR per prestazioni di lavoro dipendente, ma di

5 somme e valori di cui all articolo 48 [oggi art. 51] dello stesso testo unico percepiti a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro. Dalla qualifica di sostituto d imposta conseguono in capo alla Lega, oltre alle ritenute, anche gli altri obblighi tipici connessi quali il versamento delle stesse (art. 3 DPR n. 602 del 1973), il rilascio della certificazione unica mediante utilizzo esclusivo del mod. CUD (art. 4, comma 6 quater, DPR n. 322 del 1998), specificamente previsto dell Agenzia delle Entrate per i redditi di lavoro dipendente, nonché la dichiarazione, per via telematica, con mod. 770 semplificato (art. 4, comma 1, DPR n. 322 del 1998). Il presente parere, richiesto con istanza di consulenza giuridica, è reso nell ambito della generale attività interpretativa ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99.