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Transcript:

COMUNE DI CARPIANO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe Articolo 4 Categorie delle località Articolo 5 Classificazione degli impianti pubblicitari Articolo 6 Provvedimento per installazione di mezzi pubblicitari Articolo 7 Limitazioni e divieti Articolo 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Articolo 9 Oggetto Articolo 10 Presupposto dell imposta Articolo 11 Soggetto passivo Articolo 12 Modalità di applicazione dell'imposta Articolo 13 Classificazione della pubblicità per l applicazione delle tariffe Articolo 14 Riduzioni delle tariffe Articolo 15 Obbligo della dichiarazione Articolo 16 Pagamento dell'imposta Articolo 17 Rimborsi Articolo 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta Articolo 19 Riduzioni dell'imposta Articolo 20 Esenzioni dall'imposta

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 21 Istituzione del servizio Articolo 22 Definizione e finalità del servizio Articolo 23 Soggetto passivo Articolo 24 Consegna del materiale da affiggere Articolo 25 Annullamento della commissione Articolo 26 Modalità delle pubbliche affissioni Articolo 27 Diritto sulle pubbliche affissioni Articolo 28 Riduzione del diritto Articolo 29 Esenzione dal diritto Articolo 30 Pagamento del diritto CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 31 Sanzioni tributarie e interessi Articolo 32 Sanzioni amministrative Articolo 33 Gestione del Servizio Articolo 34 Norme finali Articolo 35 Pubblicità del Regolamento Articolo 36 Applicazione di tariffe Articolo 37 Variazione del Regolamento Articolo 38 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'applicazione di detti tributi, come previsto dall art. 3, comma 1, del predetto Decreto Legislativo. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Carpiano sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D. Lgs. 507/1993. Articolo 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe. 1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993, che ripartisce i Comuni in classi, questo Comune, con popolazione residente di n. 1835 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V. Articolo 4 Categorie delle località 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, tutte le località del territorio del Comune di Carpiano sono incluse in un unica categoria. Articolo 5 Classificazione degli impianti pubblicitari 1. Ai sensi dell art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/1993 gli impianti pubblicitari vengono classificati: In relazione alla proprietà, gli impianti pubblicitari sono suddivisi in: a) impianti Pubblici; b) altri impianti.

In relazione agli spazi, gli impianti sono suddivisi: a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica; b) destinati ad affissioni di natura commerciale; c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette. In relazione alla destinazione, gli impianti sono suddivisi: a) 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economiche; b) 80% alle pubblicità di natura commerciale. 2. E fatta salva la competenza del Comune di Carpiano di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, il riferimento normativo è da ricercarsi tanto nel D. Lgs. 15.11.1993, n 507, quanto nel vigente Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Articolo 6 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari 1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. 2. La domanda deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto; c) la descrizione dell impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. 3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. 4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l occupazione del suolo. 5. Se l impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. 6. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 7.8.1990 n. 241, che dispone in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 7 Limitazioni e divieti 1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico è vietata in ogni caso dalle ore 20.00 alle ore 09.00 2. E altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici. 3. E'altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sotto forma, a titolo esemplificativo: consegna a mano, inserimento sotto il tergicristallo delle autovetture, inserimento in pacchi, etc.. 4. E'consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali o di categoria. 5. L 'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione. Articolo 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile. CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Articolo 9 Oggetto 1. L 'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. ARTICOLO 10 Presupposto dell imposta 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili è soggetta all applicazione della tariffa relativa.

Articolo 11 Soggetto passivo 1. E'tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E'solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Articolo 12 Modalità di applicazione dell'imposta 1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l' imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Articolo 13 Classificazione della pubblicità ai fini dell applicazione della relativa tariffa 1. Ai fini dell applicazione della corrispondente tariffa, le forme pubblicitarie consentite si distinguono in: a) PUBBLICITA ORDINARIA (art. 12, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n 507), effettuata mediante insegne,cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, non previsto nei successivi punti; b) PUBBLICITA EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE, (art. 13, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n 507), effettuata per conto proprio o altrui, all interno o all esterno di veicoli in genere, nonché vetture autofilotranviarie, battelli, barche e similari, di uso pubblico o privato; c) PUBBLICITA EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO, (art. 13, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n 507), effettuata su veicoli di proprietà dell impresa o adibita ai trasporti per suo conto; d) PUBBLICITA EFFETTUATA PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n 507), effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; e) PUBBLICITA VARIA (art. 15 del D. Lgs. 15.11.1993, n 507) effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, ovvero effettuata da veicoli o aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini o similari;

Articolo 14 Riduzioni delle tariffe 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale. 2. Le riduzioni d'imposta a qualunque titolo non sono cumulabili. Articolo 15 Obbligo della dichiarazione 1. Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12 (pubblicità ordinaria), 13 (pubblicità con veicoli) e 14, commi 1, 2, e 3 (pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni), del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fatti specie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. 5. L assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente. Articolo 16 Pagamento dell'imposta 1. L 'imposta è dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un' autonomia obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. 2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. 3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire due milioni.

Articolo 17 Rimborsi 1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. 2. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni. Articolo 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta 1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 (pagamento dell'imposta) e 10 (accertamento) del D.Lgs.507/1993. Articolo 19 Riduzioni dell'imposta 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Articolo 20 Esenzioni dall imposta 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 21 Istituzione del servizio 1. E istituito, in tutto il territorio comunale, giusto il disposto dall art. 18, comma 2, del D. Lgs. 507/93, il servizio delle pubbliche affissioni. Articolo 22 Definizione e finalità del servizio 1. Ai sensi degli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 15.11.1993, n 507 il servizio garantisce specificatamente l affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche. Articolo 23 Soggetto passivo 1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell interesse dei quali il servizio è richiesto. Articolo 24 Consegna del materiale da affiggere 1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo avere provveduto, nelle forme previste dalla legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo. 2. Il richiedente e colui nell interesse del quale l affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni della normativa vigente in materia.

Articolo 25 Annullamento della commissione 1. L annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non da diritto alla restituzione delle somme versate. 2. L annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire almeno il giorno antecedente a quello stabilito per l affissione. 3. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi. Articolo 26 Modalità delle pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. 4. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata at committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni. 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. 8. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Articolo 27 Diritto sulle pubbliche affissioni 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. 2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Articolo 28 Riduzioni del diritto 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. Articolo 29 Esenzioni dal diritto 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Articolo 30 Pagamento del diritto 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. 2. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 31 Sanzioni tributarie e interessi 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti. 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto

3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dei tributi, si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 500.000. 4. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. 5. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta la sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. 6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano interessi di mora nelle misure di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Articolo 32 Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, che tratta delle sanzioni amministrative, salvo quanto di seguito previsto. 2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese. 3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. Articolo 33 Gestione del Servizio 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. 2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni.

3. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio. Articolo 34 Norme finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia. 2. Contestualmente all entrata in vigore, vengono abrogate le norme preesistenti od in contrasto con il presente Regolamento. Articolo 35 Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento. Articolo 36 Applicazione di tariffe 1. Le tariffe applicate sono quelle previste dal D. Lgs. 507/93 per la quinta classe. La variazione di tali tariffe è soggetta ad adozione di deliberazione comunale, nel rispetto della normativa vigente.. Articolo 37 Variazione del Regolamento 1. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. Articolo 38 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dopo l affissione all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, a seguito di esecutività della delibera consiliare di adozione.